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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.01.2007 36.2006.236

8. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,913 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Ricorso per denegata giustizia.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.236   cs

Lugano 8 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie  

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con scritto del 24 novembre 2006 RI 1, assicurato contro le malattie presso la Cassa malati CO 1, si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA). Dopo aver spiegato di percepire una prestazione assistenziale di fr. 1'517 al mese e di aver diritto ad un sussidio mensile di fr. 260 per il pagamento dell’assicurazione di base, l’interessato ha rilevato di aver ricevuto, in data 24 ottobre 2006, due precetti esecutivi dalla CO 1, contenenti debiti apparentemente già figuranti su altri precetti fatti spiccare in precedenza. L’assicurato ha inoltre evidenziato che a seguito dell’emanazione dei citati precetti esecutivi la Cassa ha sospeso le prestazioni derivanti dall’assicurazione di base. L’interessato ha chiesto se l’agire dell’assicuratore non configuri un tentativo di truffa (doc. I).

                                  B.   Con risposta del 20 dicembre 2006 la CO 1 rileva di essere incorsa in un errore di trascrizione dell’ammontare dovuto dall’insorgente e riportato in maniera non corretta in un precetto esecutivo e di aver già proceduto alla correzione (doc. III).

                                  C.   Il 28 dicembre 2006 l’interessato ha ribadito la richiesta di annullare la procedura avviata dalla Cassa (doc. V).                              

                                         in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

nel merito

                                   2.   Dagli atti emerge che sulla base di due precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti dell’insorgente, la Cassa, con due scritti del 20 novembre 2006, ha informato RI 1 della sospensione del pagamento delle prestazioni fino al totale pagamento del debito.

                                         Il 24 novembre 2006 l’interessato, oltre a rivolgersi a questo Tribunale, si è opposto alla sospensione con scritto trasmesso all’assicuratore (doc. A6).

                                         Si pone pertanto la questione a sapere se l’assicurato poteva ricorrere al TCA e, in caso di risposta negativa, se nel caso di specie vi sono gli estremi di una denegata e/o ritardata giustizia.

                                   3.   Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                         Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                         L’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560).

4.Nel caso di specie l’assicurato si è opposto ai due scritti del 20 novembre 2006 tramite i quali la Cassa ha sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione di base. Dagli atti non risulta alcuna decisione su opposizione in merito alle censure sollevate dall’interessato, il quale, di conseguenza, non poteva rivolgersi direttamente al TCA, fatto salvo il ricorso per denegata giustizia di cui si dirà in seguito (cfr. citati art. 52 e 56 LPGA).

Nella misura in cui l’assicurato intende contestare innanzi a questo Tribunale gli scritti del 20 novembre 2006 o l’emissione dei due precetti esecutivi il ricorso si rivela irricevibile in assenza di una decisione su opposizione impugnabile.

                                         Va ora esaminato se nel caso di specie vi è una ritardata o denegata giustizia.

                                   5.   Come visto l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                         Il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.

                                         Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

                                         Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

                                         Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

                                         Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

                                         Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

                                         Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

6.Nel caso di specie l’assicuratore ha fatto spiccare due precetti esecutivi il 20 ottobre 2006. In data 20 novembre 2006 ha avvisato l’assicurato della sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione di base (doc. A1). Quattro giorni dopo l’interessato si è opposto ed ha scritto al TCA descrivendo quanto accaduto.

In queste condizioni non può essere ravvisata una denegata od una ritardata giustizia. L’assicuratore non ha infatti oggettivamente avuto il tempo materiale per emanare una decisione su opposizione poiché l’opposizione alla Cassa e il ricorso al TCA sono stati inoltrati lo stesso giorno.

                                         Tuttavia, vista la gravità della misura (sospensione delle prestazioni derivanti dalla LAMal), questo TCA invita l’assicuratore ad emanare le decisioni di sua competenza in tempi brevi.

                                         Per quanto concerne l’accusa di tentativo di truffa da parte dell’assicuratore, sollevata con il ricorso (cfr. doc. I), non spetta al TCA entrare nel merito.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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