Raccomandata
Incarto n. 36.2006.7 ir/td
Lugano 15 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 31 dicembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1 ha postulato la concessione del sussidio 2006 per pagare i premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Egli ha formulato reclamo contro la decisione richiamando l'avvenuto divorzio, l'affidamento a lui del figlio __________ ed il nuovo matrimonio con una cittadina slovena ora disoccupata. Nel suo scritto 8 dicembre 2005 all'Ufficio Assicurazione Malattia RI 1 osserva poi di avere chiesto ed ottenuto dall'Ufficio LAPS un sostegno. Il reclamo è stato rigettato con decisione 30 dicembre 2005 siccome, accertato il reddito del ricorrente in CHF 4'723.- mensili al netto degli interessi passivi, reddito che - commutato a mano delle tabelle - non consente di concedere il sussidio per il superamento dei parametri.
B. Con ricorso 3 gennaio 2006 RI 1 lamenta il fatto che l'amministrazione abbia fatto capo al reddito lordo e non abbia invece considerato l'imponibile. RI 1 indica poi il reddito imponibile ritenuto nella tassazione 2004 e l'avvenuto matrimonio del 27 agosto 2005.
L'amministrazione si è inizialmente opposta all'accoglimento del gravame richiamando l'art. 67 litt. c Reg.LCAMal e la necessità di accertare autonomamente il reddito per il matrimonio avvenuto nel 2005. Accertate entrate lorde per CHF 70'961.- e dedotti gli interessi passivi per CHF 14'285.- l'amministrazione ha ribadito un reddito lordo di CHF 4'723.-- che, convertito, non consente il sussidio. Per l'UAM non è possibile far capo a tassazione diversa da quella fissata dal Consiglio di Stato, tassazione qui inesistente per l'avvenuto matrimonio nel corso del 2005.
Al ricorrente è stata concessa facoltà di esprimersi in merito e di chiedere l'assunzione di nuove prove e con scritto 4 febbraio 2006 egli ha prodotto osservazioni e nuovi documenti a sostegno di un reddito inferiore. L'amministrazione - invitata ad esprimersi in merito - ha rivisto il calcolo e proposto l'accoglimento dell'impugnativa.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 5 dicembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.
4. Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.
A proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:
" Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
5. Nel caso concreto l’amministrazione ha fatto capo a dati accertati da essa stessa. Rettamente l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha così operato in applicazione dell’art. 67 litt. c) RegLCAMal più sopra citato in esteso. In effetti il ricorrente si è sposato nel corso del 2005, una tassazione nuova che comprenda tale nuovo stato civile non è ancora stata emessa (come indicato dall’amministrazione la prima tassazione in questo senso sarà quella del 2005), e l’UAM ha quindi correttamente proceduto al calcolo del reddito lordo per la sua successiva commutazione. Sulla scorta delle indicazioni del ricorrente, che ha precisato nei suoi rapporti con l’amministrazione i suoi redditi, l'UAM ha determinato inizialmente il reddito di RI 1 in CHF 4'723.--. Solo in sede di osservazioni ed alla luce della documentazione prodotta il 4 febbraio 2006, RI 1 ha permesso di definire in maniera più precisa le sue entrate. Il nuovo calcolo - sorretto da documenti, è stato eseguito dall'UAM. Dai documenti emerge che il reddito assomma a CHF 4'430.70 (v. doc. VII).
Va rilevato che l’autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessato, fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002. (…).".
Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2003 (cfr. consid. 3), la decisione di tassazione per l'anno 2004 non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale (da ultimo la sentenza 36.2005.170 in re D. del 20 gennaio 2006:
" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati."
Nel caso concreto l’amministrazione non dispone della tassazione 2003 del ricorrente e la stessa sarebbe comunque inutilizzabile alla luce del cambiamento di stato civile per il matrimonio avvenuto nel corso del 2005. Questa circostanza non permette – come evidenziato – di far capo a dati fiscali per periodi diversi (e comunque che presentano situazioni diverse per il contribuente) ed impone l’accertamento del reddito lordo del ricorrente come operato dall’amministrazione. Il reddito è stato correttamente accertato solo dopo la produzione dei documenti annessi allo scritto 4 febbraio 2006 e fissato in CHF 4'430.70 dopo deduzione degli oneri deducibili secondo giurisprudenza. Commutato a mano delle apposite tabelle, questo reddito consente la concessione del sussidio. Il reddito commutato assomma infatti a CHF 29'000.-- inferiore ai limiti indicati nelle considerazioni che precedono.
6. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono rinviati all'Ufficio Assicurazione Malattia per una nuova decisione.
2.- Non si prelevano tasse di giustizia e spese.
3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti