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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.102

3. September 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,633 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Domanda di sussidio tardiva. Ritardo giustificato con lunga malattia all'estero. Ricorso respinto. Non comprovata l'impossibilità ad inoltrare l'istanza o a delegare terzi.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.102   IR/CI/td

Lugano 3 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Carlo Iazeolla, giurista  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 29 maggio 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con formulario datato 20 ottobre 2006 (doc. 1) RI 1, 1953, ha postulato al­l'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la ri­duzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007.

                                  B.   La domanda di sussidio è stata respinta con decisione del         1° feb­braio 2007 (cfr. doc. A2), avendo l'UAM rilevato un red­dito de­terminante superiore al li­mite imposto dal Decreto Esecutivo (DE) del Consiglio di Stato (CdS) del 14 novembre 2006. Il re­clamo inoltrato dall'assicurata il 3 aprile 2007 (doc. 2) è stato ri­tenuto irricevibile dall'UAM, in quanto tardivo, con decisione su reclamo del 29 maggio 2007 (doc. A2).

                                  C.   Con ricorso del 20 giugno 2007 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) chiedendo la con­cessione del sussidio di cassa malati per l'anno 2007, facendo valere che il ritardo del reclamo sarebbe dovuto alla permanen-za all'estero, per malattia, del marito nel corso di diversi mesi e che diversi documenti necessari alla valutazione della richiesta di sussidio avrebbero dovuto essere procurati personalmente dal marito.

                                  D.   Con osservazioni dell'11 luglio 2007 (doc. III) l'Amministrazione ha postulato la reiezione del gravame, sostenendo che i motivi addotti dalla ricorrente non sarebbero sufficienti a giustifi­care la tardività del reclamo.

                                  E.   Invitata a presentare ulteriori prove (doc. IV e V), il 30 luglio 2007 la ricorrente ha prodotto il certificato medico (doc. VI), redatto in parte in caratteri arabi ed in parte in inglese dal Dr. __________ di __________, riguardante il Signor __________, marito della ricorrente.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   3.   Giusta l'art. 76 cpv. 1 LCAMal, contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabi-le la Legge di procedura per le cause amministrative.

                                         In concreto l'UAM ha emesso la decisione formale di rifiuto del sussidio, il 1. febbraio 2007 e la ricorrente ha inoltrato il reclamo all'UAM il 3 aprile successivo. Il termine di 30 giorni non è stato rispet­tato dall'assicurata, che non contesta il ritardo di due mesi. L'UAM ha, come indicato, ritenuto tardivo il reclamo e lo ha dichiarato irricevibile.

                                         Con il ricorso al TCA, implicitamente, la ricorrente fa valere motivi giustificanti la restituzione dei termini. Nel merito postula la concessione del sussidio.

                                         RI 1 sostiene che "purtroppo mio marito, essendosi am­malato all'estero, non è potuto rientrare in Svizzera per diversi mesi. Infatti il ritardo è stato causato proprio dall'assenza di mio marito, siccome diversi documenti doveva procurarli lui personalmente." (doc. I)

                                   4.   In merito al tema della restituzione dei termini nell'ambito dell'esame che incombe all'amministrazione, e quindi comportante l'applicazione della LPAmm, va rammentato che giusta l'art. 137 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 12 PAmm, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio: (a) perchè senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perchè la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza, rispettivamente, (b) perchè l'impedimento di compiere in tempo utile processuale era dovuto ad un fatto grave, che non poteva essere evitato.

                                         La restituzione in intero contro il lasso dei termini è un rimedio volto ad evitare che un'omissione processuale, incolpevole o dovuta a negligenza scusabile, determini conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo (cfr. Borghi/Corti, op. cit. N. 1 ad art. 12 PAmm).

                                         Tale procedura ha carattere eccezionale ed è ammessa in misura estremamente restrittiva: ad esempio, la malattia rappresenta un impedimento scusabile quando rende impossibile anche il semplice conferimento di un mandato, mentre un eccessivo carico di lavoro non costituisce una giustificazione sufficiente (cfr. Borghi / Corti. op. cit. N. 1 a), pag. 60).

                                         Nell'ambito  delle assicurazioni sociali vigono sostanzialmente gli stessi principi. Per l'art. 41 LPGA infatti, se il richiedente o il suo rappresentante è stato im­pedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi addu­cendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedi­mento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.       

                                         In concreto l'inoltro del reclamo è atto semplice che generalmente non impone il conferimento di un mandato ed è atto privo di esigenze formali. La conduzione del caso poteva essere delegata dall'assicurato alla moglie senza formalità eccessive. Il reclamo avrebbe potuto essere effettuato tramite l'invio di una semplice lettera entro il termine di 30 giorni previsto dalla LCAMal, con l'indicazione che in un se­condo tempo - dopo il rientro del marito - sarebbero stati trasmessi i documenti mancanti (cfr. STCA n. 36.2005.136 del 7 novembre 2005 in re R.).            

                                         Il TCA constata inoltre che il marito della ricorrente è rientrato in Europa con un volo di linea della compagnia __________ da __________ a __________ il 13 aprile 2007, dunque dopo l'invio del reclamo all'UAM da parte della Signora RI 1 (datato 3 aprile 2007, doc. 2). La ricorrente è dunque stata in grado di inoltrare un reclamo anche in assenza del marito. Sono semmai __________ e __________, figlie maggiorenni della ricorrente, ad averla aiu­tata nella presente vertenza, anche dopo il ritorno del marito in Svizzera, firmando il reclamo del 3 aprile 2007 insieme alla ricor­rente (cfr. doc. 2) e producendo il 2 maggio 2007, per posta elettronica, alcuni documenti richiesti dall'UAM (cfr. doc. 5).

                                         Nel caso in discussione il marito della ricorrente poteva dele­gare a quest'ultima o a una delle due figlie maggiorenni, ove ne­cessario attraverso una procura, l'inoltro della contestazione e la produzione successiva di documenti. In concreto non sussistevano gli estremi per ac­cordare una restituzione dei termini e correttamente l'UAM ha considerato il reclamo irricevibile siccome intempestivo.

                                   5.   A titolo abbondanziale, va  osservato che, nel merito, il reclamo non avrebbe avuto miglior fortuna.

                                         Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Can­tone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le presta­zioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

"  a)   del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o  

      intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassa­zione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possi-bi­lità per l’amministrazione designata (l'UAM) di accertare auto-nomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adem-pienti i presuppo­sti dell’art. 31 LCAMal.

                                                      Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).

                                                     Per l’art. 31 LCAMal il legislatore tici­nese ha riservato l’accerta-mento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con succes­siva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle apposita­mente alle-stite) in casi particolari. In altri ter­mini, l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferi-mento (ossia quella del periodo in­dicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l'UAM) può anche calcolare da sola il reddito determinante tra­sformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verifi­cando il sussistere dei limiti per la con-cessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"  a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte 

       del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo an­nuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie, emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1. gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)  persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il biennio fiscale determi­nante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inatti­vità lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­mento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         A tenore dell’art. 48 RLCAMal, all'assicurato è data la possibilità di ottenere la revi­sione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal. A proposito di quest'ultima norma citata va ram­mentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 36.2004.132 del 24 giugno 2005 in re M-F; 36.2004.92 del 3 settembre 2004 in re M.; 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T.; entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:

"  … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specifi­catamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".

"Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussi­dio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussi­dio soggettivo".

"Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 RLCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassa­zione di riferimento dove necessario.

"Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’ammini-strazione debba determinare un reddito, essa deve proce­dere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sus­sidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle apposi­tamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoria­mente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile me­diante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo rego­lamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

                                   6.   In concreto, dalla notifica di tassazione 2004 (doc. 1), risulta un reddito imponibile pari a CHF 51'600.--, da cui, giusta l'art. 30 lett. a LCAMal, un reddito determinante di CHF 52'000.--. Tale reddito è superiore al limite per l'ottenimento del sussidio di CHF 32'000.-- imposto dal DE del Consiglio di Stato. In tal senso, la decisione formale dell'UAM del 1. febbraio 2007 di non dar se­guito alla ri­chiesta di sussidio da parte della ricorrente è corretta.

                                   7.   La ricorrente non può avvalersi della possibilità di otte­nere la revi­sione di una decisione in materia di sussidio ai sensi dell'art. 48 RLCAMal, poiché nella fattispecie non si sono verificati, nel  corso dell'anno, gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal. La cessazione dell'attività del marito della ricorrente è intervenuta ad ottobre 2006 e non dopo. Il ma­rito dell'assicurata ha terminato la propria attività lavorativa già il 1. novembre 2006, dunque precedentemente all'emanazione della decisione negativa dell'UAM.

                                   8.   Il ricorso va respinto poiché il reclamo inoltrato dalla ricor­rente è da considerarsi tardivo e dunque irricevibile. Anche nel caso in cui tale reclamo fosse stato tempestivo, il ricorso sa­rebbe stato respinto visto il reddito determinante in fattispecie superiore al limite previsto per l'erogazione del sussidio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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