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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.01.2007 36.2006.168

9. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,152 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie di base in caso di riduzione del reddito nel corso dell'anno di competenza. Calcolo autonomo del reddito. Emissione di una decisione che accoglie parzialmente le richieste contestualmente all'inoltro della risposta.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.168   cs

Lugano 9 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 agosto 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su reclamo del 28 luglio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, coniugato con __________, ha postulato, il 12 novembre 2005, la concessione del sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2006.

                                  B.   La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito determinante (fr. 34'000) non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale (cfr. doc. 4 e 5).

                                  C.   Con scritto del 18 agosto 2006 RA 1 propone tempestivo ricorso, facendo valere un netto peggioramento della situazione economica della famiglia e una grave malattia che ha colpito il marito all’inizio del 2006 (doc. I).

                                  D.   Il __________ __________ è deceduto.

                                  E.   Dopo aver chiesto una proroga per la risposta (doc. III), l’UAM ha annullato la decisione impugnata ed accolto parzialmente le richieste della ricorrente, assegnandole il sussidio a partire dal 1° settembre 2006 (doc. V).

                                  F.   Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente ha deciso di mantenere il ricorso e ha chiesto che il sussidio venga accordato anche per il periodo precedente (doc. VIII).

                                          in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                   2.   Il ricorso 18 agosto 2006 avverso la decisione 28 luglio 2006 dell’amministrazione appare tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall’intimazione del provvedimento impugnato (cfr. art. 76 LCAMal).

                                   3.   Con scritto del 13 ottobre 2006 l’UAM ha annullato la decisione impugnata ed ha concesso il sussidio a __________ con effetto dal 1° settembre 2006 (doc. V + 1).

                                         Per l’art. 3a cpv. 1 della legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Il cpv. 2 prevede che l’autorità notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

                                         A norma dell’art. 3a cpv. 3 LPTCA quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l’articolo 3 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.

                                         L'amministrazione può pertanto rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2).

                                         Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

                                         L'art. 53 cpv. 3 LPGA enuncia i medesimi principi.

                                         Questa norma prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                   4.   Come esposto, l'amministrazione può riconsiderare, pendente lite, una decisione contestata fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.

                                         Nel caso di specie l’amministrazione, contestualmente alla trasmissione della risposta di causa, ha annullato la decisione impugnata ed ha assegnato alla ricorrente il sussidio con effetto dal 1° settembre 2006 (doc. V/1). L’insorgente ha deciso di mantenere l’impugnativa perché ritiene di aver diritto all’aiuto statale anche per il periodo precedente (doc. VIII).

                                         In queste condizioni, vista la nuova decisione della Cassa, oggetto del contendere rimane unicamente la questione a sapere se l’insorgente ha diritto al sussidio anche per il periodo dal 1.1.2006 al 30.08.2006.

                                         nel merito

                                   5.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-. Per quanto concerne le famiglie il reddito determinante ammonta a CHF 32'000.-- (cfr. le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).

                                   6.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   7.   A proposito di quest'ultima norma citata il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 nella causa S., 36.2003.84;  36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 nella causa F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 nella causa M., 36.2004.92; STCA del 15 febbraio 2006 nella causa M., 36.2006.7) e si è così espresso:

"  2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".

                                         Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

                                         Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente confermata nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.

                                   8.   Nel caso in esame l'amministrazione, dopo aver accertato che il reddito lordo annuo medio per l’anno 2006 è inferiore al reddito esposto ai fini della notifica di tassazione 2003, determinante per il calcolo del sussidio 2006, in applicazione dell’art. 67 lett. m Reg. LCAMal, ha proceduto alla conversione del reddito conseguito nel 2006 in reddito imponibile, conformemente all’art. 72 cpv. 1 Reg. LCAMal.

                                         Dagli atti emerge che nei primi 8 mesi del 2006 i coniugi hanno conseguito il seguente importo lordo:

                                         marito (rendita AVS)    fr. 1’904 x 8 = fr. 15’232

                                         moglie:

                                         gennaio (doc. A21):            1'972.30

                                         febbraio (doc. A20):            1'793

                                         marzo (doc. A18+19):         1'506.10 + 693.35

                                         aprile (doc. A16+17):           403.45    + 1’600

                                         maggio (doc. A14+15):       672.40    + 1’600

                                         giugno (doc. A12+13):        582.75    + 1’600

                                         luglio (doc. A10+11):            493.10    + 1’600

                                         totale                                      14'516.45 : 7 = 2'073.80 al mese

                                         I coniugi hanno conseguito un reddito lordo mensile di fr. 3'977.80 (2'073.80 + 1'904), che, convertito secondo le apposite tabelle ex art. 72 cpv. 1 Reg. LCAMal, ammonta a fr. 34'660, ossia un limite superiore rispetto al minimo di legge di fr. 32'000 previsto quale reddito imponibile massimo per l’ottenimento del sussidio da parte delle famiglie (cfr. art. 29 LCAMal, DE del 25 ottobre 2005 e STCA del 23 ottobre 2006 nelle cause 36.2006.124, 36.2006.120, 36.2006.72 e 36.2006.71).

                                         In queste condizioni a giusta ragione l’UAM non ha concesso il sussidio.

9.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia  qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).  A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                                          Va ancora rilevato che,  laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF).  A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto (cfr. consid. 3), è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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