Raccomandata
Incarto n. 36.2006.144 ir/td
Lugano 18 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno 2006 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
• che con decisione su opposizione 19 giugno 2006 l'assicuratore malattia CO 1 - presso il quale RI 1 è assicurato obbligatoriamente contro le malattie unitamente alle figlie minorenni - ha deciso la sospensione delle prestazioni per la sussistenza di un debito derivante da premi (02/04-2005) e partecipazioni per complessivi CHF 2'315.90;
• che RI 1 si è aggravato a questo Tribunale con ricorso del 21 luglio 2006 chiedente il ripristino della copertura assicurativa;
• che con scritto 25 luglio 2006 del giudice delegato a CO 1 è stato rammentato l'obbligo di prestazioni pendente causa siccome:
" non è stato tolto l’effetto sospensivo per quanto deducibile dalla decisione su opposizione. In tal caso le prestazioni sono dovute alla luce del fatto che la vostra decisione 19.06.06 non è ancora cresciuta in giudicato.
Sempre in merito al tema vi informo che il Tribunale federale delle Assicurazioni si è espresso in merito in una sentenza K 38/06 il 10.07.06. In questo giudizio, che annetto in fotocopia anonimizzata, il TFA ha considerato l’atteggiamento di una cassa che aveva sospeso l’assicurato in determinate condizioni (che rileverete dalla sentenza), come “sorprendente”.
Con atto separato interpello l’Ufficio assicurazione malattia in merito. Rilevo, di transenna, che la vostra decisione su opposizione non evoca numero, data ed autorità di emissione dell’attestato di carenza beni (se esistente) rilasciato a fronte del credito vantato nei confronti del ricorrente." (Doc. II)
• che con prolissa risposta di causa CO 1 ha proposto il rigetto del ricorso, la conferma del provvedimento impugnato ed ha tolto l'effetto sospensivo al gravame;
• che tale presa di posizione si è fondata sul fatto che - pur trattandosi in concreto di un debito nato antecedentemente al 2006, oggetto di procedura esecutiva antecedente al 2006 ed oggetto di decisione formale cresciuta in giudicato antecedentemente al 2006 - unicamente il 3 gennaio 2006 CO 1 (che poteva comunque procedere prima del termine dell'anno 2005) ha domandato la prosecuzione dell'esecuzione (il 3 gennaio 2006!) comunicando il giorno successivo (4 gennaio 2006!) all'Ufficio Assicurazione Malattia l'"inizio della sospensione";
• che le parti sono state convocate d'urgenza per il 14 settembre 2006 per un'udienza di discussione alla luce della gravità del provvedimento, gravità che è sembrata sfuggire ai funzionari di CO 1;
• che malgrado la richiesta di rinvio 7 settembre 2006 - cui il giudice delegato ha così risposto:
" Il signor RI 1 si è visto SOSPENDERE LE PRESTAZIONI con decisione della vostra cassa malati. Si tratta, circostanza che non Le sfugge, delle coperture dell’assicurazione DI BASE, OBBLIGATORIA.
Non solo, con la RISPOSTA DI CAUSA avete TOLTO L’EFFETTO SOSPENSIVO ALL’IMPUGNATIVA. La gravità delle conseguenze di tale agire non può sfuggire neppure ad un’amministrazione come la Vostra.
Il Tribunale Federale delle Assicurazioni nella sentenza che vi è stata trasmessa ha indicato e ribadito la GRAVITÀ DEGLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE (SENTENZA K38/06 IN UNA CAUSA TICINESE) oltre alle esigenze particolari cui la stessa deve essere sottoposta. Per queste verifiche è indispensabile indire un’udienza che – alla luce di quanto precede, appare URGENTE E NON PUÒ ESSERE ASSOLUTAMENTE RINVIATA." (Doc. XII)
l'udienza è stata mantenuta;
• che il 9 settembre 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha preso posizione in merito alla fattispecie nei seguenti termini:
" Intanto la scrivente Autorità precisa che l'importo che discende dall'ACB indicato dall'assicuratore nel gravame in oggetto (n. __________) verrà riconosciuto, e pertanto preso a carico.
L'assicuratore malattie è stato informato di quanto precede. (…)
I crediti scoperti relativi alla vexata quaestio si riferiscono infatti all'anno 2005 (premi) e agli anni 2004 e 2005 (partecipazioni).
Orbene, l'art. 64a LAMal è entrato in vigore a far tempo del 1 ° gennaio 2006.
In ragione del solido ed adamantino principio giuridico della non retroattività dì una norma, quando tale retroattività è suscettibile di peggiorare la situazione dì terzi - e quando quest'ultimi non erano sensati di sapere, in tempi precedenti, delle possibili conseguenze - la medesima non può trovare fondamento giuridico. E ciò, a fortiori, quando le conseguenze dell'estensione in forma retroattiva di una norma sono di portata gravissima, come lo è la sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal in casu decretata addirittura nei confronti di una persona toccata da seri problemi di salute e per giunta in precarie condizioni economiche, a un punto tale per cui la medesima ha dovuto far ricorso a prestazioni assistenziali.
