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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.03.2006 36.2005.228

7. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,507 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Ricorso tadrdivo contro provvedimento dell'assicuratore malattia.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.228   ir/td

Lugano 7 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2005 formulato da

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 24 ottobre 2005 emanata da

Cassa malati CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che                     con scritto del 30 giugno 2005 la Cassa malati __________ ha informato RI 1, affiliato per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa l’emanazione di attestati di carenza beni rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione (A6). Copia della lettera è stata trasmessa all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS) quale avviso all’autorità di assistenza sociale per il Ticino;

                                         il 5 agosto 2005 la Cassa ha emanato una decisione formale con la quale ha confermato la sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli art. 90 cpv. 3 e 4 OAMal, nonché 12 cpv. 2 CGA, poiché vi sarebbero attestati di carenza beni (ACB) emessi a carico del ricorrente;

                                         in seguito all’opposizione inoltrata il 24 ottobre 2005 __________ ha riesaminato la fattispecie, decidendo di confermare la sospensione del pagamento;

                                         con ricorso del 13 dicembre 2005 l’assicurato ha contestato il provvedimento della Cassa (doc. I),

                                         il Giudice delegato ha accertato, tramite l’amministrazione, la data dell’intimazione del ricorso interpellando – senza risposta – il ricorrente;

                                         __________ ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che la sua decisione su opposizione è stata ritirata alla posta di __________ (Canton __________) il 25 ottobre 2005;

                                         la cassa ha proposto di dichiarare irricevibile, siccome tardivo, il ricorso. Il ricorrente è stato ulteriormente interpellato dal TCA circa la data di ricezione della decisione su opposizione, anche questo scritto è rimasto senza risposta nonostante sollecito;

                                         il giudice delegato ha voluto ancora accertare correttamente il domicilio e l’indirizzo del ricorrente potendo inoltre verificare che dall’inizio 2006 il ricorrente è assicurato presso altra cassa malattia. Il ricorrente, dopo il ricorso, non ha più avuto contatto con il Tribunale e non ha risposto alle sollecitazioni del giudice delegato. Non sono stati acquisite altre prove;

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                         per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

                                         l'art. 60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa;

                                         l'art. 38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso;

                                         l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121);

                                         secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento);

                                         detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto pubblico, 2A.271/2001);

                                         sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380);

                                         nel caso di specie l'assicurato aveva interposto opposizione alla decisione della Cassa che sospendeva il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal;

                                         egli pertanto doveva aspettarsi di ricevere una decisione;

                                         dagli atti non risulta, e nemmeno l'insorgente fa valere, di aver avvisato la Cassa di cambiamenti di indirizzo;

                                         pertanto la notifica della decisione è avvenuta regolarmente;

                                         del resto, dagli atti emerge che la decisione su opposizione del 24 ottobre 2005 è stata ritirata il giorno successivo;

                                         pertanto il termine di 30 giorni era ampiamente scaduto il 13 dicembre 2005 quando l’interessato ha interposto ricorso (cfr. anche STFA del 22 febbraio 2005, H 134/04, consid., 4.2 e seguenti), il ricorso va dichiarato irricevibile. Il ricorrente potrà, semmai, domandare all’assicuratore la revoca del provvedimento adottato provocando nuova decisione semmai impugnabile. Nonostante l’esito dell’impugnativa non si fa carico della tassa di giustizia e delle spese;

                                         abbondanzialmente va ricordato che il TCA ha stabilito che l’assicuratore non può fondare la decisione di sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal sulla base di ACB neppure presentati all’autorità cantonale per il loro pagamento (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210 e DTF 129 V 455);

                                         copia della presente va notificata all’IAS, quale autorità interessata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso, in quanto tardivo, é irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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