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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2007 36.2006.241

16. April 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,872 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Diritto al sussidio negato. Reclamo è inoltrato ben oltre i 30 giorni, quindi è tardivo e dichiarato irricevibile. TCA conferma che il reclamo è stato formulato in ritardo. Non vi sono motivi giustificativi del ritardo dell'inoltro della domanda di sussidio.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.241   TB

Lugano 16 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 20 novembre 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto che

RI 1, 1966, separato e padre di tre figlie, il 15/19 dicembre 2005 ha formulato richiesta all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) per l'ottenimento della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2006,

nel formulario l'assicurato ha indicato di essere senza attività lucrativa avendo cessato l'attività di garagista perciò, prima di emanare la propria decisione, il 18 maggio 2006 l'UAM l'ha interpellato al fine di ottenere maggiori indicazioni riguardo alle sue entrate lorde mensili degli ultimi sei mesi, invitandolo a compilare un questionario e ad a giustificare gli eventuali importi,

il 1° giugno 2006 l'UAM ha rinnovato la sua richiesta nei confronti dell'assicurato, chiedendo inoltre di giustificare i costi,

l'assicurato ha prodotto diversa documentazione (doc. 1),

con decisione del 30 giugno 2006 (doc. A1) l'Ufficio assicurazione malattia ha negato all'istante il diritto alla riduzione del premio di cassa malati, poiché non ha prodotto in modo completo la necessaria documentazione atta a stabilire la propria situazione economica,

l'assicurato ha reclamato il 3 luglio 2006 (doc. 1) evidenziando la necessità di ricevere il sussidio di cassa malati, siccome la rendita __________ e la rendita dell'assicurazione militare, sommate ai Fr. 1'000.- ricevuti mensilmente dai genitori, non erano comunque sufficienti per vivere quotidianamente,

l'8 agosto 2006 (doc. 1) l'UAM ha comunicato all'interessato di aver annullato la precedente decisione e che a breve termine ne avrebbe emanata una seconda,

con decisione del 31 agosto 2006 (doc. 3) l'Amministrazione ha nuovamente respinto la richiesta di sussidio dell'assicurato,

RI 1 ha interposto ancora reclamo il 7 novembre 2006 (doc. 2), rilevando che il 29 marzo 2006 è stato pronunciato il suo fallimento personale, che ha un'entrata mensile di Fr. 1'126,85 (due rendite) e che non possiede più alcuna sostanza, contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione nella decisione impugnata,

con decisione su reclamo del 20 novembre 2006 (doc. A2) l'UAM ha dichiarato irricevibile il predetto reclamo, poiché interposto ben oltre il termine di trenta giorni dall'intimazione della decisione formale del 31 agosto 2006 di rifiuto del sussidio,

il 29 novembre 2006 (doc. I) l'assicurato ha impugnato al TCA questa decisione negativa, chiedendo di rivalutare la sua domanda di sussidio, siccome "È da settembre del 2005 che vivo esclusivamente con la rendita che percepisco dall'ass. militare/__________ di fr. 1'126.85 e Fr. 1'000.- mensili che mio padre mi passa per sopravvivere. E voi mi dite che ho una sostanza e non potete darmi un aiuto!!!! Signori AVEVO una sostanza adesso purtroppo non ho più nulla.",

dal canto suo, l'amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso per tardività ed ha inoltre evidenziato la non sussistenza dei presupposti necessari per procedere alla revisione della propria decisione (doc. V),

il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI),

pendente causa il TCA ha effettuato un accertamento (doc. VII), di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

considerato in diritto che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-,

di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie,

l’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal,

per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e il primo figlio a Fr. 30'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal),

giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa,

l'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale,

contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative (art. 76 cpv. 1 LCAMal),

ciò significa, nel caso concreto, che contro la decisione formale dell'Amministrazione datata 31 agosto 2006, l'assicurato poteva interporre reclamo al medesimo Ufficio assicurazione malattia entro trenta giorni dalla ricezione di questo atto amministrativo,

formulando le proprie critiche all'indirizzo dell'UAM soltanto il 7 novembre 2006, manifestamente l'istante non ha osservato il termine fissato dall'art. 76 cpv. 1 LCAMal,

a causa del mancato rispetto del citato termine, il reclamo del richiedente era di conseguenza tardivo,

