Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.04.2006 36.2006.12

24. April 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,851 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.12   cs

Lugano 24 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2006 (recte: 16 gennaio 2006) di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 16 dicembre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 ha postulato, nel corso del mese di ottobre 2005, per il tramite dello sportello Laps di __________, la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005. L’istanza è stata accolta limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2005.

                                         L’interessata ha inoltrato reclamo, chiedendo di poter beneficiare della riduzione del premio dell’assicurazione sociale anche per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2005.

                                  B.   Con decisione su reclamo del 16 dicembre 2005 l’IAS ha respinto le censure dell’insorgente, ritenendo tardiva la richiesta di concessione del sussidio per il 2005.

                                         Tramite ricorso datato 2 gennaio 2006 e pervenuto al TCA il 17 gennaio 2006, RI 1 interpone tempestivo ricorso (doc. I). L’assicurata fa valere di essere separata dal marito dall’ottobre 2004, allorquando la famiglia non beneficiava di alcun sussidio. Da allora il reddito è notevolmente diminuito. Dopo aver ottenuto la sentenza di divorzio nel corso del mese di aprile 2005, non potendo utilizzare la tassazione 2001/2002 per la richiesta del sussidio per il 2005 poiché comprende anche i proventi conseguiti dal coniuge, l’insorgente afferma di aver interpellato l’UAM, dove una funzionaria, di cui non ricorda il nome, le avrebbe consigliato di attendere la nuova notifica di tassazione relativa all’anno 2004. Il 12 ottobre 2005 è stata notificata la tassazione 2004, ciò che ha permesso di chiedere il sussidio presso lo sportello Laps di __________, concessole dal 1° ottobre 2005. L’insorgente ritiene che sarebbe stato impossibile presentare una domanda precedentemente (doc. I).

                                  C.   Con osservazioni del 3 febbraio 2006 l’IAS propone la reiezione del ricorso con motivazioni che saranno riprese in seguito (doc. III). Il 16 febbraio 2006 l’interessata ha ribadito le sue censure (doc. V).

                                         in ordine

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma. L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata

      nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   6.   Nel caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal. Infatti, per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso della ricorrente), l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal). In concreto la richiesta doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre 2004 quando l’interessata doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno. Se non avesse avuto a disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo.

                                         Il TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006, nella causa P., 36.2005.190; STCA del 7 novembre 2005, nella causa R., 36.2005.136).

                                         La circostanza che l’interessata ha avuto una diminuzione del reddito nell’ottobre del 2004 quando si è separata dal marito, non può essere considerata una motivazione sufficiente, perché l’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal prevede la possibilità di chiedere la riduzione del premio dopo lo scadere del termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal solo in caso di mutate condizioni di reddito nel corso dell’anno in cui il sussidio viene chiesto (cfr. anche art. 67 lett. m Reg. LCAMal).

                                         In concreto l’insorgente fa valere una diminuzione del suo reddito per il 2004, ossia l’anno precedente la richiesta del sussidio.

                                         Va poi rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

                                         Anche se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005 non si applica al caso di specie (cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo in casi particolari.

                                         Queste situazioni non sono adempiute nel caso concreto. La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

                                   7.   Tuttavia, per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

                                         Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

                                   8.   Nel caso di specie l’insorgente fa valere di aver interpellato telefonicamente una dipendente dell’UAM, di cui non ricorda il nome, che l’avrebbe invitata ad aspettare la nuova notifica di tassazione 2004, da considerarsi come tassazione intermedia (doc. I). L’UAM afferma che spetta all’insorgente comprovare tale fatto (doc. III). L’assicurata non è stata in grado di fornire alcun indizio in merito, neppure con le osservazioni del 16 febbraio 2006 (doc. V).

                                         Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPAmm prevede – analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova.

                                         Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"  (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

                                         In senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

                                         In concreto l’insorgente non è stata in grado di fornire la prova né della telefonata che afferma aver avuto, né del contenuto della medesima.

                                         L’insorgente non ha infatti fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe parlato. Inoltre, come rileva l’amministrazione, dal reclamo del 24 novembre 2005 emerge che la telefonata sarebbe stata effettuata dopo la notifica della sentenza di divorzio, avvenuta nel marzo 2005, ossia quando comunque l’inoltro della richiesta di sussidio sarebbe stata in ogni caso tardiva ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal.

                                         L’assicurata, tuttavia, invita “il Giudice a provare personalmente a telefonare allo IAS ponendo le domande come nel mio caso. Lo stesso potrà constatare di persona le risposte.” (doc. V)

                                         L’insorgente chiede pertanto l’assunzione di una prova “telefonica”. A prescindere dalla particolarità della richiesta, va comunque evidenziato come la verifica chiesta dalla ricorrente non può sostituire la mancata notifica del nome della funzionaria che le avrebbe fornito le indicazioni errate. Infatti anche se l’UAM, ad una telefonata di un assicurato fornisse le risposte indicate dall’insorgente, ciò non proverebbe che nel mese di aprile 2005 le stesse risposte siano state date alla ricorrente.

                                         In un altro caso giudicato da questo TCA in data 17 gennaio 2006 nella causa R. (inc. 36.2005.102), questo Tribunale aveva interpellato l’UAM per sapere come reagisce l’amministrazione quando un assicurato necessita di informazioni. In quell’occasione l’amministrazione ha affermato che:

"  (…) “nel corso del mese di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione malattia contava 10 funzionarie/funzionari preposti all’evasione delle richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni telefoniche agli utenti. Nessuno in particolare era preposto a rispondere a domande circa la tempistica di inoltro delle richieste di sussidio. L’assetto organizzativo del Servizio per quanto attiene alla gestione delle richieste telefoniche non prevede infatti una ripartizione interna delle telefonate in base alla tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti verifiche interne effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è possibile affermare che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio Sussidi in media tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio non tiene un registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è possibile indicare nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della funzionaria che si è occupato del caso della ricorrente.” L’amministrazione ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili a quelle della ricorrente, i collaboratori chiamati a fornire indicazioni telefoniche dovevano invitare i richiedenti ad inoltrare la richiesta di riduzione di premio mediante il modulo ufficiale d’istanza debitamente compilato, allegando copia dei certificati assicurativi, copia di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare delle entrate lorde conseguite nel corso degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali documenti relativi ad interessi passivi o alimenti a proprio carico ed eventualmente uno scritto in cui il richiedente espliciti succintamente la propria situazione. In seguito, se i richiedenti lo reputavano necessario ed a dipendenza dell’esito della decisione, gli stessi avrebbero potuto trasmetterci copia della prima tassazione emessa nei loro riguardi dopo l’arrivo nel Cantone (istanza di revisione – art. 48 Reg. LCAMal).” Infine l’IAS ha affermato che “non esistono direttive scritte in merito.” (doc. XVIII)”

                                         In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione della prova come chiesta dalla ricorrente.

                                         Va qui evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         Il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio 2005 non è giustificato.

9.   Neppure la notifica della decisione di tassazione 2004 può essere d’aiuto alla ricorrente. Infatti l’autorità amministrativa non può fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

"  Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002."

                                         Nel caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2004. La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta -  a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati.

                                10.   L’assicurata fa valere di aver ottenuto il sussidio dall’ottobre 2005, avendo chiesto l’erogazione dell’aiuto statale tramite lo sportello Laps.

Come rileva l’amministrazione, la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), prevede, all’art. 23 cpv. 1, che il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato (cfr. anche art. 6 Reg. Laps). Per l’art. 2 lett. a Laps sono prestazioni sociali ai sensi della legge la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione.

                                         Considerato che per prassi amministrativa le richieste effettuate tramite lo sportello Laps vengono trattate in applicazione dell’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal e che l’art. 23 cpv. 1 Laps prevede il pagamento delle prestazioni sociali dal primo giorno del mese della richiesta e dell’adempimento delle condizioni legali, l’UAM non può concedere il sussidio per il periodo precedente il 1° ottobre 2005.

                                11.   Stante quanto precede la ricorrente non apporta adeguate motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

                                         Non essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per il sussidio 2005, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili. Il giudice, pur cosciente delle gravi ristrettezze in cui si trova la ricorrente, deve applicare le norme vigenti secondo prassi e non può scartarne l'applicazione. Ciò anche quando il risultato che ne deriva appare iniquo nelle sue conseguenze.

                                         Alla luce della LPAmm si imporrebbe il  carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2006.12 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.04.2006 36.2006.12 — Swissrulings