Se già l'applicazione retroattiva di una norma è inammissibile sotto un'ottica meramente giuridica, quando è suscettibile dì peggiorare la situazione personale, qui, per quanto dianzi illustrato, lo deve essere a più forte ragione.
A mente di chi scrive l'art. 64a LAMal, essendo entrato in vigore con effetto 1 gennaio 2006, deve riferirsi ai premi e alle partecipazioni LAMal, così come agli interessi di mora e alle spese d'esecuzione afferenti, relativi all'anno 2006, ma non già a crediti scoperti relativi ad anni precedenti. È vero che l'assicuratore ha Inoltrato la "domanda di continuazione dell'esecuzione il 3 gennaio 2006", quindi posteriormente all'entrata in vigore dell'art. 64a LAMal. Tuttavia ciò, a mente nostra, non è ancora condizione sufficiente per determinare sic et simpliciter, e automaticamente, il riferimento all'art. 64a LAMal. La sostanza vera della questione - ossia i crediti scoperti LAMal - datano infatti di periodi precedenti il 1 ° gennaio 2006.
La "domanda di continuazione dell'esecuzione" non può infatti essere fatta assurgere a fattore principale della controversia. (…)
Nel caso in rassegna risulta poi del tutto inconcepibile ed incomprensibile che l'assicuratore; malattie abbia esteso - come sembra trasparire dall'atto di ricorso - la sospensione del riconoscimento di prestazioni LAMal a persone minorenni, quando l'assicuratore medesimo è a piena conoscenza del principio di diritto cantonale in base al quale ad assicurati minorenni non possono essere addebitate conseguenze per eventuali colpe, o inadempienze, dei genitori. Persino in situazioni palesi di morosità prolungata nel tempo - aspetto che, in casu, non entra però in linea di considerazione -, il diritto cantonale protegge lo status di minorenne quanto alla piena possibilità di accesso a prestazioni LAMal (rif. art. 85b Reg. LCAMal)." (Doc. XIII)
• che tale comunicazione è stata trasmessa a CO 1 (doc. XIV) che il 13 settembre 2006 ha preannunciato la volontà di revocare la sua decisione impugnata, si noti che un contatto preventivo con l'Ufficio Assicurazione Malattia avrebbe permesso a CO 1 di evitare la procedura ed il protrarsi della stessa;
• che il giudice delegato ha comunque indicato il mantenimento dell'udienza anche alla luce dell'assenza di emanazione di una formale nuova decisione trasmessa all'assicurato;
• che, con scritto del 13 settembre 2006 preannunciato a mezzo fax, CO 1 ha emanato una nuova formale decisione con cui ha annullato la decisione impugnata ed abrogato il provvedimento;
• che la fattispecie in discussione può essere evasa dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione a giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG);
• che nel caso concreto CO 1 ha emanato una decisione impugnata dal ricorrente;
• che CO 1 ha formulato risposta di causa il 4 settembre 2006 proponendo la reiezione dell'impugnativa;
• che successivamente, come esposto nelle considerazioni che precedono, l'assicuratore ha emesso la decisione 13 settembre 2006;
• che a norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso;
• che l'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2). Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23). L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi. Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata notificando immediatamente la nuova decisione alle parti e comunicandola al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA) che continua la trattazione del ricorso se lo stesso non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA);
• che nel caso concreto il giudice deve entrare nel merito della fattispecie poiché la risposta di causa è stata presentata e la nuova decisione costituisce solo una proposta al giudice;
• che il tema della sospensione delle prestazioni assicurative obbligatorie ha fatto oggetto di particolare esame ed ha molto impegnato questo Tribunale nel corso degli ultimi mesi;
• che, in particolare con pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11 sentenze tutte del 26 luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06; K 35/06; K 31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le decisioni di questo Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire di numerose Casse malati che hanno sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto dall’autorità cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di assumersi gli importi rimasti impagati;
• nella prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare affermato:
"nella versione applicabile nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.
Per il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga
premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei premi.
L'art. 90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.
(…)
Come sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni in DTF 129 V 455 ha stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.
Il giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7 [sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).
(…)
La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato rispetto a quella della compensazione.
Nell'evenienza concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.
A ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali autorità competente in forza dei combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma.
(…)
Ad ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune.
Il modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio preposto opposto al rimborso." (sottolineatura del redattore),
nel caso concreto la situazione è analoga a quella giudicata dal TFA;
• che la famiglia del signor RI 1 è stata sospesa con decisione 30 marzo 2006 dopo che, strumentalmente, la domanda di proseguire l'esecuzione __________ è intervenuta il 3 gennaio 2006 quando la decisione formale di rigetto dell'opposizione datava del 17 ottobre 2005 ed è cresciuta in giudicato nel corso del novembre 2005;
• che la decisione di sospensione non indica l'ammontare del credito esatto, non precisa l'emanazione di quale ACB e, comunque, non è preceduta da particolari formalità;
• che, soprattutto, prima di emanare la decisione 30 marzo, ed anche prima della decisione su opposizione qui in discussione, CO 1 non ha acquisito informazioni circa l'assenza di possibilità giuridica, per lo Stato, di far fronte al debito del signor RI 1;
• che CO 1 non ha prodotto o acquisito attestazione e/o decisione dell'Ufficio Assicurazione Malattia di rifiuto di far fronte al pagamento del credito protestato;
• che CO 1 ha trasmesso all'UAM la richiesta di rimborso del credito (doc. 18) solo il 20 luglio 2006 e quindi dopo la decisione formale e la decisione su opposizione;
• che l'UAM è stato interpellato dal giudice delegato - come indicato in precedenza - ed ha indicato la volontà di pagare il debito in questione (doc. XIII);
• che ne discende come l’autorità cantonale non ha rifiutato il pagamento delle prestazioni in arretrato;
• che la Cassa accenna anche all’art. 64a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1.1.2006 giusta il quale se l’assicurato non paga i premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Il cpv. 2 del disposto prevede che se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione;
• che in concreto l’assicuratore, pur citando l’articolo 64a LAMal, la questione della cui applicabilità può qui rimanere aperta, neppure ha prodotto un’eventuale diffida, con l’assegnazione del termine supplementare di 30 giorni e l’indicazione delle conseguenze della mora, senza bisogno di approfondire oltre il tema;
• che, quand’anche si volesse ritenere un ritardo da parte del Cantone (qui palesemente non dato) nell’evadere la richiesta di rimborso dell’assicuratore va detto (come più volte espresso in altre decisioni, da ultimo nella decisione in re C. del 14 settembre 2006 (TCA 36.2006.145) e nella sentenza del 22 febbraio 2006 (inc. 36.2005.178)) che “la circostanza che l’UAM non ha proceduto al versamento nei termini richiesti, non può infatti essere imputata agli assicurati.”. Il ricorso della Cassa a seguito della decisione 22 febbraio 2006 al Tribunale Federale delle Assicurazioni è stato respinto con sentenza del 26 luglio 2006 (causa K 31/06). Ne consegue che, nella misura in cui il Cantone non paga nei termini previsti, ciò non deve andare a scapito dell’assicurato (cfr., nuovamente, la STFA del 10 luglio 2006 nella causa S., K 38/06: “Ad ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune.”);
• comunque lo stesso assicuratore ammette implicitamente che la decisione impugnata è errata nella misura in cui ha emanato una nuova decisione con cui ha annullato il suo provvedimento;
• che, alla luce delle citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle relative STCA (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D., inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224, STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio 2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G., inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81, oltre alla decisione citata del 14 settembre 2006), oltre che per quanto riconosciuto dalla stessa CO 1 il 13 settembre 2006 con la proposta al Tribunale citata, la decisione va annullata;
• che il TFA, nel confermare le sentenze di questo Tribunale, ha rilevato che “l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune.” ed ha tutelato la decisione del TCA di far pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le tasse per la superficialità e la leggerezza con la quale hanno adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di persone con scarse (se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto;
• che, in particolare, nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa M., K 42/06, il TFA ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di un importo per tasse di giustizia, e per le spese processuali oltre ad un importo al ricorrente titolo di rimborso spese sopportate per la procedura (i grossolani errori della Cassa non devono infatti cagionare inutili, e per le persone di condizioni economiche modeste, gravose spese per scritturazioni, invii, telefonate ed altro);
• che in concreto la leggerezza della Cassa è manifesta e palese, tenuto conto che neppure dopo l’emanazione della STFA del 10 luglio 2006 (K 38/06) – che doveva esserle nota e che comunque è stata trasmessa dal giudice (oltre naturalmente ai concetti già espressi dal Tribunale Federale delle Assicurazioni nella sentenza RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7 sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00) – CO 1 ha adottato le misure procedurali necessarie ed ha seguito i passaggi legali obbligatori per procedere ad una sospensione, anzi, con la risposta di causa ha tolto l'effetto sospensivo;
• vista l’estrema leggerezza e la superficialità con le quali è stata condotta tutta la procedura, la Cassa va condannata al pagamento di fr. 1'000 di tassa di giustizia, fr. 300.-- di spese processuali e fr. 300.-- a titolo di rimborso spese sopportate dal ricorrente.
Copia della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
La decisione impugnata è annullata.
2.- La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese processuali di fr. 300.-- sono poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 300.-- a titolo di rimborso per le spese sopportate per la procedura.
3.- L’incarto è trasmesso alla Cassa affinché emani una decisione su opposizione conformemente ai considerandi.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti