Raccomandata
Incarto n. 36.2004.53 ir/tf
Lugano 5 luglio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2004 di
RI1
contro
la decisione del 26 aprile 2004 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
- che con atto datato 5 gennaio 2004 RI1 1958, cittadino svizzero, domiciliato a __________, salariato, padre di tre figli, __________ (__________1983), __________ (__________1985) e __________ (__________1989), ha chiesto la concessione del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa Malati riferito all’anno 2004;
- che la tassazione per il periodo 2001 – 2002 consegnata agli atti indica un imponibile di CHF 17'166.- per i coniugi RI1 considerata l’assenza di sostanza imponibile;
- che RI1 ha indicato di essere assicurato presso la __________ con il versamento di un premio di CHF 293,60 mensili;
- che l’amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio ed avverso tale provvedimento il signor RI1 è insorto mediante reclamo del 5 marzo 2004 producendo agli atti la convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio, il verbale dell’udienza 28 gennaio 2004 ed ancora la decisione di tassazione 2001 – 2002. Con l’impugnativa il reclamante ha chiesto all’amministrazione di rivedere la decisione siccome il reddito ritenuto non supererebbe il limite per persone sole;
- che con decisione del 26 aprile 2004 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo richiamando la tassazione intermedia cui è stato sottoposto il reclamante per il periodo 1 marzo 2002 – 31 dicembre 2002, da cui emergere un reddito imponibile di CHF 29'666.- e quindi un reddito determinante di CHF 30'000.- per l’arrotondamento al mille franchi superiore voluto dall’art. 30 LCAMal, e considerando i parametri di persona sola validi nel caso di specie;
- che con ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 19 maggio 2004 il signor RI1 ribadisce le sue richieste indica come non debba essere considerato persona sola ai sensi di legge, indica come il suo reddito sia di CHF 29'000.- e non invece arrotondato a CHF 30'000.- e postula quindi la concessione del sussidio;
- che dal canto suo l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia propone la reiezione del ricorso indicando come il ricorrente vada ritenuto persona sola dal momento che la primogenita sua figlia è nata nel 1983 ed è quindi maggiorenne e posta al beneficio del sussidio;
- che, in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge;
- che gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-;
- che con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000);
- che, di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie;
- che l’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal;
- che per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001);
- che per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie;
- che anche per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento della famiglia;
- che l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari"
- che in virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili
- che va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS);
- che, se raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di la del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola;
- che per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-;
- che le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile";
- che secondo l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’300.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17’300.- annui;
- che, quindi, quando un figlio supera i 18 anni va considerato persona sola e non più come componente della famiglia. In questo senso egli può, alla luce dei parametri appena illustrati, essere posto al beneficio – se dati gli estremi – della concessione del sussidio. Il figlio, in questo caso, non può essere computato per la determinazione del reddito determinante per il riconoscimento dei sussidi a figli di famiglie altrimenti non sussidiate oppure considerato con il genitore monoparentale per formare una famiglia;
- che, nel caso concreto, il ricorrente risulta essere separato dalla moglie, avere costituito domicilio proprio, dagli atti emerge che la figlia primogenita __________ é nata il __________ 1983 ed è quindi quasi ventunenne, di riflesso ampiamente maggiorenne, e posta al beneficio del sussidio come specificato nelle osservazioni dell’amministrazione (nonostante l’errore sul cognome della giovane contenuto nelle osservazioni);
- che __________ non può quindi essere considerata, alla luce delle motivazioni che precedono, quale persona componente la famiglia del genitore separato o divorziato;
- che nel caso concreto, giustamente, il ricorrente non contesta i parametri finanziari ritenuti dall’amministrazione poiché desumibili direttamente dalla tassazione intermedia riferita al periodo 1.3.2002 – 31.12.2002;
- che dagli atti prodotti si evince che anche la figlia __________ vive con il padre come desumibile dalla Convenzione prodotta agli atti, ritenuto comunque che la stessa è maggiorenne non può essere – come per il caso della sorella __________ – annoverata per ritenere i più favorevoli parametri finanziari voluti dal legislatore per il sussidio alla famiglia;
- che nel caso concreto l'amministrazione ha ritenuto – dai dati fiscali – un reddito imponibile – purtroppo – superiore ai limiti per la concessione del sussidio alla persona sola. Tale considerazione dei dati fiscali appare corretta e non permette la concessione del sussidio al ricorrente;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti, la presente decisione è definitiva.
Terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Zocchetti