Raccomandata
Incarto n. 36.2007.1 ir/td
Lugano 12 marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
Cassa malati CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
• che il 29 dicembre 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con il patrocinio dell'RA 1 e per esso dell'assistente __________;
• che l'impugnativa appariva incomprensibile, incompleta e quindi il giudice delegato ha - l'8 gennaio 2007 - comunicato al ricorrente quanto segue:
" • che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate
entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
L’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);
• che secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);
• che nel caso concreto l'RA 1, per conto di RI 1, espone una serie di fatti segnalando divergenza di vedute con l'assicuratore CO 1 relativamente a pretese di quest'ultima;
• che non risultano essere state emanate decisioni formali rispettivamente decisioni su opposizione contro cui RI 1 si aggravi;
• che il ricorso parrebbe riferirsi a denegata giustizia;
• che le motivazioni addotte, sia in fatto che in diritto, appaiono insufficienti;
• che a norma dell'art. 2 cpv. 6 della LPr.TCA se un gravame non rispetta i criteri di cui all'art. 1a della medesima legge, che così recita:
" Art. 1a 1L’ atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana su carta semplice e contenere:
a) l’ indicazione della decisione querelata;
b) una concisa esposizione dei fatti;
c) una breve motivazione;
d) le conclusioni del ricorrente."
il giudice delegato lo ritorna alla parte ricorrente per la completazione;
• che nel caso concreto va assegnato un termine di 20 giorni a RI 1 per la completazione dell'impugnativa sotto pena di irricevibilità della stessa in caso di mancato ossequio del termine o di insufficienza delle motivazioni." (Doc. II)
• che il ricorrente è rimasto silente e non ha reagito e così pure il suo rappresentante;
• che il giudice delegato ha quindi, il 14 febbraio 2007, richiamato il suo decreto 8 gennaio 2007 e concesso un termine di grazia scadente il 6 marzo 2007 per la completazione siccome il termine precedentemente accordato decorso infruttuoso;
• osservato come anche tale nuovo termine è trascorso senza reazione il gravame va dichiarato irricevibile e non si entra nel merito alla luce dell'art. 2 cpv. 6 LPrTCA.
Per questi motivi
decreta
1. Il ricorso 29 dicembre 2006 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle considerazioni esposte.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti