Raccomandata
Incarto n. 36.2004.154-157 TB
Lugano 19 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulle petizioni del 9 novembre 2004 di
1. AT 1 2. AT 2 3. AT 3 4. AT 4 3, 4 rappr. da: RA 1
contro
Cassa malati CV 1 in materia di assicurazione complementare contro le malattie
ritenuto in fatto
che AT 1, __________, AT 2, __________ e AT 4, __________, sono affiliati presso la Cassa malati CV 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (LAMal). Essi beneficiano inoltre dal 1° gennaio 2003 di diverse coperture complementari (LCA) (docc. 5, 6 e 8 degli Incc. nn. 36.2004.64-67, ai quali si fa riferimento per la necessaria documentazione);
che il 14 novembre 2003 (doc. 9) ed RA 1 hanno comunicato alla Cassa malati CV 1 che rescindevano tutti i contratti in essere con CV 1, ossia i contratti LAMal e LCA di tutta la famiglia;
che il 5 novembre 2004 AT 2 (doc. A dell’Inc. n. 36.2004.154), AT 1 e AT 4 (doc. C) sono stati escussi rispettivamente per Fr. 507,60, Fr. 674,70 e Fr. 57,30 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2004 e Fr. 115.- di spese amministrative per ciascuno, a titolo di mancato pagamento dei premi LCA dei mesi di aprile-settembre 2004;
che ai precetti esecutivi nn. __________ essi hanno interposto opposizione;
che con scritto del 9 novembre 2004 (doc. I) ed RA 1 hanno presentato davanti a questo Tribunale una petizione del seguente tenore:
" (...)
Si fa presente che:
1. al momento attuale è aperto l’incarto n. 36.2004.64 presso il medesimo Tribunale
2. in data 8 novembre 2004 abbiamo ricevuto 3 precetti esecutivi da parte della CV 1 per i premi LCA di AT 1, AT 2 e AT 4 (per la figlia AT 3 non è stato emesso precetto perché la totalità del premio 2004 è già stata conteggiata nel precetto del mese di maggio 2004 (inc. 36.2004.64). Allegati A – B – C
3. il 17 maggio 2004 la CV 1 ci spediva il 1. richiamo LAMal e l’ingiunzione LCA relativi al 2. trimestre 2004 per AT 1, AT 2 e AT 4. Nella stessa lettera figurava però anche una “fatturazione partecipazione spese mediche” da noi già pagata a__________.
4. l’11 giugno 2004 scriviamo alla CV 1 una raccomandata nella quale si diceva espressamente: “omissis. Per quanto riguarda la LCA si attende un parere del Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano… omissis” Allegato D
5. il 18 giugno riceviamo una lettera dalla CV 1: “omissis. Attiriamo tuttavia la sua attenzione sul fatto che, la sospensione delle coperture assicurative LCA prenderà fine al ricevimento della totalità del pagamento dei premi LCA. Omissis” Allegato E
6. non abbiamo mai ricevuto la notifica di premio ne per il 2. ne per il 3. trimestre 2004
7. non abbiamo mai ricevuto le polizze di versamento corrette relative al 2. trimestre.
8. non abbiamo mai ricevuto la diffida di pagamento per il 3. trimestre.
Per tutti questi motivi si chiede di voler obbligare la CV 1 a sospendere tutte le procedure LCA riguardanti la nostra famiglia in attesa della decisione del Tribunale relativa all’incarto n. 36.2004.64.
Protestate spese e ripetibili.”.
che con risposta del 6 dicembre 2004 (doc. III) la Cassa malati CV 1 sostiene che la petizione, nella misura in cui debba essere intesa come una richiesta di misure provvisionali, sia infondata;
che la convenuta è intenzionata a recuperare tutti i premi LCA non pagati a mezzo dell’emissione di ulteriori precetti esecutivi;
che con scritto del 13 dicembre 2004 (doc. VII) gli attori hanno ribadito di non essere debitori nei confronti dell’assicuratore, poiché il 17 (recte: 14) novembre 2003 avrebbero disdetto tutte le polizze stipulate con CV 1;
considerato in diritto
in ordine
che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
che secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA);
che giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove;
che il 1° gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA;
nel merito
che in sostanza, questo Tribunale è chiamato a stabilire se i contratti per le prestazioni complementari sottoscritti dai coniugi RA 1, per loro stessi e per il figlio minorenne (docc. 1, 2 e 4), esplicano i loro effetti durante l’anno 2004 e, di conseguenza, se gli attori sono tenuti al pagamento dei premi per i mesi da aprile a settembre 2004 compresi, il cui credito vantato da CV 1 è stato oggetto dei tre precetti esecutivi agli atti;
che con sentenza del 21 dicembre 2004 (Incc. nn. 36.2004.64-67) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è già pronunciato sulla portata giuridica delle disdette date dagli attori il 14 novembre 2003, per cui portando l’oggetto del presente contendere sulla medesima problematica, le considerazioni di diritto allora espresse vanno integralmente poste alla base dell’attuale giudizio, non senza riprenderle seppur brevemente;
che abbondanzialmente va osservato come la giurisprudenza federale ammette la possibilità, per il Tribunale, di far capo alle motivazioni di un giudizio di prima istanza quando con il ricorso non siano presentati nuovi argomenti non esaminati dai primi giudici (v. ST 1P. 69/2004 Ia Corte di diritto pubblico 7 aprile 2004);
che, può qui essere fatto ampio rinvio alle considerazioni contenute nella sentenza 21 dicembre 2004 in re RA 1 anche se si tratta di giudizio di questo stesso Tribunale su argomenti e temi in tutto uguali;
che non è quindi più necessario sospendere le cause in disamina come postulato dagli attori;
che, più concretamente, parte integrante dei contratti d'assicurazione complementare stipulati a fine 2002 dai membri della famiglia RA 1, erano e sono le Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA), edizione gennaio 2003 (doc. 25);
che in virtù dell’art. 8 CGA, fatta eccezione per gli artt. 9 e 10 e per le categorie __________ e __________, il contratto è concluso per tutta la vita dell’assicurato;
che quanto alla risoluzione del contratto da parte dello stipulante, l’art. 9 CGA prevede che oltre alle disposizioni dell’art. 42 LCA e dopo un termine di 5 anni, lo stipulante può risolvere il contratto per la data di una scadenza del premio a condizione di avvisare CV 1 per iscritto almeno 6 mesi prima di tale scadenza;
che in caso di modifica dei premi, CV 1 è autorizzata a proporre l’adattamento del contratto a partire dalla prossima scadenza del premio. I nuovi premi saranno comunicati allo stipulante almeno 25 giorni prima della loro entrata in vigore; costui disporrà allora della facoltà di rescindere il contratto – unicamente per la parte modificata o nella sua totalità – al più tardi il giorno precedente la scadenza del premio (art. 10 CGA);
che l'interpretazione delle CGA prestampate avviene secondo gli stessi principi che valgono pure per l'interpretazione di un contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727), ossia applicando le regole generali d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA; STF in RUA XIX n. 55). In particolare, è necessario fondarsi sulle regole generali tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22);
che le condizioni generali d'assicurazione sono parte integrante del contratto d'assicurazione (VIRET, Assurances-maladie complémentaires et loi sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare pag. 673);
che la lettera degli artt. 8, 9 e 10 CGA non lascia spazio ad interpretazione. Non vi sono infatti termini ambigui che possano dar adito a diverse soluzioni;
che, di principio, all’assicurato è data la possibilità di rescindere il contratto sottoscritto, ma soltanto dopo un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore e con un preavviso scritto di almeno sei mesi prima della sua scadenza (art. 9 CGA);
che le condizioni prevedono eccezionalmente anche la possibilità di rescindere anticipatamente il negozio giuridico, ovvero quando i premi dell’assicurazione aumentano. In tale caso l’assicurato può porre termine al contratto con un preavviso di un solo giorno prima della scadenza del premio (art. 10 CGA);
che, nella fattispecie, non sono trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore dei contratti in esame, tanto meno gli attori hanno comunicato all’assicuratore la loro scelta con un preavviso di sei mesi e nemmeno c’è stato un aumento dei premi LCA;
che pertanto, come già evidenziato nella sentenza 21 dicembre 2004, la disdetta del 14 novembre 2003 data dai coniugi RA 1 a nome di tutta la famiglia esplica validi effetti unicamente allo scadere del termine quinquennale e non pure per l’anno 2004, come da essi voluto. Gli attori restano quindi obbligatoriamente vincolati all’assicuratore CV 1 anche per l’anno 2004;
che in virtù dell’art. 3 LCA, sottoscrivendo la proposta d'assicurazione l'assicurato si sottomette alle condizioni che essa contiene (TD di Lenzburg in RUA V n. 14/38/40 citata in: CARRĖ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 120 ad art. 3 LCA);
che lo scopo della consegna delle CGA è quello di dare al proponente la possibilità di prendere conoscenza delle disposizioni contrattuali prima di impegnarsi con la propria firma;
che il proponente che negligentemente non prende conoscenza delle CGA contenute nel formulario di proposta d'assicurazione deve sopportarne le conseguenze e non può prevalersi della loro ignoranza. Esiste quindi un dovere dell'assicurato di prendere conoscenza delle clausole del contratto (TCommerciale BE in RUA IV n. 120);
che, quindi, l'ignoranza del tenore delle CGA da parte dell'avente diritto non costituisce una scusa per quest'ultimo (TC VS in RVJ 1974 pag. 46);
che l'assicurato rimane legato alle CGA quando esse sono menzionate sulla proposta che ha firmato, fintanto che egli non dimostra chiaramente che esse non gli sono state consegnate (TC SG in RUA XIX n. 47);
che il 29 novembre 2002 gli attori hanno sottoscritto la proposta di cambiamento d’assicurazione, confermando pure d’aver ricevuto le condizioni d’assicurazione (docc. 1, 2 e 4), per cui essi avevano il dovere di prendere conoscenza di tutte le clausole della proposta di cambiamento di contratto che si apprestavano a sottoscrivere;
che non avendolo fatto convenientemente, ossia mediante attenta lettura delle CGA, gli assicurati devono sopportare l’applicazione dei contratti assicurativi con le relative conseguenze e quindi restano legati ai contratti in discussione almeno per l’anno 2004;
che anche se fosse dimostrato che un consulente assicurativo ha fornito indicazioni imprecise, non è possibile, alla famiglia RA 1, prevalersene: infatti, come visto, lo stesso proponente è tenuto a prendere conoscenza delle CGA (art. 3 LCA);
che indipendentemente dal fatto che le CGA siano state o meno messe a disposizione dei proponenti prima della firma delle modifiche contrattuali, dalla ricezione dei contratti assicurativi, ossia delle polizze d’assicurazione (docc. 5, 6 e 8), gli attori avrebbero avuto quattro settimane di tempo per poterli impugnare (art. 12 LCA) chiedendone la rettifica, qualora il loro contenuto non fosse coinciso con quanto convenuto. Invece, anche avendone avuta la possibilità, non hanno agito in tal senso;
che data la validità anche per il 2004 di ognuna delle polizze assicurative in questione, rimane la questione del pagamento dei premi LCA per il secondo ed il terzo trimestre dell’anno;
che giusta l’art. 12.1 CGA, la famiglia RA 1 era tenuta al pagamento anticipato dei premi del 2004 fissati dalle polizze assicurative LCA secondo le scadenze concordate;
che non avendo manifestamente ottemperato ai pagamenti in discussione, le petizioni vanno respinte e, e RA 1 sono tenuti a corrispondere le rispettive prestazioni secondo il contratto vigente, nonché le spese amministrative fatturate dall'assicuratore (art. 13.3 e 13.4 CGA);
che come evidenziato dalle parti, AT 3 è stata escussa nel mese di maggio 2004 per il mancato pagamento annuo dei premi a suo carico e tale problematica è già stata trattata nell’incarto parallelo (Inc. n. 36.2004.66) con sentenza del 21 dicembre 2004, per cui la presente petizione è irricevibile;
che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
che l'art. 43 OG prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale, ma solo se il valore litigioso davanti all’ultima giurisdizione cantonale raggiunge i Fr. 8'000.- (art. 46 OG);
che nel caso di specie, il valore litigioso è superiore ai citati Fr. 8'000.-, siccome è rappresentato dall’importo massimo complessivo che la famiglia RA 1 è chiamata a versare alla convenuta fino al 31 dicembre 2007, fatto salvo, prima d’allora, un eventuale aumento dei premi LCA che le permetterebbe di rescindere anticipatamente i singoli contratti assicurativi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le petizioni di AT 1, AT 2 e AT 4 sono respinte.
1.1. Le polizze d’assicurazione LCA nn. __________ concluse il 22 novembre 2002 da AT 1, AT 2 e AT 4 con l’assicuratore malattia CV 1 hanno regolarmente esplicato i loro effetti durante tutto l'anno 2004.
1.2. Gli attori sono pertanto tenuti al pagamento dei rispettivi premi LCA dell’anno 2004, in particolare dei premi del secondo e del terzo trimestre del 2004 per i quali sono stati correttamente escussi nel novembre 2004 dall’assicuratore malattia CV 1, nonché le spese amministrative addebitate dall'assicuratore.
2. La petizione di AT 3 è irricevibile.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti