Raccomandata
Incarto n. 36.2004.16 TB
Lugano 17 maggio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2004 di
RICO1
contro
la decisione del 15 gennaio 2004 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con atto del 28 luglio 2003 RICO1 ha postulato la concessione del sussidio cantonale per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2004.
Nella sua richiesta l'assicurato, con copertura presso la Cassa malati __________, ha indicato di essere celibe e studente.
Nel formulario d'accertamento del reddito inviato il 10 novembre 2003 all'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) il richiedente ha indicato di svolgere __________ presso l'Università di __________ e di percepire un salario lordo mensile di Fr. 2'658.-, esclusa la tredicesima mensilità. L'attestato di salario del 19 novembre 2003 compilato dal suo datore di lavoro certifica invece un salario lordo mensile di Fr. 2'940.-, senza tredicesima (doc. 1).
1.2. Contro la decisione dell'IAS Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM) del 28 novembre 2003 con oggetto il rifiuto della concessione del sussidio di malattia, il 7 dicembre 2003 (doc. 2) l'assicurato ha formulato reclamo.
1.3. Con decisione su reclamo del 15 gennaio 2004 (doc. 5) l'UAM ha ritenuto quanto segue:
" (…)
considerato che, giusta gli artt. 32 cpv. 3, 84 LCAMal e 52 cpv. 1 Reg. LCAM, le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile (fr. 1'441.-);
stabilito che, in base alla documentazione prodottaci, il suo reddito lordo mensile medio accertato al momento dell'istanza di sussidio ammonta a fr. 2'940.- (tenuto conto del suo reddito lordo mensile medio senza l'eventuale tredicesima mensilità), il che, secondo la tabella di conversione del reddito lordo mensile in reddito imponibile (art. 72 Reg. LCAM), equivale ad un reddito imponibile annuo pari a fr. 26'000.-;
in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 12.11.2003, secondo cui hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-;
decide:
il reclamo contro la decisione del 28 novembre 2003 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia
è respinto."
1.4. Con ricorso dell'11 febbraio 2004 (doc. I) l'assicurato ha in sostanza riproposto le sue precedenti argomentazioni e meglio:
" (…)
Appuro che la decisione del 15 gennaio 2004 non si è basata sulla notifica di tassazione intermedia (periodo d'assoggettamento dal 26.10.2001 al 31.12.2002) dalla quale risulta un reddito imponibile nullo, ma sulla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (decisione del Consiglio di Stato del Canton Ticino del 12.11.2003 per l'anno 2004).
Contesto un reddito determinante annuo di 26'000.- franchi, come dichiarato dalla decisione dell'assicurazione malattia del 15 gennaio 2004. Questi infatti costituisce il reddito lordo annuo e non equivale perciò al reddito imponibile per l'imposta cantonale, dal quale vanno dedotti debiti privati, spese di trasporto e di dimora secondaria come giustificato in annesso. La somma di 26'000.- fr. non può dunque venire utilizzata quale base di calcolo per il reddito determinante.".
1.5. L'Amministrazione ha proposto la reiezione dell'impugnativa (doc. III). Nella sua risposta l'UAM ha evidenziato come il salario lordo percepito dall'assicurato al momento dell'introduzione dell'istanza di sussidio fosse pari a Fr. 2'940.-, ciò che lo porta, convertito in reddito imponibile annuo (Fr. 26'000.-), ad essere superiore al limite che accorda il diritto al sussidio (Fr. 22'000.-) alle persone sole. Inoltre, essa precisa come solo il reddito lordo mensile medio debba essere preso in considerazione, ignorando quindi le eventuali spese che l'assicurato deve sopportare.
1.6. Invitato a produrre nuovi mezzi di prova (doc. IV), l'assicurato è rimasto silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal, RL 6.4.6.1), il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento dei premi a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla LAMal.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Con Decreto Esecutivo del 12 novembre 2003 (RL 6.4.6.1.7), il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono il diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Questi limiti sono ora pari a Fr. 22'000.- per le persone sole ed a Fr. 34'000.- per le famiglie, rispettivamente a Fr. 55'000.è stato portato il reddito di riferimento della famiglia (art. 32 cpv. 3 LCAMal) (art. 1 lett. c DE del 12.11.2003).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Sia per il 2004 (DE del 12.11.2003) come per il 2003 (DE del 26.11.2002), il Consiglio di Stato ha stabilito le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie. Per entrambi gli anni, il reddito determinante dell'istante è rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 2001/2002.
2.3. L'art. 26 LCAMal rammenta che, per il caso in esame, il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola.
Il Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza dal 1° gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il calcolo al sussidio.
Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.-, il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento (art. 51 RLCAMal) se questo reddito di riferimento non supera i Fr. 55'000.- (art. 1 lett. c del citato DE del 2003).
In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal,
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile.".
2.4. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato, giusta il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, l’accertamento del reddito determinante
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell'art. 67 RLCAMal, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.".
2.5. Nella presente procedura appare necessario procedere all'accertamento del reddito, come eseguito dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia, alla luce dell'applicazione del predetto art. 31 lett. d) LCAMal.
In effetti, il 10 febbraio 2003 __________ _RICO1 ha fatto oggetto di una decisione di tassazione (notifica di tassazione 2001-2002) per il periodo d'assoggettamento dal 26 ottobre 2001 al 31 dicembre 2002, con la quale è stato esentato dal pagamento delle imposte essendo nulli sia il reddito imponibile che la sostanza.
Il ricorrente adempie pure l'altra condizione cumulativa, ossia durante l'anno in cui ha inoltrato la domanda di sussidio ha esercitato un'attività lucrativa (dottorato remunerato presso __________ __________).
Pertanto, l’accertamento del reddito del ricorrente eseguito dall’amministrazione appare corretto.
Giusta l’Ordinanza 03 del 20 settembre 2002 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI (art. 1, RS 831.308), il limite massimo per persone sole è di Fr. 17'300.annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, la persona assicurata aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai Fr. 6'000.-, l’amministrazione deve verificare se il richiedente conseguiva un reddito proprio (al fine di poterlo esentare dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore a Fr. 17'300.- annui (corrispondenti a Fr. 1'441.- al mese).
Va quindi verificato se l'insorgente si trova nell'ipotesi prevista dall'art. 51 o dall'art. 52 RLCAMal.
2.6. Per accertare autonomamente il reddito del richiedente, l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti, il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso va anche il Messaggio del 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 pag. 53), secondo cui:
" (…) Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo. (…).".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono dunque, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto.
Va rammentato che quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
L'art. 52 cpv. 2 RLCAMal prevede infatti che
" Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.".
Il reddito lordo accertato va dunque obbligatoriamente convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate.
Anche in questa sede, come in numerose altre sentenze di analogo tenore (si citano le recenti STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e R.S., Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi concetti vanno ribaditi. L'amministrazione acquisisce le informazioni e determina il reddito lordo come la legge impone, e tale reddito lordo va commutato tramite delle apposite tabelle in reddito imponibile ipotetico.
2.7. Nel caso in discussione __________ _RICO1 ha conseguito nel 2003 un reddito da attività lucrativa quale __________ presso __________ __________.
L'intervento d’accertamento del reddito del ricorrente da parte dell’amministrazione appare dunque corretto.
Il ricorrente non contesta, a giusta ragione, i redditi lordi ritenuti dall’amministrazione nella loro entità (Fr. 2'940.- al mese), siccome dedotti dall'attestazione del datore di lavoro prodotta dallo stesso assicurato (doc. 1).
L'insorgente lamenta invece d'un canto il fatto che l’UAM non abbia considerato nullo il suo reddito imponibile come indicato dalla notifica di tassazione 2001-2002 (doc. 2) che dovrebbe fare stato per la determinazione del sussidio cantonale (art. 50 RLCAMal). D'altro canto, egli evidenzia che malgrado sia stato ritenuto il suo reddito lordo totale annuo, l'UAM non abbia dedotto, per la fissazione del reddito determinante, l'importo del debito contratto con il Cantone Ticino quale prestito di studio (Fr. 24'000.-), le spese di trasporto e di dimora secondaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono – ed in particolare della citata sentenza 26 gennaio 2004 dove le richieste della ricorrente di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale, il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito.
La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile.
Le spese sostenute dall’assicurato come pure il debito di studio peraltro non è stato comprovato che comporti l'aggravio di interessi passivi non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili.
Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo, prima di una conversione secondo le predette tabelle, né di diverse spese né del citato debito. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire.
Più concretamente, il reddito lordo conseguito è di Fr. 2'940.mensili (pari a Fr. 35'280.- annui) importo che, convertito in reddito imponibile teorico mediante le predette tabelle allestite appositamente, assomma a Fr. 26'000.- all'anno. Tale importo supera quindi il limite fissato nel 2004 per le persone sole dal citato DE del 2003 (Fr. 22'000.-).
Di conseguenza, non v'è spazio per concedere all'assicurato un sussidio per i premi LAMal nel 2004.
Il ricorso va dunque respinto senza carico di tasse e spese. La presente decisione è definitiva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- La presente decisione è definitiva.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti