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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2006 36.2006.158

18. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,858 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Istanza di revisione di una decisione negativa dell'UAM. Non sono dati i motivi di revisione. La revisione non è un succedaneo della procedura di reclamo quando non sono rispettati i termini per procedere con il mezzo ordinario del reclamo.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.158   TB

Lugano 18 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 luglio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 28 giugno 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto che

il 22 luglio 2005 RI 1, che a quel momento aveva appena terminato i suoi studi, ha formulato richiesta all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) d'ottenimento della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2006,

nel formulario l'assicurato ha indicato nel padre __________ la persona che provvedeva al suo sostentamento,

con decisione formale del 30 settembre 2005 (doc. A) l'UAM ha respinto questa istanza,

con scritto pervenuto all'UAM il 29 maggio 2006 (doc. 2), l'assicurato ha comunicato all'autorità competente che "il mio reddito non può superare i fr. 50'000 annui come da voi ritenuto, in quanto ho terminato gli studi nel giugno 2005 e attualmente sono alla ricerca di un posto di lavoro. Nel frattempo sto svolgendo dei lavori saltuari che mi permettono di guadagnare un massimo di 1000 fr mensili, quindi circa 12'000 fr annui.",

il 28 giugno 2006 (doc. 3) l'Ufficio assicurazione malattia ha dichiarato irricevibile l'istanza di revisione dell'assicurato, confermando quindi la decisione del 30 settembre 2005 di rifiuto del sussidio per l'anno 2006,

il 24 luglio 2006 (doc. I) l'assicurato ha impugnato al TCA questa decisione negativa, chiedendo di rivalutare la "nostra" (recte: dell'UAM) decisione, "così da poter concludere l'anno senza dover ritrovarmi in una spiacevole situazione economica che pregiudicherebbe il mio immediato futuro.",

attualmente il ricorrente sta svolgendo un periodo di pratica, non retribuito, presso uno studio di produzione televisiva,

l'assicurato evidenzia che "la mia istanza è stata purtroppo respinta su un vostro (recte: dell'UAM) errato calcolo salariale (inoltre al momento della vostra (recte: dell'UAM) decisione non ero presente in Ticino per potervi rispondere puntualmente)",

dal canto suo, l'amministrazione propone la reiezione del citato ricorso, evidenziando la non sussistenza dei presupposti necessari per procedere alla revisione della propria decisione (doc. VI),

il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VII),

considerato in diritto che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-,

di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie,

l’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal,

per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato ribadito a CHF 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio è stato fissato a CHF 30'000.-; il reddito di riferimento è stato ristabilito in CHF 50'000.-,

con l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari:

"a)     delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)    delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)    delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)    in altri casi particolari.",

a norma dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità all'assicurato di ottenere in ogni momento la revisione di una decisione in materia di sussidio a seguito dell'emissione di una tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento (lett. a) oppure nel caso si verifichino le situazioni di cui all'art. 67 RLCAMal (lett. b),

in virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)    decesso del coniuge;

c)    matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)    persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)    persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)     persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)    persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)    cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)     cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)     cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.",

nella fattispecie concreta, non è stata emessa una tassazione intermedia per l’assicurato, né si è in presenza di un inizio di assoggettamento (art. 48 lett. a RLCAMal),

resta da analizzare se è dato uno degli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal,

al momento dell'inoltro della richiesta di riduzione del premio di cassa malati, il ricorrente era senza attività lucrativa, avendo terminato gli studi il mese precedente,

nell'apposito formulario l'assicurato ha indicato che suo papà si occupava del suo sostentamento,

con la domanda di revisione del 29 marzo 2006 (doc. 2), l'assicurato ha evidenziato di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di svolgere, nel frattempo, dei lavoretti saltuari che gli permettono di guadagnare all'incirca Fr. 1'000.- al mese, prevedendo così di conseguire un reddito annuo di Fr. 12'000.-,

questa circostanza non rientra in una delle ipotesi contemplate dal summenzionato art. 67 RLCAMal,

l'ipotesi della lettera m dell'art. 67 RLCAMal non viene in aiuto al ricorrente, poiché essa concerne l'ipotesi di una diminuzione di reddito, mentre nel nostro caso si tratta di un aumento di reddito (da nulla tenente siccome studente e poi persona senza attività lucrativa al momento della domanda di sussidio, ad una situazione di persona attiva professionalmente con reddito – seppure modesto),

per questo medesimo motivo, neppure la lettera d lo soccorre nella sua istanza di revisione, siccome con l'esercizio della nuova attività, seppure temporanea, il reddito annuo lordo conseguito dal ricorrente è superiore a Fr. 6'000.-,

nemmeno la motivazione secondo cui l'UAM avrebbe errato nel determinare il suo reddito in oltre Fr. 50'000.è ammissibile. In realtà nella decisione 30 settembre 2005 l'UAM ha richiamato il limite del reddito di riferimento (paterno) e non quello del ricorrente,

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha quindi rettamente ritenuto inapplicabile l’art. 67 RLCAMal e, a buon diritto, ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione formulata dall’assicurato il 29 maggio 2006,

non è data ragione per accogliere la richiesta del ricorrente di rivedere la decisione negativa dell'UAM emanata il 30 settembre 2005, decisione che RI 1 poteva impugnare nei termini di legge,

a proposito di questa decisione il TCA ribadisce che l'interpretazione data dal ricorrente riguardo ad un presunto errore da parte dell'UAM (e non di questo TCA) nel calcolo del suo reddito non trova fondamento,

infatti, sulla scorta delle informazioni fornite dall'assicurato medesimo a mezzo del formulario per la richiesta della riduzione del premio di cassa malati, l'UAM ha respinto la sua domanda di sussidio, ritenendo che i redditi del papà superassero il limite di Fr. 50'000.- posto quale reddito di riferimento,

questo limite entra in discussione quando si tratta di stabilire il diritto al sussidio delle persone sole che hanno un reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.-, i quali, dipendono da qualcuno per il sostentamento nella loro fase di formazione,

volendo comunque contestare questa determinazione dell'Ufficio assicurazione malattie, l'assicurato avrebbe potuto e dovuto impugnare la decisione del 30 settembre 2005 secondo le vie di diritto che gli erano state indicate (reclamo all'UAM e poi ricorso al TCA) e non tramite istanza di revisione,

in questo senso, l’omissione del ricorrente nell’impugnare la decisione con cui gli è stato negato il sussidio per il 2006 non può essere sanata mediante l'istanza qui in discussione,

il rimedio di diritto appariva chiaramente indicato nella decisione amministrativa che si è fondata sulle circostanze note all’UAM e  su quelle indicate dall’assicurato nella sua istanza di sussidio,

la circostanza che, al momento dell'intimazione della decisione negativa dell'UAM del 30 settembre 2005, il ricorrente fosse fuori Ticino, non lo mette al riparo del mancato inoltro del reclamo,

abitando con i genitori, l'assicurato avrebbe infatti potuto delegare a questi ultimi l'onere di formulare tempestivo reclamo all'UAM contro la decisione di rifiuto del sussidio,

si evidenzia, infine, che l’istanza di revisione non deve divenire un succedaneo della procedura di reclamo e di successiva impugnativa al TCA quando non vengano rispettati i termini per aggravarsi contro le decisioni amministrative da parte degli assicurati (cfr. le sentenze del TCA dell'8 ottobre 2002, Inc. n. 36.2002.77, del 31 gennaio 2003, Inc. n. 36.2002.126 e del 27 novembre 2003, Inc. n. 36.2003.84),

alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. La presente decisione è definitiva, non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202),

non si prelevano tasse e spese alla luce dell'applicabile legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso contro la decisione dell'UAM del 28 giugno 2006 che ha ritenuto irricevibile l'istanza di revisione della decisione             30 settembre 2005 relativa alla riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per il 2006 del ricorrente è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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