Raccomandata
Incarto n. 36.2006.221 TB
Lugano 16 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 13 ottobre 2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Con istanza del 21 marzo 2006 (doc. 1) RI 1, nato il 26 dicembre 1987, ha postulato la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006, evidenziando di essere apprendista e di essere a carico dei genitori, con i quali convive.
B. La domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta con decisione del 30 giugno 2006, siccome quale momento dell'inoltro dell'istanza è stato ritenuto il 12 gennaio 2006 (doc. I dell'Inc. n. 36.2006.222), ovvero quando il padre ha formulato simile domanda per sé, per la moglie, per i due figli minorenni e per RI 1, malgrado fosse già maggiorenne. La primogenita __________, anch'ella maggiorenne (1985), aveva invece provveduto autonomamente già nel luglio 2005 a richiedere il sussidio per sé stessa.
C. Il reclamo del 13 luglio 2006 (doc. 2) interposto dal papà __________ nei confronti della decisione relativa alla sua famiglia (sfociato poi nel ricorso di cui all'Inc. n. 36.2006.222) ed al figlio RI 1, che qui ci occupa, è stato respinto con decisione del 13 ottobre 2006 (doc. A), poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non sono state considerate dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia (UAM) come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa malati.
D. Con ricorso del 13 novembre 2006 (doc. I) l'assicurato – e per esso il papà tramite l'avv. RA 1 - si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati per l'anno 2006, invocando di avere inoltrato già nel luglio/agosto 2005 l'apposito formulario di richiesta in contemporanea con quello di __________, come d'altronde avveniva da anni, ma di non aver ricevuto alcuna risposta da parte dell'UAM, mentre nel dicembre 2005 la sorella aveva ottenuto il sussidio. Così, dopo che il papà ha contattato telefonicamente quello stesso mese e poi ancora nel gennaio 2006 una funzionaria dell'UAM, ed aver saputo che la sua domanda non era mai giunta ai preposti uffici, ha riformulato una nuova domanda insieme ai suoi familiari ed una autonomamente il 21 marzo 2006.
Dal 1° febbraio 2006 (doc. III/2) l'assicurato riceve le prestazioni complementari in virtù della rendita AI di cui beneficia la mamma, ma limitatamente al premio dell'assicurazione malattia.
E. Il 7 dicembre 2006 (doc. V) l’Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso per tardività in virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal. A mente dell'UAM, l'argomentazione secondo cui la sua – tempestiva - domanda sarebbe stata persa dalla competente autorità non è credibile, poiché non suffragata da prove. Inoltre, l'affermazione secondo cui suo papà avrebbe compilato e spedito separatamente già nel luglio/agosto 2005 le richieste della figlia maggiorenne e del resto della famiglia non regge. Infatti, quell'estate l'UAM avrebbe trasmesso l'apposito formulario soltanto a __________ e non anche al papà del ricorrente – allora ancora minorenne e quindi incluso nella domanda di riduzione del premio della famiglia.
L'insorgente ha osservato che la convenuta non si è pronunciata sulla questione dei colloqui telefonici con delle sue funzionarie, mettendo in dubbio la motivazione data dall'UAM (doc. VII). Quest'ultima ha spiegato le circostanze in cui opera (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. La questione in esame verte sul diritto dell'assicurato di beneficiare della riduzione del premio di cassa malati per il solo mese di gennaio 2006, giacché dal mese seguente questo premio è pagato direttamente dal Servizio delle prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e il primo figlio a Fr. 30'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, Inc. n. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
3. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)
In virtù dell'art. 46 RLCAMal i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS-AI sono esentati dal presentare l'istanza di sussidio.
Occorre rilevare che con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)
4. Nel caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di cassa malati per il 2006 è stata inviata a 2006 inoltrato (doc. 1).
In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, siccome la persona di riferimento dell'assicurato – ossia suo papà, poiché fino al 26 dicembre 2005 il ricorrente era minorenne e dipendente dai genitori per il suo sostentamento - è stata tassata in via ordinaria con l'emissione della tassazione IC/IFD 2003.
Pertanto, la richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio/marzo 2006 è di per sé tardiva. Essa doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2006), ovvero entro il 31 dicembre 2005, quando l'interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo. La notifica di tassazione IC/IFD 2003 dei genitori è infatti giunta il 7 dicembre 2005 (doc. 1 dell'Inc. n. 36.2006.222), quindi il ricorrente era ancora in tempo per formulare questa richiesta.
Inoltrando l'apposito formulario soltanto nel 2006, la sua domanda di sussidio, come detto, è di principio tardiva.
Il TCA osserva, inoltre, che l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non va applicato alla fattispecie, poiché il ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei redditi della persona di riferimento (i genitori). Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2006 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il predetto art. 45 rinvia, come ben evidenziato dall'UAM.
Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se effettivamente la domanda di riduzione dei premi di cassa malati sia stata spedita ancora nel 2005, come ritiene il ricorrente, o se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la richiesta di sussidio come inviata nel 2006 e dunque tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.
5. Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.
6. Per quanto attiene la notifica delle decisioni e l’inoltro di atti ed istanze nei confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag. 1091-1092).
A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. Inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).
7. La questione del preteso invio all'UAM, già nell'estate 2005, da parte del ricorrente, della sua istanza di sussidio, va risolta alla luce della consolidata giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra tutte: STCA del 17 ottobre 2005 nella causa R., Inc. n. 36.2005.86 pagina 11, ultima: STCA del 15 gennaio 2007 nella causa G.A., Inc. n. 36.2006.205), dove è stato accertato quanto segue:
" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza, ha precisato come:
“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."
(…)
Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come:
“ … per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata. (…)."
8. Nel caso concreto, il ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere comprovato l’invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario relativa all’istanza presentata. Per sua stessa ammissione, anzi, l'assicurato ha spedito il formulario con "la busta preaffrancata che loro mi hanno fatto pervenire." (doc. III/1).
Ora, avendo percepito il sussidio anche negli anni precedenti, il ricorrente sostiene di aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per l’inoltro della domanda di riduzione dei premi per l’anno 2006 già nel luglio/agosto 2005. Tuttavia, il formulario pervenuto nel gennaio 2006 all’Amministrazione presenta il timbro del comune di domicilio ed il NIP aggiunto a mano dall'UAM non appena esso l'ha ricevuto. La domanda del marzo 2006 indica invece l'UAM al posto del comune ed il NIP è sempre scritto a mano. Ciò significa che il formulario è stato ritirato presso lo stesso Ufficio assicurazione malattia.
Entrambe queste istanze agli atti non corrispondono, dunque, a quella già etichettata che l'UAM trasmette ai precedenti beneficiari del sussidio.
Occorre inoltre ribadire che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 cpv. 2 RLCAMal). Tuttavia, questo provvedimento si verifica, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la tassazione determinante dell’assicurato.
A questo proposito la convenuta ha precisato di non aver trasmesso automaticamente all'assicurato minorenne – e quindi alla sua famiglia – l'apposito questionario nell'estate 2005, poiché questi invii, come specificato, avvengono sulla base della tassazione determinante. E poiché la notifica di tassazione 2003 dei genitori del ricorrente – persone di riferimento dell'assicurato minorenne -, a quel momento non era ancora stata emessa e quindi non si conosceva ancora il reddito determinante della famiglia, era impossibile che quest'ultima avesse ricevuto dall'UAM, quell'estate, detto formulario.
L'assicurato, come detto, ha indicato di avere regolarmente inoltrato la sua richiesta nell'estate del 2005.
Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l’avvenuto invio, sia, come indicato, mediante la produzione della ricevuta della raccomandata sia con la produzione di corrispondenza relativa all’oggetto dell’istanza stessa che attesti quindi che l'Amministrazione ha ricevuto una precedente comunicazione da parte dell'assicurato.
In questo contesto la prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all’assicurato medesimo ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.
In concreto, dalla documentazione a disposizione non si può desumere il rispetto del termine per l’inoltro della richiesta. Manca dunque la certezza dell'avvenuta spedizione dell'istanza di sussidio già nell'estate 2005 ed un possibile errore d’impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere sull’Amministrazione.
In mancanza di prove attestanti il contrario, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all’UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel gennaio/marzo 2006.
Ne discende che occorre pertanto esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere considerato giustificato.
9. In virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
10. Nella fattispecie l’insorgente fa valere di aver interpellato telefonicamente nel dicembre 2005 – tramite il papà - una dipendente dell’UAM, di cui non indica il nome, che le avrebbe risposto che "le domande sono innumerevoli e che si tratta di attendere, senza richiedere inutili spiegazioni." (doc. I punto 6). Non avendo ricevuto alcunché entro la fine del 2005, a seguito di una nuova sollecitazione telefonica avvenuta nel gennaio 2006, il ricorrente ha appreso che l'Amministrazione non ha mai ricevuto la sua richiesta per il 2006, invitandolo quindi a (ri)formulare la domanda di sussidio (doc. I punto 7).
In un altro caso giudicato da questo TCA in data 17 gennaio 2006 nella causa R. (Inc. n. 36.2005.102) e che è stato posto alla base, da ultimo, anche della citata STCA del 15 gennaio 2007 (Inc. n. 36.2006.205), questo Tribunale aveva interpellato l’UAM per sapere come reagisce l’Amministrazione quando un assicurato necessita di informazioni da parte sua. In quell’occasione l’Amministrazione ha affermato che:
" (…) “nel corso del mese di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione malattia contava 10 funzionarie/funzionari preposti all’evasione delle richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni telefoniche agli utenti. Nessuno in particolare era preposto a rispondere a domande circa la tempistica di inoltro delle richieste di sussidio. L’assetto organizzativo del Servizio per quanto attiene alla gestione delle richieste telefoniche non prevede infatti una ripartizione interna delle telefonate in base alla tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti verifiche interne effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è possibile affermare che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio Sussidi in media tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio non tiene un registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è possibile indicare nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della funzionaria che si è occupato del caso della ricorrente.”
