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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2007 36.2006.200

19. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,626 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Ricorso irricevibile in quanto tardivo.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.200   cs

Lugano 19 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 24 luglio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 ha postulato, il 7 novembre 2005 (doc. 1), la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l’anno 2006 per lui e la sua famiglia.

                                  B.   La richiesta è stata respinta in quanto dalla notifica di tassazione 2003 risultava un reddito superiore rispetto a quello fissato dal Decreto Esecutivo del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2005 (doc. 6). In seguito alle censure sollevate dall’interessato l’UAM ha confermato il suo rifiuto tramite decisione su reclamo del 24 luglio 2006 (doc. 6).

                                  C.   Con ricorso del 30 ottobre 2006 RI 1, facendo riferimento agli “sviluppi delle ultime settimane” ha inoltrato ricorso al TCA, facendo valere di aver diritto al sussidio per il secondo figlio (doc. I).

                                  D.   Mediante osservazioni 29 novembre 2006 l’amministrazione propone di dichiarare irricevibile il ricorso in quanto tardivo e di volerlo considerare quale istanza di revisione da trasmettere all’UAM (doc. V).

E.     Con scritto 9 dicembre 2006 l’insorgente fa valere di aver presentato il ricorso solo il 30 ottobre 2006, in seguito all’emissione da parte di questo Tribunale di sentenze inerenti i limiti di reddito fissati dal Consiglio di Stato con il Decreto Esecutivo del 25 ottobre 2005, poiché “in data 24 luglio 2006 non ero a conoscenza delle cifre in seguito emerse.” (doc. VII).

F.     Il 22 dicembre 2006 l’UAM ha precisato di non poter ancora indicare quando sarà emessa la decisione sull’istanza di revisione presentata dall’assicurato (doc. IX).

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

                                   2.   L’art. 76 cpv. 1 LCAMal prevede:

“Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.”

                                         Giusta l’art. 76 cpv. 2 LCAMal, contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.

3.Nell’evenienza concreta l’insorgente afferma di aver inoltrato il proprio ricorso contro la decisione del 24 luglio 2006 solo in data 30 ottobre 2006 poiché “non ero a conoscenza delle cifre in seguito emerse.” (doc. VII).

Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito alla risposta dell’UAM che considera il ricorso tardivo (doc. V), l’assicurato non contesta di aver ricevuto la decisione su reclamo nel corso del mese di luglio, anzi, afferma esplicitamente che “per questo motivo in data 30 ottobre 2006 ho inoltrato il ricorso infatti in data 24 luglio 2006 non ero a conoscenza delle cifre in seguito emerse” (doc. VII, sottolineature del redattore).

Per l’art. 23 LPTCA per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile.

                                         A norma dell'art. 38 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

                                         L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).

                                        In concreto l’interessato ha implicitamente ammesso di aver ricevuto la decisione su reclamo nel corso del mese di luglio (infatti in data 24 luglio 2006 non ero a conoscenza delle cifre in seguito emerse”; doc. VII).

                                         In virtù dell’art. 76 cpv. 2 LCAMal, pur prendendo in considerazione le ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto), il ricorso è pertanto tardivo poiché presentato oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge.

                                         Per l'art. 41 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

                                         Nel caso di specie il ricorrente non fa valere un motivo di impedimento, per cui non può nemmeno beneficiare di una restituzione dei termini.

                                         In queste condizioni il ricorso, presentato tardivamente, senza che vi siano motivi per una restituzione dei termini, è irricevibile.

                                         Ritenuto che l’UAM ha dichiarato di voler considerare lo scritto 30 ottobre 2006 quale domanda di revisione della sua decisione del 24 luglio 2006, l’incarto va trasmesso all’UAM quale autorità competente a decidere in merito ad una richiesta di revisione di una decisione su reclamo.

                                   4.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia  qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).  A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                                          Va ancora rilevato che,  laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF).  A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   L’incarto è trasmesso all’UAM per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   5.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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