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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.06.2004 36.2004.52

23. Juni 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·441 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.52   ir/tf

Lugano 23 giugno 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2004 di

ATTO1  

contro  

la decisione del emanata da

CONV1     in materia di assicurazione contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che, con atto del 21 maggio 2004 ATTO1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con "Petizione contro CONV1…" chiedendo che l'assicuratore provveda all'immediato ritiro di un PE nei suoi confronti che causa danni e problemi con il datore di lavoro in particolare;

                                     -   che, a fondamento delle sue richieste ATTO1 indica quanto segue:

"  -   ho dato disdetta alla CONV1 nel mese di ottobre, per l'assicurazione

    di base e complementare dopo il loro aumento.

-   nel mese di dicembre, non avendo ricevuto risposta da parte loro e subito dopo aver ricevuto l'aumento per l'assicurazione complementare, ho inviato nuovamente una conferma di disdetta (allego alla presente) il 18 dicembre 2003.

-   nel mese di marzo 04 ho ricevuto un richiamo da parte della CONV1per la complementare ed ho nuovamente inviato un fax con la disdetta.

-   nel mese di aprile ho ricevuto un altro richiamo dalla CONV1 per la medesima cosa ed ho inviato nuovamente un fax con la copia della disdetta (allego alla presente).

-   il 3 maggio 04 ho ricevuto da parte della CONV1 l'accettazione della disdetta (allego alla presente).

-   il 19 maggio ho ricevuto un precetto esecutivo per la medesima cosa!!!

Per questi motivi vi prego di intervenire celermente contro la disorganizzazione di questi signori che rappresentano la CONV1." (Doc. I)

                                     -   che, con lungo allegato di risposta del 14 giugno 2004 CONV1 ha comunicato che la disdetta dalla copertura assicurativa non era specificata ed è stata ritenuta per la copertura obbligatoria;

                                     -   che CONV1 ha quindi chiarito la circostanza ed ha confermato il 3 maggio 2004 la disdetta della copertura secondo la LCA;

                                     -   che il PE è scaturito dal ritardo nella comunicazione e che "… il giorno stesso, CONV1ha chiesto la cancellazione di questi precetti esecutivi…";

                                     -   che, interpellata in merito, la parte attrice ha confermato il ritiro della petizione;

                                     -   che la causa è divenuta quindi priva d'oggetto e può essere quindi stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La procedura è stralciata dai ruoli siccome diventata senza oggetto.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese.                 

                                 3.-   Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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