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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2007 36.2007.100

5. September 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,266 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Domanda di sussidio. Accertamento autonomo del reddito. Superamento dei parametri. Non si può far uso della tassazione emessa per un periodo diverso da quello indicato dal CdS nel suo annuale decreto esecutivo.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.100   IR/sc

Lugano 5 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su reclamo del 22 maggio 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, celibe, trentaseienne, domiciliato a __________, disoccupato, ha chiesto il 20 novembre 2006, mediante formulario acquisito presso l'UAM stesso, la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007.

                                         L'amministrazione ha proceduto all'accertamento autonomo del reddito. La tassazione 2004 acquisita agli atti indica un reddito per l'imposta cantonale di CHF 21'900.--.

                                         La domanda è stata respinta così come il successivo reclamo 14 aprile 2007, con cui l'assicurato ha prodotto la decisione di tassazione 2005, rigettato con la decisione su reclamo 22 maggio 2007 qui impugnata.

                                  B.   Con ricorso 18 giugno 2007 tramite il patrocinio di un economista RI 1 si è limitato a contestare il reddito commutato segnalando che nella dichiarazione fiscale era stato indicato un reddito di CHF 18'342.--. A fronte dell'insufficienza delle motivazioni addotte il giudice delegato ha imposto la completazione del gravame.

                                         Lo scritto 22 giugno 2007 del patrocinatore non è di grande aiuto e non pare pienamente conforme alle esigenze di procedura. Nella completazione del ricorso il rappresentante del ricorrente evidenziava che "La decisone non è di per sè erronea, ma potrebbe modificarsi ...". Per non pregiudicare il patrocinato per carenze del patrocinatore l'impugnativa è stata comunque trasmessa all'amministrazione per la risposta di causa.

                                         I funzionari competenti hanno rammentato, nell'allegato 13 luglio 2007, l'applicazione dell'art. 67 lett. f RLCAMal e la necessità di accertare, di conseguenza, il reddito in maniera autonoma.

                                         L'UAM ha considerato un guadagno medio per il 2007 di CHF 2'441.-- che, commutato, non permette di concedere il sussidio. Per l'amministrazione, che cita la costante prassi di questo Tribunale, non è possibile fare riferimento a tassazione relativa ad altro periodo.

                                         Nonostante l'opportunità offerta il ricorrente non si è ulteriormente espresso e non ha chiesto l'acquisizione di specifiche prove.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assi­curati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'ad. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non su­pera i CHF 20'000.--. A norma dell'art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

" a)   il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito e

      della sostanza imponibili;

b)   i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni

      singolo assicuratore;

c)   la quota media cantonale ponderata;

d)                                  i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

      - persone sole,

      - famiglie,

      - reddito di riferimento;

e)   la quota minima a carico degli assicurati;

f)   gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g)   l'importo minimo annuo di sussidio;

h)  il limite di reddito massimo per l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)    l'aumento dei limiti di reddito previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

"  a)   del reddito imponibile desunto    dalla   tassazione   ordinaria    o

      intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 15o'oo0.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."

                                         L'espressione "di regola" tende a volere salvaguardare la possi­bilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMaI.

                                         Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). II periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classifica­zioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. II limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fis­sato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1 ° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il ricono­scimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-­(reddito della famiglia).

                                   4.   Come indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato mediante l'utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annual­mente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo suc­cessivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verifi­cando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"  a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una   parte

      del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inatti­vità lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­

      mento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

1)   cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                 diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo

      dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così modificato:

"  d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'ooo.--, se­condo il periodo determinante;

(...)

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applica­bili."

                                   5.   Va rammentato che, a tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:

"  ... come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in "altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infitti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussi­dio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMa1(M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo"

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno - come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lett. m dell'art. 67 RLCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

... quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l'amministrazione debba de­terminare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite. In­fatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMa1) convertito in reddito imponibile mediante apposite ta­belle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

                                         La giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire unicamente interessi pas­sivi debitamente comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.

                                         Va ancora aggiunto che l'UAM deve considerare unicamente la tassazione del periodo fiscale fissato dal Consiglio di  Stato e non può invece fa capo alla tassazione di altro periodo.

                                         Questo Tribunale si è espresso in questo senso in maniera costante in particolare dalle sentenze 3 settembre 2004 36.2004.81 e 36.2004.91.

                                   6.   In concreto lo stesso rappresentante del ricorrente ammette che la decisione impugnata non è erronea, qui va detto che è invece corretta esplicita e chiara. L'UAM, ritenuto il perdurare della disoccupazione di RI 1 da gennaio 2006, ha operato il calcolo dei dati economici più recenti riferiti al signor RI 1.

                                         Il calcolo appare corretto e permette di ritenere un reddito di CHF 2'441,-mensili dal quale non è possibile operare deduzioni.

                                         L'importo, convertito a mano delle apposite tabelle, impone di ritenere un reddito superiore a CHF 20'000.-- che, arrotondato al mille franchi superiore come vuole la legge, non consente di ridurre il premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

                                         Per il resto può essere fatto rinvio alle osservazioni dell'amministrazione. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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