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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2005 36.2005.82

22. September 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,164 Wörter·~21 min·5

Zusammenfassung

L'assicuratore deve assegnare un termine minimo di tre mesi all'assicurato che, nell'ambito del suo obbligo di ridurre il danno, deve trovare un'attività adatta al suo stato di salute.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.82   cs

Lugano 22 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 luglio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 27 giugno 2005 emanata da

Cassa malati CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, maître d’hôtel, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la Cassa malati CO 1.

                                         Dal 16 maggio 2004 al mese di agosto dello stesso anno l’assicurato è stato totalmente inabile al lavoro a causa di una “insufficienza venosa cronica agli arti inferiori, coxalgia all’anca sinistra con dismetria e tendino-miosite del muscolo gluteo medio e del muscolo tensor fasciae latae” e da una “sindrome lombovertebrale cronica”.

                                         Dal mese di agosto 2004 l’interessato è inabile al lavoro al 50%.

                               1.2.   Tramite decisione formale del 18 febbraio 2005 l’assicuratore ha notificato a RI 1 la cessazione del versamento delle indennità giornaliere con effetto al 15 marzo 2005, data entro la quale l’assicurato avrebbe dovuto trovare un’occupazione confacente al suo stato di salute, rispettivamente iscriversi all’assicurazione contro la disoccupazione.

                               1.3.   RI 1 si è tempestivamente opposto alla predetta decisione, chiedendo la concessione di un termine più lungo per il riadattamento professionale.

                                         CO 1, con decisione del 27 giugno 2005 ha respinto le censure dell’interessato.

                                         Quest’ultimo, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA, ha richiamato l’intero incarto dell’assicuratore, ha chiesto l’allestimento di una perizia pluridisciplinare ed ha affermato tra l’altro:

"  (…)

4.   La decisione medesima ammette che l’assicuratore deve concedere il tempo richiesto dal riadattamento professionale prima di poter sospendere l’erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Decisione 27.07.2005, punto 4, p. 3 in fine). Tuttavia l’assicuratore ha ritenuto di non dover concedere all’assicurato un adeguato periodo per il riorientamento professionale.

La contestata decisione non tiene conto del fatto che l’assicurato può essere considerato integralmente abile al lavoro in un’altra professionale solo quando ha provveduto a riformarsi in un’altra professione idonea al stato di salute nei tempi richiesti dalle concrete circostanze.

Senza aver accordato un adeguato periodo di riadattamento risulta semplicistico e lesivo delle disposizioni legali e contrattuali considerare che l’assicurato è da ritenere immediatamente abile al lavoro, rispettivamente che è l’assicurazione disoccupazione a doversene far integralmente carico.

Sino a che la nuova professione non è stata appresa il ricorrente è da considerare, in applicazione dell’art. 6 LPGA, incapace al lavoro nella misura del 50% e ha di conseguenza diritto alle prestazioni assicurative previste dall’art. 72 cpv. 2 LAMal.

      Prove: perizia pluridisciplinare (medica e professionale).

5.   A mente del ricorrente la decisione di CO 1 di sospendere le prestazioni in applicazione del principio sancito dall’art. 21 cpv. 4 LPGA non può essere condivisa nelle concrete evenienze.

L’art. 21 cpv. 4 LPGA impone certamente all’assicurato di fare quanto oggettivamente esigibile per diminuire il danno, ma questo non comporta una sistematica applicazione astratta del principio dell’obbligo di salvataggio senza tenere debito conto del caso concreto.

Per mezzo della contestata decisione CO 1 ha informato il Signor RI 1 dell’interruzione del versamento delle indennità giornaliere a far tempo del 16 marzo 2005. In sostanza all’assicurato è stato concesso un termine di riadattamento professionale inferiore ad un mese (18.02.-15.03.2005): tale termine di preavviso, illecito, non può essere tutelato e deve condurre all’annullamento e alla modifica della decisione.

La giurisprudenza in materia prevede infatti che “lorsque l’assuré doit envisager un changement de profession en regard de l’obligation de diminuer le dommage, la caisse doit l’avertir à ce propos et lui accorder un délai adéquat – pendant lequel l’indemnité journalière versé jusqu’à présent est due – pour s’adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un emploi; dans la pratique, un délai de trois à cinq mois imparti dès l’avertissement de la caisse doit en règle générale être considéré comme adéquat” (Sentenza TF 07.05.2002 5C.74/2002 e riferimenti ivi contenuti – il grassetto è nostro).

Nel caso concreto, ritenuti i tempi necessari per una riformazione professionale, la formazione del ricorrente, le patologie di cui soffre e la sua età, appare adeguato un termine di preavviso non inferiore a cinque mesi.

Una perizia pluridisciplinare potrà semmai accertare il tempo necessario al Signor RI 1 per riformarsi in un’altra professionale adeguata al suo stato di salute, alla sua precedente formazione e alla sua età." (doc. I)

                               1.4.   Con risposta del 16 agosto 2005 l’assicuratore propone di respingere il ricorso e afferma:                         

"  (…)

5. Nella fattispecie, il ricorrente lavorava come maître d’hôtel. Il suo salario lordo era di CHF. 4'800.00 al mese (x 13 mesi per tutto l’anno).

Un’attività semplice e ripetitiva nel settore della produzione, come assemblare pezzi, provvedere alla manutenzione o al controllo delle macchine sarebbe, ad esempio, un’attività idonea. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica, lo stipendio mensile medio lordo di una persona che eserciti in questo settore in Ticino è di CHF 4'217.00 (TA 13), pertanto inferiore a quello menzionato nella decisione su opposizione.

Di conseguenza, il danno economico causato dall’assunzione di un impiego sedentario e leggero, in grado di essere ragionevolmente svolto dal ricorrente, non raggiunge almeno il 50% in rapporto all’attività di aiuto cuoco. Pertanto, la cassa malattia non deve intervenire nel versamento di un’eventuale indennità.

6. In effetti, il solo punto contestato dal ricorrente è il termine concesso per cercare un impiego adatto.

Quando l’assicurato è ancora legato da un contratto di lavoro con un termine di preavviso da rispettare, è opportuno di ammettere un periodo d’adattamento di 3 a 5 mesi (DTF 111 V 239).

Invece, quando l’assicurato non è più soggetto ad un contratto di lavoro, può percepire subito l’indennità di disoccupazione. Non è quindi giustificata la corresponsione degli indennizzi giornalieri della cassa malattia. Perciò quest’ultima non deve concedere un termine prolungato. Un intervallo tra le 2 e  le 4 settimane è sufficiente per fare tutti i passi necessari. E’ opportuno rilevare che l’intimata ha interposto ricorso presso il Tribunale Federale a proposito della questione del periodo d’adattamento ed è attualmente in attesa delle conclusioni della Corte.

Il ricorrente dichiara che non sarà “abile a lavorare in un’altra professionale solo quando ha provveduto a riformarsi in un’altra professione idonea al stato nei tempi richieste dalle concrete circostanze.” Ora, tale aspetto, ossia la riconversione professionale, non interessa la cassa malattia. A quest’ultima spetta infatti la semplice constatazione dell’incapacità del proprio assicurato all’esercizio di un’altra attività. La cassa malattia non è responsabile del periodo di formazione professionale, dal momento che detto periodo è di competenza della cassa disoccupazione, o della cassa-invalidità.

E’ ancora utile di ricordare l’art. 72 cap. 2 let. b LPGA:

    “ sono tenute a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione.”

Tenuto conto della perizia medica del dott. __________ e della succitata giurisprudenza, il ricorrente deve fare di tutto per trovare un posto adatto al suo stato di salute o iscriversi alla disoccupazione.

Inoltre, il termine di un mese concesso al ricorrente per cercare un impiego, cioè per iscriversi alla cassa di disoccupazione, era ragionevole, non essendo legato ad un contratto di lavoro. La decisione su opposizione del 27 giugno 2005 deve quindi essere confermata." (doc. III)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se la Cassa ha agito correttamente assegnando all’assicurato un termine di un mese per trovare un’occupazione adeguata al suo stato di salute. Non più controverso è invece il calcolo del danno residuo.

                               2.2.   Il TFA ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p. 108; 1994, p. 113ss).

                                         In questo contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professiona­le che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2; STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.).

                                         Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV112, p. 122ss., il TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata allorquando ancora era in vigore la LAMI.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA il cui art. 6 prevede che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Kieser, in ATSG-Kommentar, n. 11 ad art. 6, pag. 87, a proposito del citato disposto rammenta che la giurisprudenza sviluppata dal TFA precedentemente all’entrata in vigore della LPGA è ancora d’attualità e afferma:

"  4. Anpassungszeit

Nach der Rechtsprechung ist – soweit ein Wechsel zumutbar ist – eine Anpassungszeit zu gewähren. Diese beträgt etwa drei bis fünf Monate (vgl. BGE 114 V 289 f.), kann aber auch länger sein (vgl. dazu SVR 2001 KV Nr. 34: sechs Monate). Die Länge der Frist bestimmt sich danach, welche Zeit für die Stellendsuche und den Antritt einer neuen Stelle unter Berücksichtigung der Vermittelbarkeit einzuräumen ist."

                                         La sentenza cui fa riferimento Kieser e pubblicata in SVR 2001 KV Nr. 34, è una decisione del Canton Ginevra, il cui Tribunale amministrativo aveva affermato:

"  (…)

En conséquence, il appartient à l’assuré de mettre en oeuvre sa capacité résiduelle de travail pour trouver une activité adaptée et cela malgré une situation du marché du travail qui ne saurait être qualifiée d’équilibrée.

9. Pour ce faire, la caisse doit impartir un certain délai à l’assuré, cette période avait été fixée le plus généralement à 4 mois par le Tribunal fédéral des assurances, le tribunal de céans l’ayant porte dans certains cas à 6 mois. En laissant à X un délai de 5 mois et demi environ pour trouver une telle activité, l’intimée s’est conformée en tous points à la jurisprudence et sa décision ne peut qu’être confirmée (….)."

                                         Per quanto concerne l’origine della giurisprudenza sviluppata dal TFA circa il lasso di tempo da concedere all’assicurato che deve adattarsi alla nuove realtà valetudinaria, va rilevato che in DTF 114 V 289,  in parte ripresa anche in DTF 129 V 460, il TFA aveva affermato:

"  b) Zwar dürfte es für den Beschwerdeführer aufgrund der oben geschilderten geringen beruflichen und persönlichen Fähigkeiten nicht leicht sein, eine passende Stelle zu finden. Daraus kann hier indes kein Anspruch auf das ganze versicherte Krankengeld abgeleitet werden. Diesen Faktoren ist bei der Ermittlung des dem Beschwerdeführer zumutbaren Verdienstes Rechnung getragen

worden, weshalb sie im Anschluss daran nicht noch einmal veranschlagt werden können, um das Bestehen eines Anspruchs auf das volle versicherte Krankengeld zu begründen (vgl. dazu BGE 107 V 21 Erw. 2c). Grundsätzlich haben nicht die Krankenkassen das Risiko der schwierigen Vermittelbarkeit zu tragen. Dazu besteht jedoch die wichtige Ausnahme, dass sie dem zur Schadenminderung durch Berufswechsel verpflichteten Versicherten praxisgemäss eine gewisse Übergangsfrist zur Stellensuche und zur Anpassung

an die veränderten Verhältnisse einzuräumen haben. In den bisher beurteilten Fällen hat das Eidg. Versicherungsgericht eine Frist von drei bis fünf Monaten als angemessen betrachtet (BGE 111 V 239 Erw. 2a mit Hinweisen; RKUV 1987 Nr. K 720 S. 108). Ob ein solcher Zeitraum auch Fällen schwieriger Vermittelbarkeit gerecht zu werden vermöchte, kann hier offen bleiben, weil dem Beschwerdeführer für die Stellensuche nahezu ein ganzes Jahr (August 1983 bis Juli 1984) zur Verfügung stand, was bei gutem Willen sicher ausreichend war.

c) Die Sache geht an die Kasse zurück, damit sie die dem Beschwerdeführer für die Zeit ab 6. Juli 1984 zustehenden Krankengelder unter Berücksichtigung einer allfälligen Überversicherung festlege und ausrichte." (sottolineature del redattore)

                                         Precedentemente, in DTF 111 V 235, il TFA aveva affermato:

"  2.- a) Dem Beschwerdegegner konnte ab August 1980 aus gesundheitlichen Gründen die Coiffeurarbeit unbestrittenermassen für dauernd nicht mehr zugemutet werden. Das begründet vollständige Arbeitsunfähigkeit im angestammten Beruf und damit grundsätzlich einen Krankengeldanspruch bis zur Erschöpfung der Genussberechtigung. Allerdings besteht auch im sozialen  

Krankenversicherungsrecht eine Pflicht des Versicherten zur Schadenminderung (BGE 105 V 178 Erw. 2). Danach ist ein in seinem bisherigen Tätigkeitsbereich dauernd arbeitsunfähiger Versicherter gehalten, innert nützlicher Frist Arbeit in einem andern Berufs- oder Erwerbszweig zu suchen und anzunehmen, soweit dies

möglich und zumutbar ist. Verwertet der Versicherte seine restliche

Arbeitsfähigkeit nicht, obgleich er hiezu unter Berücksichtigung der

Arbeitsmarktlage und nötigenfalls einer bestimmten Anpassungszeit

zumutbarerweise in der Lage wäre, so hat er sich die berufliche Tätigkeit anrechnen zu lassen, die er bei gutem Willen ausüben könnte; das Fehlen des guten Willens ist nur dort entschuldbar, wo es auf einer Krankheit beruht (BGE101 V 145; RSKV 1983 Nr. 533 S. 113). Die einem Versicherten einzuräumende Anpassungszeit bemisst sich nach den jeweiligen Umständen des Falles. In der

Praxis wurden Zeiten von 3 bis 5 Monaten als angemessen betrachtet (RSKV 1983 Nr. 533 S. 114, 1978 Nr. 319 S. 90; siehe auch RSKV 1971 Nr. 86 S. 11)." (sottolineatura del redattore).

                               2.4.   La Cassa sostiene, da una parte che la giurisprudenza sopra citata si applica unicamente agli assicurati ancora vincolati da un contratto di lavoro e, dall’altra, che le persone senza attività lucrativa devono annunciarsi immediatamente presso l’assicurazione contro la disoccupazione, non essendo compito dell’assicurazione contro le malattie di pagare prestazioni dovute da altri assicuratori.

                                         Le affermazioni della convenuta sono smentite sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina.

                                         Infatti, da un attento esame delle sentenze del TF e del TFA non emerge assolutamente la differenza che l’assicuratore vorrebbe far derivare dalla presenza o meno di un contratto di lavoro.

                                         Ad esempio il Tribunale federale, in ambito di assicurazioni complementari contro le malattie (LCA), con sentenza del 7 maggio 2002 (5C.74/2002), ha applicato la stessa giurisprudenza sviluppata dal TFA ad un assicurato il cui contratto di lavoro era stato disdetto, rimanendo tuttavia nella cerchia degli assicurati collettivamente dal precedente datore di lavoro ed ha ritenuto ammissibile assegnare un termine di 3-5 mesi per il riadattamento professionale.

                                         Lo stesso TFA in precedenza (STFA del 7 febbraio 2000, inc. K 14/99), aveva applicato la medesima prassi ad un assicurato che era passato nell’assicurazione individuale (“Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf den 30. Novembre 1997 wurde G. ---, welcher die Arbeit am 25. März 1997 wegen Rückenbeschwerden hatte niederlegen müssen, mit Wirkung ab 1. Dezember 1997 in die Einzelversicherung der Helsana für ein Krankengeld von Fr. 124.- ab dem 31. Tag aufgenommen“), affermando:

"  3.- a) Steht fest, dass der Versicherte unter dem Blickwinkel der Schadenminderungspflicht einen Berufswechsel vorzunehmen hat, so hat ihn die Krankenkasse dazu aufzufordern und ihm zur Anpassung an die veränderten Verhältnisse sowie zur Stellensuche eine angemessene Übergangsfrist einzuräumen, während welcher das bisherige Krankengeld geschuldet bleibt. In der Praxis wird in der Regel eine Frist von drei bis fünf Monaten ab der Aufforderung der Kasse zur Stellensuche als angemessen erachtet (vgl. BGE 114 V 289 Erw. 5b, 111 V 239 Erw. 2a mit Hinweisen; Gebhard Eugster, a.a.O., S. 517 ff.).

(…)

c) Dieser Betrachtungsweise ist zunächst entgegenzuhalten, dass auf Grund der medizinischen Aktenlage von einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit infolge der gesundheitlichen Einschränkungen im bisherigen Tätigkeitsbereich auszugehen ist. Das Argument der Helsana, der Beschwerdeführer hätte jederzeit eine seinen Leiden angepasste Beschäftigung bei seiner damaligen Arbeitgeberin aufnehmen können, entbehrt sodann konkreter Arbeitsplatzerhebungen.

Allein die Hinweise auf Aussagen eines Mitarbeiter des Unternehmens, wonach genügend Arbeiten leichtester Art vorhanden seien, welche auch vom körperlich beeinträchtigten Beschwerdeführer verrichtet werden könnten, und im Betrieb bereits teilinvalide Arbeitnehmer für einfache Tätigkeiten eingesetzt würden, vermögen diesen Umstand nicht zu belegen. Gleiches gilt für den Arbeitsversuch vom 7. Juli 1997, anlässlich welchem der Versicherte stehen und Geländerteile mit zwei Fingern halten musste, damit sich diese beim Spritzen nicht abdrehten. Da dem Beschwerdeführer Arbeiten, die längeres Stehen, stereotype Körperhaltungen, monotone Arbeitsabläufe sowie Heben von Gewichten über 10 kg erfordern, gesundheitlich nicht zumutbar sind, ist die zugewiesene Beschäftigung als nicht den körperlichen Bedürfnissen entsprechend zu werten. Im Übrigen wäre eine Tätigkeit im Rahmen des bisherigen Arbeitsverhältnisses lediglich bis Ende November 1997 möglich gewesen, so dass der Versicherte sich hierauf erneut nach einer ihm zumutbaren Arbeit hätte umsehen müssen. Im Lichte dieser Ausführungen sowie der in Erw. 3a hievor zitierten Rechtsprechung wurde dem Beschwerdeführer mit der Einstellung der Taggelder am 3. August 1997 nicht genügend Zeit zur Aufnahme einer zumutbaren,

d.h. körperlich leichten, leidensangepassten Tätigkeit zugestanden. Mit Blick auf die Tatsache, dass der Beschwerdeführer seit dem 10. Juli 1997 um die bevorstehende Einstellung der Taggelder wusste sowie unter Berücksichtigung der eher schwierigen beruflichen Situation des über keine spezifische Berufsausbildung verfügenden Versicherten – eine weitere Beschäftigung im Baubereich erscheint wenig aussichtsreich - ist im vorliegenden Fall eine Übergangsfrist bis Ende November 1997 zur Anpassung an die neuen Verhältnisse sowie zur Stellensuche als angemessen zu betrachten. Nach Ablauf dieser grosszügig bemessenen Frist wäre es dem Beschwerdeführer ohne weiteres zumutbar gewesen, eine seinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen angepasste vollzeitige Arbeit aufzunehmen, mit welcher er mindestens 50 % des bisherigen, im angestammten Beruf erhaltenen Lohnes erzielt hätte, womit kein Taggeldanspruch mehr bestanden hätte. Nach dem Gesagten hat der Beschwerdeführer somit Anrecht auf das versicherte Taggeld bis Ende November 1997.

Hievon unberührt bliebe eine infolge der seit anfangs 1998 beim Versicherten festgestellten psychischen Beschwerden eingetretene Arbeitsunfähigkeit sowie ein allenfalls daraus resultierender Krankengeldanspruch." (sottolineature del redattore)

                                         Per cui, la presenza del contratto di lavoro, a mente del TCA, non è determinante per l’applicazione del termine di 3-5 mesi (al minimo) che la Cassa deve accordare al proprio assicurato affinché questi possa riqualificarsi e trovare un nuovo lavoro. Infatti, anche i lavoratori cui il contratto è stato disdetto, hanno diritto ad un termine adeguato per adattarsi alla nuova situazione.

                               2.5.   Anche la conclusione della Cassa, secondo la quale l’interessato deve iscriversi immediatamente presso l’assicurazione contro la disoccupazione, è errata.

                                         Infatti, con sentenza del 1 luglio 2003 nella causa C. (K 38/02), il TFA aveva rammentato:

"  2.5 Un assuré peut être considéré comme apte au placement sous l'angle de la LACI en même temps qu'il est incapable de travailler au sens de la LAMal.

Dans ce cas, l'assureur-maladie qui veut mettre fin au versement des indemnités journalières doit, si la diminution du dommage peut être exigée de lui, impartir à ce dernier un délai, pour trouver un emploi adapté, que la jurisprudence fixe selon les circonstances entre trois et cinq mois (ATF 114 V 289 consid. 5b et les références; RAMA 2000 n° KV 112 p. 123 s. consid. 3a;

 SJ 2000 II 440).

En l'occurrence, le recourant est d'avis que le délai pour trouver un emploi adapté aurait dû commencer à courir au moment où une mesure de reclassement a été ordonnée par l'assurance-invalidité, soit le 7 mai 2001. Cela est erroné.

Le délai de trois mois imparti par l'intimée - adapté à la situation

puisqu'il tenait compte du délai de congé, l'assuré ayant été engagé par X.________ SA dès le 20 janvier 1999 et étant entré en fonction le 1er février 1999 -, courait dès la notification de la décision de

l'assureur-maladie du 29 décembre 2000. En effet, le recourant était alors censé savoir qu'il ne pourrait vraisemblablement plus jamais travailler à 100 % dans sa profession actuelle (RAMA 2000 n° KV 112 p. 125 consid. 3c).

2.6 Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit aux indemnités journalières pendant la période du 1er avril au 5 août 2001." (sottolineature del redattore)

                                         Per cui, comunque ed in ogni caso la Cassa malati deve accordare un termine di 3-5 mesi al proprio assicurato prima di sopprimere definitivamente le prestazioni.                                                                                

                                         Anche la dottrina, e meglio Gebhard Eugster, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Krankenversicherung, a pag. 204, n. 371 sostiene che:

"  (…)

Die altrechtliche Praxis ging von einer Uebergangszeit von drei bis fünf Monaten ab Ansetzung der Frist aus (BGE 111 V 239 E. 2a m.Hinw. = Pra 75 Nr. 91; RKUV 1987 K 720 108). Hat die versicherte Person nach Ablauf dieser Uebergangszeit keine Stelle gefunden, so ha dies als arbeitslos zu gelten." (sottolineatura del redattore)

                               2.6.   Alla luce di quanto sopra esposto la tesi della Cassa non può essere recepita. Gli assicuratori devono infatti sempre accordare un termine di 3-5 mesi per permettere un riadattamento professionale e la ricerca di un lavoro adatto alla nuova condizione di salute. Questo termine deve servire all’assicurato a riformarsi professionalmente ed a trovare una nuova professione adeguata alla nuova situazione valetudinaria. L’interessato deve infatti imparare una nuova professione dopo avere, magari per anni, esercitato sempre la medesima attività, senza aver avuto la possibilità di diversificare le proprie conoscenze, ciò che, sul mercato del lavoro, costituisce, attualmente, uno svantaggio.

                                         Un periodo di 3-5 mesi deve permettergli di apprendere la nuova professione ed inserirsi nuovamente nel mercato del lavoro.

                                         Va ancora rilevato che se si seguisse la prassi che vorrebbe istaurare la convenuta il termine di adattamento non varierebbe in funzione dello stato di salute dell’assicurato e di altri fattori concreti, ma unicamente in funzione del periodo di disdetta del contratto di lavoro.

                               2.7.   Nel caso di specie l’assicurato è un maître d’hôtel nato nel __________, che deve riciclarsi come segretario-ricezionista in una banca o in un albergo. Il Dr. med. __________ nel suo referto afferma, che “Lui stesso dice che potrebbe eseguire un lavoro di ricezionista in banca o segretariato al 100% anche da subito.” (doc. 1)

                                         Alla luce della giurisprudenza del TFA che prevede un termine minimo di tre mesi per permettere all’assicurato di adattarsi alla nuova attività, della situazione valetudinaria dell’interessato (cfr. consid. 1.1) e delle affermazioni del medico fiduciario della cassa, non contestate dall’insorgente in sede di ricorso, questo TCA ritiene che l’assicuratore avrebbe dovuto accordare all’interessato indennità giornaliere ancora per tre mesi, ossia fino al 18 maggio 2005.

                                         Non va invece applicato, contrariamente a quanto ritiene la cassa, l’art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA (prestazioni anticipata). Infatti, questa norma regola assicuratore deve versare una prestazione anticipata se sussiste un dubbio quanto al debitore delle prestazioni. In concreto tale dubbio non sussiste nella misura in cui, anche in virtù della giurisprudenza del TFA, l’assicuratore deve sempre concedere un termine da tre a cinque mesi all’interessato per adattarsi alla nuova situazione professionale.

                                         In queste condizioni non vi è alcun motivo per attendere l’esito del ricorso della Cassa convenuta contro la STCA del 6 aprile 2005 (inc. 36.2004.99), tramite la quale questo Tribunale aveva ritenuto troppo esiguo un termine di 15 giorni accordato dall’assicuratore per cambiare la propria professione.

                               2.8.   Infine il ricorrente chiede l’allestimento di una perizia pluridisciplinare per accertare il tempo necessario all’assicurato per riformarsi in un’altra formazione professionale adeguata al suo stato di salute, alla sua precedente formazione e alla sua età.

                                         Questa circostanza, che deve essere accertata in base alle concrete circostanze di ogni caso di specie, non necessita di una perizia (cfr. supra). La documentazione agli atti (in particolare il referto del medico fiduciario della Cassa) sono sufficienti per ritenere adeguato un periodo di tre mesi. Il TCA rinuncia pertanto all’allestimento di una perizia.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

                                         All’assicurato, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         § La decisione impugnata è modificata nel senso che l’assicuratore deve versare indennità giornaliere fino al 18 maggio 2005.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2005.82 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2005 36.2005.82 — Swissrulings