Raccomandata
Incarto n. 36.2006.219 GC
Lugano 18 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Greta Cipolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 ottobre 2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1980, apprendista celibe, convivente con la madre, ha chiesto la concessione del sussidio per fronteggiare il premio dell’assicurazione malattia 2006, con formulario apposito reperito presso la cancelleria municipale del comune di __________. La domanda, datata 13 gennaio 2006 (doc. 1), è pervenuta all’Istituto delle assicurazioni sociali Ufficio dell’assicurazione malattia il successivo 17 gennaio.
L’amministrazione, constatato il ritardo nella formulazione della richiesta, ha respinto l’istanza di sussidio in data 30 giugno 2006.
Con reclamo 12 luglio 2006 RI 1 ha contestato il provvedimento giustificando il ritardo con il mancato invio del formulario da parte dell'amministrazione, circostanza fatta presente all’amministrazione ancora nel mese di dicembre 2005, presso cui un funzionario l’ha informato che sarebbe stato possibile reperire il citato modulo presso il Municipio del domicilio e il quale lo ha tranquillizzato sul fatto che se avesse inviato immediatamente l’istanza, non avrebbe avuto conseguenze. Il qui ricorrente afferma di aver recuperato il formulario presso il Municipio di __________ e di averlo tosto spedito all’UAM, pertanto ancora in dicembre. Nel medesimo reclamo, il signor RI 1 evidenzia anche di essere diventato apprendista nell’anno precedente e di beneficiare pertanto di un salario particolarmente esiguo.
Con decisione su reclamo del 12 ottobre 2006, l’amministrazione ha considerato le motivazioni di RI 1 insufficienti a giustificare il ritardo respingendo l'impugnativa.
B. Con ricorso del 7 novembre 2006 RI 1 ribadisce le proprie motivazioni, precisando di ricordare di aver inviato l’istanza prima dello scadere del 2005, nonché di non essere stato debitamente avvisato dei cambiamenti in seno alla prassi dell’Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia e meglio del fatto che non gli avrebbero inviato il formulario direttamente al domicilio. Chiede pertanto che la sua buona fede sia tutelata. L’amministrazione, con osservazioni del 29 novembre 2006, che saranno riprese laddove necessario, propone la reiezione del ricorso. Alla parte ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di formulare la richiesta di acquisizione di specifiche prove.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per quanto concerne l’anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
3. Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso."
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
5. Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata il 13.01.2006 ed è pertanto tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, essendo tassato in via ordinaria, RI 1 avrebbe comunque dovuto rispettare il termine di legge.
Che il termine per domandare il sussidio scada alla fine dell'anno precedente quello per il quale l'aiuto è chiesto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”
La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005.
6. Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPrTCA prevede – analogamente alla LPAmm – la massima dell’officialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.
7. Per quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).
8. Nel caso in discussione il ricorrente afferma di aver inviato l’istanza entro la scadenza. Più precisamente, in sede di ricorso, il signor RI 1 ha dichiarato:
“ …per quanto ricordo l’istanza è stata inviata prima della fine dell’anno 2005, dunque in tempo;” (doc. I).
Il signor RI 1 non solo non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un’istanza con data differente e precedente a quella presente nella documentazione a disposizione di questo Tribunale, ma con l’assunto “per quanto ricordo” dimostra una certa incertezza nelle sue convinzioni. Lo stesso Istituto delle assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia afferma, in sede di osservazioni, di aver provveduto, infruttuosamente, alla ricerca della citata istanza.
Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all’UAM unicamente la domanda di sussidio del 13 gennaio 2006 ed esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere considerato giustificato.
9. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria.
Con riferimento al concetto della buona fede derivante dalla mancata trasmissione dei formulari per l'inoltro della domanda di riduzione del premio, quale scusante per l’inoltro tardivo di un’istanza di sussidio, nella sentenza in re S. del 3 ottobre 2005 (36.2005.112 cons. 6 e 10) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha precisato che:
“… L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.”
10. In concreto RI 1 rimprovera all’amministrazione di non avergli concesso il sussidio nonostante il ritardo nell’invio dell’istanza di sussidio non gli sia addebitabile poiché giustificato dal fatto di non aver ricevuto, come invece negli anni precedenti, il formulario da parte dell’amministrazione.
Come riferito nella sentenza riportata, il fatto di non ricevere il formulario direttamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali non costituisce valida giustificazione per il ritardo nell’invio dell’istanza e ciò neppure se l’assicurato negli anni precedenti si era visto recapitare il documento.
11. In sede di reclamo contro la decisione dell’UAM (doc. 2), il ricorrente rileva che:
" … mia madre nel mese di dicembre 2005 ha chiamato il vostro ufficio. Una vostra collaboratrice, (purtroppo non ho il nome) ha risposto dicendo che il formulario era da ritirare presso il Municipio (questa mi era nuova) e se lo stesso sarebbe stato inoltrato subito non ci sarebbero stati problemi. Lo stesso giorno ho provveduto a compilare il modulo e spedirlo al vostro ufficio."
Il ricorrente fa implicitamente valere la violazione del principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In concreto, dal tenore della telefonata riportata dal ricorrente non è possibile dedurre che la funzionaria dell’Ufficio assicurazioni malattia abbia fornito informazioni erronee, soprattutto poiché, riferendosi ad una conversazione avvenuta nel mese di dicembre 2005, il ricorrente era effettivamente ancora in tempo per spedire un’istanza tempestiva. Per ciò che concerne la convinzione del medesimo di aver spedito il formulario lo stesso giorno, si ripete, il ricorrente non ha fornito alcuna prova di un precedente invio a quello risultante negli atti di causa (cfr. cons. 8).
In queste condizioni non vi è violazione del principio della buona fede.
12. In sede di ricorso, il signor RI 1 postula inoltre che:
“…visto il cambiamento introdotto (necessità di ritirare il formulario in Municipio visto che non viene più inviato al domicilio, e questo anche se negli anni precedenti il sussidio mi era stato già concesso), ritengo che questa informazione avrebbe dovuto essere comunicata a tutti, o quanto meno alle persone che già beneficiavano del sussidio, per evitare un disagio economico facilmente evitabile. Ritengo che un assicurato in buona fede deve essere in questo ambito tutelato;”
(doc. I).
Occorre precisare al ricorrente, che la reperibilità del formulario presso le cancellerie municipali, non rappresenta una novità o una modifica nel modo di operare dell’amministrazione. Le modalità di recupero dei moduli ufficiali sono infatti previste dalla legge e più precisamente dal citato (cfr. cons. 4, pag. 5) art. 44 del Regolamento della LCAMal:
“ 1 L’istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali.
2 I moduli ufficiali sono recapitati dall’Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza.
3 L’istanza dev’essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale."
Questo Tribunale ha inoltre potuto esprimersi in più occasioni in merito. In particolare nella sentenza in re S. del 23 novembre scorso (36.2006.162), si precisa infatti:
" … Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche legislative e i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, possno essere chiesti agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).
Di conseguenza l’assicurato non può prevalersi dell’ignoranza della legge (per dei casi analoghi cfr. STCA del 5 ottobre 2006 nella causa C., 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002 nella causa D., 36.2002.119, già menzionata al consid. 2.9.).”
Alla stessa stregua delle sentenze riportate (36.2005.112 e 36.2006.162), il qui ricorrente non può prevalersi del principio della buonafede, contestando una violazione del dovere d’informazione da parte dell’UAM. Si ravvede viceversa una negligenza nel comportamento del signor RI 1, la cui situazione di ristrettezze economiche gli avrebbe imposto una particolare attenzione alle modalità ed ai termini per l’inoltro dell’istanza di sussidio, per evitare ciò che infine si è verificato e la conseguente perdita del sussidio.
13. Il ricorrente infine invoca una revisione della sua situazione, richiamando una non meno precisata decisione del Tribunale federale. Preliminarmente si evidenzia al ricorrente l’inesistenza di una decisione del Tribunale federale in materia, per il momento almeno. Come indicato in precedenza non è possibile giustificare il ritardo e provvedere alla revisione dei sussidi, quando si è in presenza di un’istanza tardiva non giustificata ed in assenza di situazioni previste dall’art. 67 Reg. LCAMal. Lo stesso ricorrente ammette infatti di essere apprendista dal 2005. Una modifica del reddito dello stesso, se c’è stata, è pertanto antecedente al 2006.
14. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella presentazione dell’istanza di sussidio 2006 di RI 1 come giustificato. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate ripetibili.
15. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti