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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2006 36.2006.129

17. Juli 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,370 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Assicurata conviene in giudizio dinanzi al TCA un assicuratore per l'ipotesi di malattia. Petizione irricevibile. Assicuratore non autorizzato ai sensi della Lamal.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.129   ir/td

Lugano 17 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 20 giugno 2006 presentata da

AT 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CV 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione complementare contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, titolare di un'azienda di meccanica di precisione di stampi ed attrezzature speciali sita in Via __________ a __________ ha contratto una copertura di indennità giornaliera in caso di malattia (contratto collettivo d'assicurazione) con la società CV 1, e per essa l'__________ sita in Via __________ (v. doc. 2).

                                         La qui attrice AT 1, 1971, è stata collaboratrice di __________. Inabile al lavoro la stessa ha beneficiato di prestazioni da parte della convenuta.

                                         Venuta a conoscenza che AT 1 "era già invalida al momento dell'assunzione, fatto taciuto sulla dichiarazione" di sinistro 23.04.2004, richiamando l'art. G2 delle condizioni d'assicurazione applicabili, CV 1 ha comunicato al datore di lavoro che AT 1 "… non era coperta da questo contratto e che le indennità…. non erano dovute".

                                         CV 1 ha quindi chiesto la retrocessione di CHF 4'810.--.

                                  B.   Con petizione 20/22 giugno 2006 AT 1, rappresentata dal papà e curatore RA 1, __________, ha evidenziato come:

"  La signorina AT 1 è stata assunta dalla ditta in data 03.01.2002 per un salario di Fr 1350.-  mensili pari ad un salario annuo di Fr 17550.­ In base alla lettera dei 14.12.2001 dell'Ufficio Al dei cantone Ticino allegata , il reddito massimo ancora conseguibile quale beneficiaria di una rendita parziale Al era di Fr 23000.-.

La signorina AT 1 ha sempre svolto la sua attività lavorativa sino al termine del rapporto di lavoro che in base alle disposizioni legali dovrebbe essere terminato in data 30.09.2004. Si osserva che il datore di lavoro non ha mai notificato per raccomandata la rescissione del rapporto di lavoro in seguito al caso di malattia del 21.04.2004. Preso atto che in base alla durata del rapporto di lavoro , essendoci la protezione dei licenziamento di 90 giorni , il rapporto di lavoro poteva essere disdetto solo dopo il 21.07.2004 con un preavviso legale di due mesi.

(…)

Preso atto di quanto esposto, in conclusione si osserva, nel merito quanto segue: CV 1 non ha mai fatto compilare una dichiarazione di salute al momento dell'assunzione presso la ditta di cui esiste il contratto collettivo per perdita di

salario e quindi è da ritenersi che la signorina AT 1 era regolarmente assicurata tramite il contratto con la ditta dei signor __________ di __________.

La signorina AT 1 ha sempre versato regolarmente il premio per l'assicurazione perdita di salario trattenuto dalla ditta , vedi certificato di salario allegato. Non sembra pertanto corretto che dopo oltre tre anni dall'ammissione CV 1 rifiuti il caso di IG per il periodo 21.04.2004 - 31.01.2005 , motivo per cui si ritiene di chiedere a codesto Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di accettare la petizione inoltrata e di voler far obbligo alla CV 1 di riconoscere il caso di malattia in oggetto per il periodo indicato per i motivi esposti." (Doc. I)

                                  C.   La petizione è stata inoltrata alla CV 1 con richiesta di specifica presa di posizione circa la competenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

                                         La risposta 4 luglio 2006 è stata trasmessa al curatore e padre dell'attrice con facoltà di esprimersi in merito.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Secondo quanto disposto dall'art. 1a LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.

                                         La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

                                         Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).

                                         Giusta i disposti della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

                                   3.   In concreto occorre esaminare se la petizione contro CV 1 sia ricevibile.

                                         Come visto al considerando precedente questo Tribunale deve giudicare delle vertenze relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie se praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal.

                                         Per l'art. 13 cpv. 1 LAMal il Dipartimento autorizza gli istituti d'assicurazione che adempiono i requisiti della LAMal (assicuratori) a esercitare l'assicurazione sociale malattie. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) pubblica l'elenco degli assicuratori.

                                         Nell'elenco degli assicuratori-malattie autorizzati CV 1 non figura (l'elenco degli assicuratori malattia autorizzati è pubblicato nel sito: www.bag.admin.ch).

                                         Dagli atti prodotti emerge infatti chiaramente che assicuratore delle prestazioni è CV 1 direttamente non essendovi traccia di ipotesi quali la riassicurazione del rischio (sul tema cfr. sentenza TCA 22 luglio 2003 36.2003.40 consid. 2.5.). Debitrice delle prestazioni richieste - se fondate - appare essere la qui convenuta. Ne discende l’incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in merito alle richieste della signora AT 1.

                                   4.   Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che l'art. 126 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA, prevede che quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette subito all'autorità competente e ne dà comunicazione alla parte che l'ha inoltrato, la petizione va trasmessa all'Autorità giudiziaria competente. La competenza va riconosciuta alla Pretura di __________ e quindi all’autorità giudiziaria del Cantone Ticino stanti le Condizioni d’assicurazione che prevedono alternativamente oltre al foro della sede della società d’assicurazione anche quello del domicilio svizzero dell’assicurato, va poi evocato il tenore dell’art. 5 LForo (in questo senso STCA 13 febbraio 2006 in re V.; 36.2005.55). Considerato il domicilio dell’attrice a __________, nel Circolo di __________, appare data una competenza della lodevole Pretura di __________ sezione 2 alla luce del Regolamento delle Preture dell’11 novembre 2003 all’art. 9. Gli atti vengono trasmessi immediatamente con il presente giudizio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è irricevibile.

                                         L'incarto è trasmesso per competenza alla Pretura di __________ __________ con gli annessi prodotti dalle parti in originale.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

      Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale            federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge        federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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