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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.05.2006 36.2006.77

16. Mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,926 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Beneficiaria di rendita AVS dona la sua importnate sostanza immobiliare al figlio e chiede il sussidio per il premio LAMal 2006. Abuso di diritto.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.77   ir/td

Lugano 16 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su reclamo del 28 febbraio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, 1921 vedova pensionata, domiciliata a __________ ha chiesto - mediante formulario inoltrato il 19-20 settembre 2005 - la riduzione individuale dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2006. La domanda è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con decisione 28 febbraio 2006 dell'amministrazione. Con ricorso 28 marzo 2006 RI 1, rappresentata dal figlio __________, chiede la concessione del sussidio evidenziando, per il 2005, la percezione di rendita AVS pari a CHF 16'284.-- e la cessione di sostanza al figlio mediante atto del notaio avv. __________ di __________.

                                  B.   L'Ufficio Assicurazione Malattia propone la reiezione dell'impugnativa rilevando l'esistenza della tassazione 2003 che indica una sostanza di CHF 478'000.-- che, considerata a norma di legge, non permette la concessione del sussidio. Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.

                                         in diritto

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 28 marzo 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), salvo solo in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   5.   Nel caso specifico RI 1 è persona sola. Non ha avuto diminuzione di reddito nel corso del 2005 siccome la sua rendita AVS è aumentata.

                                         La sostanza della ricorrente assommava ai CHF 478'000.-- che, dedotta la franchigia di 150'000.-- e considerata per 1/15, incide nella determinazione del reddito per CHF 21'866.65. Questo importo, sommato all'imponibile 2003, non permette la concessione del sussidio alla luce del superamento dei limiti di cui al DE citato.

                                   6.   La ricorrente fa valere l'avvenuta alienazione della sostanza. Nel caso concreto non può essere sottaciuto il fatto che l’alienazione dei fondi mediante donazione al figlio appare giustificata unicamente dall’intento di conseguire un vantaggio nell’ambito delle prestazioni sociali. Non sfugge certamente alla ricorrente e neppure al di lei figlio beneficiario della donazione e qui rappresentante della mamma, che un simile agire appare non solo contrastare il diritto più elementare, ma appare anche urtante nei confronti di persone che, senza la proprietà di sostanza immobiliare per quasi mezzo milione di franchi, con un minimo superamento dei limiti si vedono respingere – pur nel concreto bisogno – la domanda di sussidio. Le difficoltà del Cantone (unitamente alla modifica della Legge Tributaria) hanno imposto una restrizione nell’ambito dei sussidi. Sarebbe scioccante che i soldi versati mediante le imposte da tutti i contribuenti andassero a pagare il sussidio di una persona che regala al figlio quasi mezzo milione di franchi di sostanza. In analoga situazione, con sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.40), questo Tribunale aveva indicato il sussistere di un abuso di diritto esprimendosi in questi termini:

"  In altri termini dunque il signor X. postula la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione malattia e ciò dopo avere alienato senza sostanziale controprestazione immobili per la non indifferente cifra di circa 300'000.-, in buona sostanza egli vuole porre a carico della collettività premi dell’assicurazione di base dopo avere donato le sue proprietà ai figli e rinunciato alla quota di sua spettanza nella successione della moglie. Secondo la signora Y. , figlia del ricorrente, sua rappresentante ed attiva presso £., questi eventi avrebbero infatti inciso nel reddito del signor X. in maniera determinante.

(…) Val qui la pena di rammentare come, in diritto, per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 …

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

La LCAMal ed il relativo Regolamento d'applicazione non fanno  stato invece di una diminuzione della sostanza e tanto meno di una diminuzione volontaria della sostanza al fine di porsi a carico della società per il sussidio richiesto. Nel concreto caso occorre fare riferimento alla decisione di tassazione agli atti che non permette la concessione del sussidio Non si può ritenere invece una riduzione della sostanza nell'ambito dell'art. 67 litt. m Reg. LCAMal anche se si vuole ammettere che, con la donazione, X.  ha rinunciato ad entrate per pigioni per un ammontare di CHF 13'200.- e quindi il suo reddito annuo è effettivamente diminuito. Questo procedere non può essere protetto quando la diminuzione del reddito avviene per atto volontario di alienazione senza contropartita della sostanza. Non si può, in altri termini, indebolire la propria posizione economica, arricchendo quella di terzi (ancor meno se non bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata sostenuta dal ricorrente), senza obbligo giuridico, per far sborsare alla collettività parte del proprio premio di cassa malati. A fronte di tale volontaria spoliazione dei beni senza obbligo e contropartita la richiesta di ottenimento del sussidio si palesa quale manifesto abuso di diritto.

In questo senso André Grisel, Traité de droit administratif, Ed. Idées et Calendes, Neuchâtel, 1984, pag. 397 e DTF 108 V 88 che estende esplicitamente il principio del divieto di abuso di diritto anche nelle assicurazioni sociali, e meglio:

"Das Prinzip von Treu und Glauben prägt die Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE 107 V 160 E. 2 a.A.); es gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl. z.B. BGE 106 V 33 E. 4 a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde, andererseits für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der Sozialversicherung. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das Verbot widerspruchsvollen oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das Vertrauensschutzprinzip (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt, dass das Verhalten (Willenserklärungen, faktische Handlungsweisen, Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer Leistungen beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7. Aufl., S. 91 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung)."

Va rammentato, ad esempio, come l'alienazione senza contropartita, come quella in discussione, in sede di PC comporta l'obbligo di considerare la sostanza alienata partendo dal suo valore intero e scalandolo di CHF 10'000.annui.

Nell'ambito della giurisprudenza sviluppata in applicazione della LPC si è ritenuto:

“… come lo scopo della PC sia quello di garantire un reddito minimo (Pratique VSI 1994 pg. 225).

Si osserva in proposito che per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pagg.156/166; ZAK 1989 pag. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355 consid. 5d).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).

In tal caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).

(…) In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni."

Non occorre qui, poiché non è tema di discussione, sapere se anche per il futuro la donazione immobiliare di X. potrà impedire allo stesso di farsi pagare dalla collettività chiamata a contribuire fiscalmente, i premi (in parte almeno) di Cassa Malati.” (evidenziazione del redattore)

                                         Ora nel concreto caso parlare di un abuso di diritto appare eufemismo. In concreto la signora RI 1, che pur confrontandosi con una rendita AVS decisamente contenuta e non certo soddisfacente i normali costi della vita, può contare su di una sostanza di tutto rilievo. La donazione senza contropartita adeguata della stessa appare quindi un volersi porre a carico dei contribuenti della Repubblica e Cantone del Ticino in maniera inaccettabile. Palesemente qui il ricorso va respinto con le conseguenze di tasse e spese. Ma occorre ritenere che, anche per il futuro, l’amministrazione considererà l’alienazione senza contropartita della sostanza per, verosimilmente, negare – sulla scorta del divieto di protezione dell’abuso di diritto – eventuali richieste di riduzione dei premi dell’assicurazione malattia provenienti dalla qui ricorrente.

                                   7.   Alla luce di quanto precede il ricorso va come detto respinto. In concreto è applicabile la LPAmm, che non impone gratuità della procedura al contrario della LPrTCA. Si giustifica quindi il carico di adeguata tassa di giustizia alla ricorrente (che lo si ricorda ha alienato senza contropartita quasi mezzo milione di franchi per poi chiedere il sussidio sociale destinato ai poveri ed ai meno favoriti). La tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’ atto o della controversia e comprende tutte le prestazioni del giudice, del segretario e dei funzionari. La TG deve quindi essere graduata anche all’importanza della causa, alla difficoltà dell’istruttoria condotta ed alla motivazione della sentenza. In concreto l’istruttoria appare contenuta come pure l’ampiezza dell’esame degli atti a disposizione, al contrario la motivazione appare invero più articolata. Si giustifica dunque una tassa di CHF 650.--. Per quanto attiene alle spese va ritenuta la formazione dell’incarto, gli invii raccomandati sia degli atti prodotti che acquisiti, e la scritturazione ed intimazione della sentenza. Appare giustificato fissare le spese in CHF 150.—pure da porsi a carico della ricorrente. Non vengono allocate ripetibili all’amministrazione vincente in causa. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il   ricorso   28 marzo   2006 formulato da RI 1 é respinto.

                                 2.-   La tassa di giustizia fissata in CHF 650.— e le spese cifrate in CHF 150.— vengono poste a carico della ricorrente.                           

                             3.-  La  presente  decisione  è  definitiva e viene intimata alle parti  

                                   parti per raccomandata.   

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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