L’amministrazione ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili a quelle della ricorrente, i collaboratori chiamati a fornire indicazioni telefoniche dovevano invitare i richiedenti ad inoltrare la richiesta di riduzione di premio mediante il modulo ufficiale d’istanza debitamente compilato, allegando copia dei certificati assicurativi, copia di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare delle entrate lorde conseguite nel corso degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali documenti relativi ad interessi passivi o alimenti a proprio carico ed eventualmente uno scritto in cui il richiedente espliciti succintamente la propria situazione. In seguito, se i richiedenti lo reputavano necessario ed a dipendenza dell’esito della decisione, gli stessi avrebbero potuto trasmetterci copia della prima tassazione emessa nei loro riguardi dopo l’arrivo nel Cantone (istanza di revisione – art. 48 Reg. LCAMal).”
Infine l’IAS ha affermato che “non esistono direttive scritte in merito.” (…)."
Nella fattispecie in questione, l’insorgente non è stato in grado di fornire elementi concreti sufficienti atti ad accertare le telefonate che afferma di aver effettuato, rispettivamente il contenuto delle medesime. L’insorgente non ha infatti fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe parlato ("Non so con chi ho parlato. Non so neanche se me l'hanno detto. In tutti i casi non ho preso nota del nome" (doc. III/1)).
A tal proposito, la convenuta ha precisato che "nel mese di dicembre 2005 contava dieci funzionarie/funzionari preposti all'evasione delle richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni telefoniche agli utenti. (…) è possibile affermare che durante il mese di dicembre 2005 sono giunte al Servizio Sussidi in media tra le 300 e le 350 telefonate al giorno." (doc. IX).
A prescindere dalla particolarità delle richieste sottoposte dall'assicurato all'UAM, va comunque evidenziato come era di importanza fondamentale l'indicazione dei nomi delle funzionarie che gli avrebbero fornito le supposte indicazioni imprecise o fuorvianti per la necessaria verifica.
11. Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In concreto non risultano essere state fornite informazioni erronee da parte delle autorità competenti. Infatti, le risposte che l'Amministrazione gli avrebbe dato nel dicembre 2005 appaiono del tutto corrette e di carattere generale, ovvero possono essere estese a tutti i richiedenti del sussidio di cassa malati che non avevano ancora ricevuto una decisione da parte dell'UAM. Si avvera quindi erroneo, da parte del ricorrente, l'aver creduto che le frasi "Mi avevano detto di avere pazienza" (doc. III/1) e "le domande sono innumerevoli e che si tratta di attendere, senza richiedere inutili spiegazioni" (doc. I punto 6) si riferissero unicamente al suo caso particolare.
Pertanto, il principio della buona fede non è stato violato.
Alla luce di quanto precede, le giustificazioni fornite dal ricorrente, come per altri analoghi casi (da ultimo: citata STCA del 15 gennaio 2007 nella causa G.A., Inc. n. 36.2006.205), non possono essere ritenute valide.
A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva che l'art. 46 RLCAMal non torna applicabile alla fattispecie, nel senso che malgrado fosse beneficiario di prestazioni complementari, l'assicurato non era esentato dal presentare la sua istanza di sussidio all'autorità competente. Va infatti osservato che la domanda per le PC è stata inoltrata nel febbraio 2006 – e da quel momento decorre il diritto di beneficiarne -, quindi dopo il termine del 31 dicembre 2005 che, come visto, il ricorrente doveva rispettare per ottenere i sussidi di cassa malati. È pertanto corretto che egli seguisse la normale procedura utilizzando i moduli ufficiali (art. 44 RLCAMal).
12. Stante quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui versa, il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio. Né la mancata tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del premio di cassa malati per il 2006 (entro il 31 dicembre 2005), né tanto meno la circostanza che la sua tempestiva domanda sarebbe stata persa dall'autorità cantonale, possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM.
Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva. La negligenza con cui l'assicurato ha agito non può essere tutelata (art. 55 cpv. 3 LCAMal). È pertanto a giusta ragione che l'Amministrazione ha considerato tardiva la richiesta di sussidio per il 2006 - da intendere per il solo mese di gennaio, visto che per i restanti mesi dell'anno 2006 il premio di cassa malati dell'assicurato è stato direttamente pagato dalle prestazioni complementari.
Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
13. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti