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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.02.2007 36.2006.153

15. Februar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,214 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Mancato pagamento di premi LAMal.Moglie responsabile solidale dei premi non pagati dal marito.Importante è accertare la comunione domestica quando maturano i premi reclamati.Il regime della separazione dei beni non inficia la responsabilità solidale della moglie.I debiti concernono bisogni correnti.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.153   TB

Lugano 15 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 agosto 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 luglio 2006 emanata da

Cassa malati CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2005 (docc. 1 e 2) __________ è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

L’assicurato non ha pagato i premi da ottobre 2003 a dicembre 2005 compresi, oltre alle spese di richiamo e di diffida, per uno scoperto totale pari a Fr. 9'899,35 (docc. 3-6). Non ottenendo il pagamento richiesto dei premi LAMal da gennaio a settembre 2003, la Cassa malati ha avviato tre procedure esecutive __________, sfociate il 27 aprile 2004 (docc. 7 e 7a) ed il 3 maggio 2004 (doc. 8) in tre attestati di carenza beni.

                                  B.   Con decisione del 26 aprile 2006 (doc. 10), ritrasmessa alla destinataria il 16 maggio 2006, CO 1 ha chiesto alla moglie del debitore, RI 1, di saldare il debito del marito versando entro trenta giorni la somma di Fr. 9'899,35.

Con decisione su opposizione del 26 luglio 2006 (doc. A) la Cassa malati ha respinto l'opposizione formulata dall'assicurata (doc. 12), la quale il 4 agosto seguente (doc. I) si è rivolta al TCA mediante ricorso contestando di dovere alcunché all'assicurazione malattia del marito. La ricorrente, casalinga, ha soprattutto evidenziato la sua impossibilità di fare fronte a questi debiti, non avendone la disponibilità economica.

                                  C.   Nella risposta del 22 settembre 2006 (doc. V) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, comprovando il proprio credito a mezzo di tutti i richiami e le diffide inviati al marito della ricorrente per i premi LAMal dal 2003 al 2005 (doc. 6).

L'insorgente non ha prodotto nuove prove (doc. VI).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

L'art. 90 OAMal prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se, nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).

                                   3.   Nel caso di specie la Cassa malati, tramite la decisione su opposizione, ha chiesto alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 9'899,35. Questa somma è composta del credito in capitale dei premi mensili LAMal per il periodo da ottobre 2003 a dicembre 2005 compresi (Fr. 309.- al mese nel 2003, Fr. 336,80 nel 2004 e Fr. 357,10 per i premi del 2005), come pure delle spese di richiamo (Fr. 5.-) e di diffida (Fr. 40.-) che si sono aggiunte di volta in volta al credito vantato.

La restante somma è relativa alle spese attinenti ai precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti del marito per i premi da ottobre a dicembre 2003 (Fr. 90.-) e per quelli da gennaio a marzo 2004 (Fr. 110.-).

Il calcolo dei premi formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dalla ricorrente. Quest'ultima non ha nemmeno messo in discussione il calcolo delle spese esecutive accollate dalla Cassa malati. Soprattutto, né l'affiliazione del marito a CO 1 né la convivenza dei coniugi durante il periodo in discussione (ottobre 2003-dicembre 2005) sono state impugnate dall'insorgente. Quest'ultima fa unicamente valere di non avere i mezzi necessari per far fronte alle richieste della Cassa malati convenuta. Nello scritto del 27 ottobre 2005 (doc. 2) ella aveva inoltre sollevato l'argomentazione secondo cui ogni coniuge risponde dei propri debiti e ciò a maggior ragione se vige il regime della separazione dei beni, come nel loro caso.

                                   4.   Il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica di questa tematica va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale."

Secondo l'art. 166 CC,

"  1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".

                                   5.   Vista la giurisprudenza che precede, siccome è ininfluente la situazione dei coniugi al momento della stipulazione del contratto assicurativo (1999), occorre per contro esaminare soltanto se fra loro v'era comunione domestica nel momento in cui erano dovuti i premi reclamati dalla Cassa malati (dall'ottobre 2003 al dicembre 2005).

La Cassa malati CO 1 ha accertato che il 4 novembre 2002 i coniugi hanno contratto matrimonio e da allora abitano in comunione a __________ (doc. 9).

La ricorrente, dal canto suo, non ha contestato questa conclusione, perciò non occorre procedere ad ulteriore verifica. Ella si è limitata ad affermare che "i debiti di mio marito relativi al mancato pagamento dei premi in relazione al contratto di assicurazione stipulato con la vostra compagnia, debbano essere considerati quali debiti personali, per i quali è esclusivamente responsabile il mio consorte." (doc. 2). A suo dire, non si tratterebbe di debiti concernenti l'economia domestica, per i quali, invece, vigerebbe il principio della responsabilità solidale tra i coniugi.

Come appena esposto, questa tesi della ricorrente è errata. I debiti derivanti dal contratto d'assicurazione malattia obbligatoria concernono i bisogni correnti della coppia, quindi toccano entrambi i coniugi anche se i premi LAMal e/o le partecipazioni rimaste impagate si riferiscono ad uno solo di essi.

Inoltre, gli elementi apportati dall'assicuratore indicano chiaramente ed incontestabilmente che al momento della maturazione dei premi reclamati la ricorrente conviveva con il coniuge. Pertanto, è quindi indubbio che siano dati gli elementi necessari per ammettere la solidarietà della moglie nei confronti dei debiti LAMal del marito.

E ciò, indipendentemente dalla circostanza che i coniugi abbiano adottato il regime matrimoniale della separazione dei beni: RI 1 deve ugualmente sopperire al mancato pagamento da parte del consorte della somma richiesta dall'assicuratore malattia.

Anche la giustificazione delle difficoltà finanziarie non è sufficiente per evitare di doversi fare carico dei debiti contratti dal coniuge derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione della Cassa deve essere confermata. La ricorrente va pertanto astretta al pagamento della somma di Fr. 9'899,35 come alla decisione impugnata.

                                   6.   In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.

Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

T erzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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