è quindi a giusta ragione che, con la pronuncia della decisione su reclamo del 20 novembre 2006, l'Ufficio assicurazione malattia ha considerato irricevibile la lagnanza dell'assicurato,

peraltro, questa intempestività nemmeno può essere sanata sulla scorta delle giustificazioni fornite dal ricorrente (doc. VIII), secondo cui "il sottoscritto ha eseguito diverse telefonate presso l'ufficio delle assicurazioni di Bellinzona riguardando il citato. Le signorine al telefono mi chiedevano sempre documenti nuovi e io le spedivo, l'ultima telefonata che avevo eseguito riguardo sempre al citato mi avevano detto che era tutto a posto di non preoccuparmi che la decisione negativa l'avevano mandata per sbaglio, visto che non avevo avuto tranne che lettere negative ho riscritto un'altra volta.",

quest'ultima affermazione, in particolare, non appare credibile, poiché l'8 agosto 2006 l'UAM ha espressamente scritto all'assicurato avvisandolo che "in data odierna abbiamo annullato la decisione in oggetto. In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del mese di settembre riceverà da parte nostra una nuova decisione",

questa nuova decisione è giunta il 31 agosto 2006,

come evidenziato nelle sentenze del TCA di data 17 gennaio 2006 nella causa R. (inc. 36.2005.102) e del 15 gennaio 2007 nella causa G.A. (inc. 36.2006.205), spetta a chi vuol fare valere un diritto apportare la prova di quanto sostiene in virtù, oltretutto, del principio secondo cui le parti devono collaborare alla raccolta delle prove,

nella fattispecie, l’insorgente non è stato in grado di fornire elementi concreti sufficienti atti ad accertare le telefonate che afferma di aver effettuato, rispettivamente il contenuto delle medesime. L’insorgente non ha infatti fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe parlato,

a prescindere dalla particolarità delle richieste sottoposte dall'assicurato all'UAM, va comunque evidenziato come era di importanza fondamentale l'indicazione dei nomi delle funzionarie che gli avrebbero fornito le supposte indicazioni imprecise o fuorvianti per la necessaria verifica,

tuttavia, visto il contenuto della comunicazione dell'8 agosto 2006 e la successiva emissione della decisione del 31 seguente, non risultano essere state fornite informazioni erronee da parte delle autorità competenti,

alla luce di quanto precede, le giustificazioni date dal ricorrente, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide,

in questo senso, l’omissione del ricorrente nell’impugnare la decisione con cui gli è stato negato il sussidio per l'anno 2006 non può essere sanata mediante il ricorso qui in discussione,

pertanto, la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata ed il ricorso del 29 novembre 2006 respinto, siccome infondato,

al ricorrente resta eventualmente aperta la via non ordinaria dell'istanza di revisione del sussidio presso l'autorità competente in materia, ossia l'UAM,

a norma dell’art. 48 RLCAMal, è infatti data la possibilità all'assicurato di ottenere in ogni momento la revisione di una decisione in materia di sussidio a seguito dell'emissione di una tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento (lett. a) oppure nel caso si verifichino le situazioni di cui all'art. 67 RLCAMal (lett. b),

l'Ufficio assicurazione malattia potrà quindi pronunciarsi su un'eventuale istanza di revisione dell'assicurato mediante l'emanazione di una decisione formale a questo proposito che, semmai, l'interessato potrà impugnare con un reclamo davanti allo stesso UAM sempre entro trenta giorni e, successivamente, formulare, se del caso, entro trenta giorni presso questo Tribunale un ricorso contro la decisione su reclamo che l'Amministrazione emetterà,

in virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento,

va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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