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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.06.2004 36.2004.32

24. Juni 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·595 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.32   ir/tf

Lugano 24 giugno 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 12 marzo 2004 promossa da

AT1  

contro  

CV1 rappr. da: RA1     in materia di assicurazione contro le malattie

considerato,                   in fatto in diritto

                                     -   che con scritto intestato opposizione datato 12 marzo 2004 AT1 si è rivolta a questo Tribunale;

                                     -   che l'opposizione si riferiva a decisione formale di CV1 datata 6 febbraio 2004;

                                     -   che l'assicuratore, apparentemente, ha tolto – con la citata decisione 6 febbraio 2004 – l'opposizione interposta a PE __________ riferito a "fatture __________";

                                     -   che, quale opposizione formale a decisione amministrativa di CV1 lo scritto 12 marzo 2004 è stato trasmesso dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni all'assicuratore, ciò sulla scorta di una decisione 16 marzo 2004 di questo Tribunale;

                                     -   che, nello scritto "opposizione" 12 marzo 2004 la signora AT1 ha comunque fatto riferimento alle "prestazioni complementari" che sarebbero state "tolte";

                                     -   che, evidenziato come nelle sue richieste di giudizio la signora AT1 chieda "l'annullamento delle prestazioni complementari ordinata dalla CV1 è dichiarata arbitraria ed esse vanno immediatamente riattivate";

                                     -   che, ritenendo tale richiesta come riferibile alle coperture complementari retta dalla legge sul contratto d'assicurazione, il giudice delegato (dopo avere evaso l'aspetto riferito alla copertura obbligatoria trasmettendo gli atti CV1) ha chiesto alla signora di volere completare la petizione;

                                     -   che, in particolare, il giudice delegato così si è espresso:

"  alla luce di quanto precede l' "opposizione" alla decisione 6 febbraio 2004 sarà trattata separatamente (inc. 36.2004.31) mentre per quanto attiene alle coperture complementari va rilevato come la petizione non ossequia i requisiti di cui all'art. 1a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6.4.1961 (LPAss);

la signora AT1 deve essere invitata, nel termine di 20 giorni, a volere completare il suo esposto con riferimento specifico alle coperture complementari precisando i fatti, adducendo una motivazione per le conclusioni che vorrà esporre;

copia della presente e dell'opposizione (a valere quale petizione) viene trasmessa alla CV1 rappresentata dal RA1 "

                                     -   che, trascorso infruttuoso il termine, il giudice delegato ha assegnato nuovo termine alla signora AT1 fissato in 10 giorni, con decreto 3 maggio 2004. Entro questo nuovo termine la petizione doveva essere completata nuovamente sotto comminatoria di irricevibilità della stessa;

                                     -   che il decreto 3 maggio 2004 non è stato ritirato alla Posta;

                                     -   che, contattata telefonicamente dalla Cancelleria del Tribunale, la signora AT1 ha chiesto nuovo invio del decreto 3 maggio 2004 avvenuto per posta semplice il 17 maggio 2004;

                                     -   che nonostante ciò la completazione non è pervenuta nel termine ultimo concesso decorrente dall'ultimo giorno di giacenza dell'invio raccomandato non ritirato dalla signora AT1;

                                     -   che, ritenuto come la petizione non ossequi i requisiti di cui all'art. 1a LPr.TCA, rilevato come siano stati adempiuti gli obblighi fissati all'art. 2 della medesima legge (rinvio alla parte attrice per completare l'atto);

                                     -   richiamato il tenore dell'art. 8 LPrTCA anch'esso ossequiato;

                                     -   la petizione va dichiarata irricevibile senza carico di tassa di giustizia e spese;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui lo scritto intestato "opposizione" del 12 marzo 2004 formulato da AT1 sia da ritenere quale petizione riferita a coperture complementari all'assicurazione malattia obbligatoria la stessa è irricevibile.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese.                 

                                 3.-   Intimazione alle parti. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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