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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2006 36.2006.29

16. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,386 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Richiesta di pagamento di un'indennità giornaliera per perdita di guadagno da parte di una persona disoccupata al termine del periodo di disoccupazione.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.29   cs

Lugano 16 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2005 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nato il __________, di professione ausiliario e aiuto cuoco, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la CO 1.

                                         In seguito alla chiusura dell’esercizio pubblico __________, per il quale lavorava dal 6 marzo 1978, l’assicurato, in data 1° dicembre 2002, si è iscritto presso la Cassa disoccupazione __________ (doc. R26).

                                         Dal mese di ottobre 2004 RI 1 è inabile al lavoro al 100% causa malattia e dal mese di dicembre 2004 non è più al beneficio delle indennità di disoccupazione.

                                  B.   CO 1,  a cui l’interessato ha notificato la propria malattia, si è rifiutata di versare le prestazioni pattuite a motivo che non avrebbe comprovato che senza la malattia avrebbe trovato un’occupazione. Inoltre la notifica sarebbe avvenuta tardivamente, solo in data 8 febbraio 2005.

                                  C.   Con decisione formale del 3 giugno 2005, confermata tramite decisione su opposizione del 22 dicembre 2005, l’assicuratore ha rifiutato di versare qualsiasi indennità (doc. A).

                                  D.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione, contestando le conclusioni cui è giunta la Cassa e chiedendo di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).

                                         Nell’impugnativa il ricorrente chiede la condanna della Cassa al pagamento di un’indennità perdita di guadagno dal 2 dicembre 2004 e fa valere che, pur avendo consegnato i certificati medici il 7 febbraio 2005, aveva già segnalato la propria malattia nel corso del mese di dicembre, adempiendo in questo modo le condizioni previste dall’art. 33 CGA.

                                  E.   Con risposta del 23 marzo 2006 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

                                  F.   Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto dell’assicurato dalla Cassa disoccupazione (doc. XI) ed ha proceduto ad ulteriori accertamenti di cui si dirà in corso di motivazione (doc. da XII a XXII).

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’insorgente ha diritto ad indennità di perdita di guadagno in caso di malattia per il periodo dal 2 dicembre 2004.

                                   3.   Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi dell'art. 68 LAMal (art. 67 cpv. 1 LAMal). Gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione (art. 72 cpv. 1 LAMal). Il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 72 cpv. 2 LAMal). In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta (art. 72 cpv. 4 LAMal).

                                         Il fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce ancora il diritto al versamento della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa (DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702 pag. 464 consid. 2a; Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo assicurato (RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a). In caso di sovrindennizzo, le prestazioni assicurate possono essere ridotte conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.

                                         Sotto il suo titolo marginale "Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione", l'art. 73 cpv. 1 LAMal dispone che ai disoccupati, in caso d’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA) superiore al 50 per cento, è pagata l’intera indennità giornaliera e, in caso d’incapacità lavorativa superiore al 25 per cento ma al massimo del 50 per cento, è pagata la mezza indennità giornaliera, se gli assicuratori, in virtù delle proprie condizioni d’assicurazione o di accordi contrattuali, pagano di massima prestazioni per un corrispettivo grado d’incapacità lavorativa.

                                         Stando a tale titolo marginale e alla regolamentazione di coordinamento corrispondente prevista dall'art. 28 LADI, il diritto a una indennità giornaliera secondo l'art. 73 LAMal risulta strettamente legato al fatto che, se non fosse malato, l'assicurato potrebbe pretendere indennità di disoccupazione ai sensi della LADI (o anche solo di diritto cantonale; SVR 1998 KV no. 4 pag. 10). L'idea alla base di questa regolamentazione è la seguente: subisce una perdita di guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia la persona che, di principio, avrebbe diritto a indennità di disoccupazione ma che, a seguito di una malattia, è temporaneamente inidonea al collocamento e non può di conseguenza percepire una simile indennità (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3a con i riferimenti).

                                         Nondimeno, una persona disoccupata può subire una perdita di guadagno conferente il diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia anche se non può pretendere un'indennità di disoccupazione ai sensi della LADI (oppure di una indennità di disoccupazione di diritto cantonale). Ciò si verifica tuttavia soltanto se si può ritenere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che, senza malattia, l'assicurato eserciterebbe un'attività lucrativa. Conformemente alla massima inquisitoria (la cui portata è limitata dall'obbligo dell'assicurato di collaborare all'istruzione della causa; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., pagg. 445 e 489), compete all'amministrazione e, in caso di ricorso, al giudice esaminare tale eventualità. Secondo giurisprudenza l'amministrazione e il giudice devono a tal proposito distinguere due ipotesi. Se una persona assicurata perde il proprio posto in seguito a disdetta in un momento in cui risulta già essere incapace al lavoro a causa di malattia, vale la presunzione che l'interessato come durante il periodo precedente la sopravvenienza del danno alla salute eserciterebbe un'attività lucrativa se non fosse malato. In tale eventualità il diritto a un'indennità giornaliera può essere negato soltanto in presenza di indizi concreti suscettibili di fare concludere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che l'assicurato non eserciterebbe attività lucrativa nemmeno senza il danno alla salute (DTF 102 V 83; RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3b, 1994 no. K 932 pag. 65 consid. 3). Per contro, nell'evenienza in cui l'assicurato si ammala dopo essere divenuto disoccupato, vale la presunzione contraria, ossia che l'interessato anche senza malattia avrebbe continuato a non esercitare una simile attività. Tale presunzione può tuttavia essere rovesciata se si può ammettere, secondo un grado di verosimiglianza preponderante, che l'assicurato, senza la malattia, avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 423 consid. 3b; SVR 1998 KV no. 4 pag. 9 consid. 3b). A tal proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente avuto modo di rilevare che l'esistenza di un intervallo di tempo non indifferente (in concreto: 1 anno e 10 mesi) tra il momento in cui l'interessato avrebbe potuto intraprendere o riprendere un'attività adeguata e la comparsa del danno alla salute è piuttosto di natura tale da rafforzare la presunzione contraria all'esercizio di un'attività ben definita in assenza di malattia (sentenza dell'8 gennaio 2004 nella causa T., K 16/03, consid. 3.2.3). Con sentenza del 4 maggio 2004 nella causa S. (inc. K 146/03), il TFA ha ribadito la propria giurisprudenza.

                                   4.   Nel caso di specie il TCA ha interpellato il ricorrente chiedendogli di trasmettere la documentazione atta a comprovare che se non si fosse ammalato avrebbe concretamente iniziato a lavorare in un posto ben definito (doc. XIII).

                                         Il 18 settembre 2006 l’assicurato ha comunicato al TCA che il 20/24 settembre 2004 aveva concordato con il Ristorante “__________”, l’inizio dell’attività lavorativa per il 1° ottobre 2004. Egli ha precisato di essere stato alle dipendenze dell’ex-esercizio pubblico __________, divenuto in seguito la sede del citato ristorante. Il protrarsi dei lavori di risistemazione del nuovo locale hanno fatto slittare la data d’inizio dell’attività lucrativa e la malattia insorta nel corso del mese di ottobre gli ha impedito di iniziare l’attività.

                                         Questa circostanza poteva essere confermata da tale __________, direttore del ritrovo pubblico (doc. XVI).

                                         Il 16 ottobre 2006 la __________ ha comunicato al TCA che __________ è definitivamente rientrato in __________ già alla fine del 2004 (doc. XIX).

                                         Dopo l’annullamento dell’udienza prevista per interrogare il teste __________, l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione “attestante gli sforzi effettuati da quest’ultimo nella ricerca di un posto di lavoro prima del mese di ottobre 2004.” (doc. XXI) In particolare l’insorgente ha allegato numerose lettere trasmesse a potenziali datori di lavoro che comprovano che nel periodo precedente l’insorgere della malattia si è prodigato alla ricerca di un posto di lavoro.

                                         Dagli atti tuttavia non emergono concrete ulteriori possibilità di lavoro che l’insorgente non ha potuto realizzare a causa della sopravvenienza della malattia. L’unica possibilità che l’insorgente afferma di aver avuto concretamente, ossia il lavoro presso il __________, propostagli da tale __________, non può essere comprovata a causa della sua partenza per l’estero e dunque della sua irreperibilità.

                                         Giova qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova.

                                         L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. A livello cantonale, l'art. 183 CPC, cui rimanda l'art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA), riprende per intero il testo federale e ciò nell'ottica della verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni sociali secondo la consolidata giurisprudenza più sopra richiamata.

                                         Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"  (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

5.Nel caso di specie l'istruttoria di causa non ha reso verosimile che il ricorrente avrebbe avuto una concreta possibilità di iniziare un’attività lavorativa che sarebbe stata impedita solo dall’insorgere della malattia.

Alla luce di quanto sopra e non da ultimo tenuto conto del periodo di inattività non indifferente trascorso da quando l’assicurato di trovava in disoccupazione (2 dicembre 2002), al momento in cui si è ammalato (ottobre 2004),  questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non ha subito una perdita di guadagno dovuta a malattia suscettibile di giustificare un obbligo prestativo dell’assicuratore ricorrente (cfr. anche la STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03). Va a questo proposito rammentato che l’esistenza di un intervallo di tempo non indifferente tra il momento in cui l’interessato avrebbe potuto intraprendere o riprendere un’attività adeguata e la comparsa del danno alla salute è piuttosto di natura tale da rafforzare la presunzione contraria all’esercizio di un’attività ben definita in assenza di malattia (STFA dell’8 gennaio 2004 nella causa T., K 16/03).

                                         In queste circostanze non deve essere esaminata la questione di sapere se la comunicazione della malattia è avvenuta tempestivamente.

                                   6.   L’insorgente nel proprio ricorso fa un generico riferimento a “documenti, testi, perizie” (doc. I). Il TCA lo ha interpellato chiedendogli di trasmettere la prova che avrebbe concretamente iniziato a lavorare se non si fosse ammalato. L’interessato ha prodotto documentazione che, tuttavia, come visto, non è sufficiente a rendere verosimile l’inizio di un’attività lucrativa in assenza del danno alla salute. Ulteriori accertamenti non sono invece necessari ai fini dell’esito della causa.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

                                   7.   L’interessato chiede infine di essere posto a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAMal dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86 p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

                                         Inoltre va rilevato che secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

                                         La legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), all'art. 3 prevede:

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura  a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

                                         L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

                                   8.   Secondo la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2001, l’importo base mensile per i coniugi è di fr. 1'550 al mese. A questo importo va aggiunto un supplemento del 15-25% conformemente alla giurisprudenza del TFA.

                                         In concreto il Municipio del Comune di __________ ha dato preavviso favorevole all’istanza (doc. N). Dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che l’interessato, nato nel __________, coniugato, di formazione aiuto cuoco, è a beneficio di un permesso di tipo “__________” ed attualmente senza occupazione. La moglie guadagna fr. 3'200 lordi. I coniugi devono far fronte a fr. 1’003 di affitto (senza spese accessorie) e a fr. 522.30 di pagamento di oneri sociali. Il ricorrente, nel 2005, pagava inoltre fr. 293.10 per l’assicurazione contro le malattie. Dalla tassazione 2003, quando l’insorgente beneficiava tuttavia ancora delle indennità contro la disoccupazione, risulta un imponibile di fr. 40'100 per l’imposta cantonale e di fr. 46'800 per l’imposta federale diretta.

                                         Sulla base di quanto prodotto emerge un fabbisogno di fr. 1'818.40 (1’003 + 522.30 + 293.10), cui va aggiunto l’importo di fr. 1'550, che comprende le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001), per un importo complessivo di fr. 3'368.40 e, sicuramente, anche se non comprovato, l’assicurazione contro le malattie della moglie.

                                         Con un reddito lordo di fr. 3’200 il ricorrente deve far fronte ad un fabbisogno superiore già prima di aggiungere il supplemento minimo del 15% al minimo esecutivo di fr. 1’550, ossia fr. 232.50, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04.

                                         Ciò fa aumentare ancora maggiormente il fabbisogno dell’interessato, che supera il reddito disponibile.

                                         Nell’evenienza concreta, considerato che l’insorgente non può far fronte al proprio fabbisogno, la prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria è adempiuta.

                                         Va poi considerato che il ricorrente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale, in casu l'avv. RA 1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole.

                                         Il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura innanzi al TCA è accolta.

                                         § Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2006.29 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2006 36.2006.29 — Swissrulings