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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2005 36.2004.149

15. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,991 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

richiesta di revisione della decisione di rifiuto del sussidio dell'assicurazione malattia. Ricorso respinto perché il reddito di riferimento del padre dell'assicurata - una studentessa senza reddito - supera i limiti

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.149 36.1004.165   cr/sc

Lugano 15 marzo 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione del 22 settembre 2004 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel 1983, in data 22 maggio 2003 ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento del premio di Cassa Malati per l'anno 2003.

                                         Nella domanda l’assicurata ha indicato di ricevere fr. 800 mensili di alimenti dal padre, __________, domiciliato a __________ (cfr. doc. 1).

                                         La domanda non è stata accolta, come comunicato con decisione del 31 luglio 2003 (cfr. doc. 5a).

                                         Successivamente, l’assicurata ha richiesto il sussidio per il pagamento del premio di Cassa Malati anche per l'anno 2004.

Con decisione del 27 febbraio 2004 anche questa domanda non è stata accolta (cfr. doc. IX4).

L’assicurata in data 15 marzo 2004 ha inoltrato reclamo contro la decisione citata.

                                  B.   Con lettera datata 15 marzo 2004 l’assicurata ha chiesto all’amministrazione la revisione della decisione per il sussidio cassa malati 2003-2004, in quanto sul modulo di richiesta aveva dimenticato di indicare che ella percepiva, oltre ai fr. 800 mensili di alimenti versatigli dal padre, anche la paga di apprendista di vendita al primo anno; per motivi di salute, tuttavia, ella aveva dovuto interrompere, a partire dal 22 novembre 2002 il contratto di tirocinio di apprendista di vendita, continuando la scuola solo fino a marzo 2003 (cfr. doc. 5).

In data 27 aprile 2004, il __________, datore di lavoro dell’assicurata a partire dal 7 gennaio 2004 nell’ambito di un progetto d’integrazione professionale mirato alla definizione di un apprendistato con inizio previsto per il mese di settembre 2004, ha chiesto all’Ufficio assicurazione malattia di riconoscere a RI 1 il sussidio cassa malati per il 2003 e il 2004, dato che ella nel 2003 non ha svolto nessuna attività lucrativa e nel 2004 ha percepito un salario di formazione di fr. 5 orari (cfr. doc. 2).

                                  C.   L'amministrazione, con decisione datata 5 luglio 2004 indirizzata al __________, ha dichiarato irricevibile la domanda dell’assicurata di revisione delle decisioni negative del 31 luglio 2003 e del 27 febbraio 2004, difettando nel caso specifico i requisiti previsti agli articoli 48 e 67 Reg. LCAMal (cfr. doc. 4).

In seguito, con decisione datata 22 settembre 2004 indirizzata a RI 1, l’amministrazione ha dichiarato irricevibile l’istanza di revisione della decisione del 31 luglio 2003 in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003, ritenuta l’assenza dei requisiti previsti agli articoli 48 e 67 Reg. LCAMal (cfr. doc. 7).

                                  D.   Con atto del 19 ottobre 2004 l’assicurata si è aggravata a questo TCA, contestando il rifiuto di sussidio relativo agli anni 2003 e 2004, indicando di avere percepito unicamente fr. 800 quale contributo alimentare del padre, come risulta da un accordo scritto stipulato anni prima dai suoi genitori (cfr. doc. I).

                                         Con scritto 28 ottobre 2004 il TCA ha invitato l’amministrazione ad accertare presso la Posta la data esatta in cui l’interessata ha ricevuto la decisione 5 luglio 2004, apparendo a prima vista il ricorso tardivo (cfr. doc. V).

                                         L'amministrazione, nella risposta di causa del 22 novembre 2004, dopo aver precisato che la decisione impugnata dall’assicurata è quella emanata il 22 settembre 2004, ha postulato la reiezione dell'impugnativa, dato che nel caso di specie non risultano soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'art. 48 Reg. LCAMal (cfr. doc. VII).

                                         Alla ricorrente è stata data la possibilità di prendere posizione in merito.

                                  E.   Pendente causa l’amministrazione, rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA volta ad accertare se contro la decisione di rifiuto di sussidio per l’anno 2004 l’assicurata abbia inoltrato reclamo o abbia formulato domanda di revisione, l’UAM ha comunicato che, in data 15 marzo 2004, l'assicurata ha inoltrato reclamo avverso la decisione di carattere negativo emessa in data 27 febbraio 2004. L’amministrazione, tenuto conto delle argomentazioni addotte in sede di reclamo, ha chiesto all’assicurata di produrre copia di tutti i documenti attestanti l’ammontare del reddito lordo conseguito a partire dal 1° gennaio 2004 (cfr. doc. IX).

                                  F.   In data 22 febbraio 2005 il TCA ha comunicato all’assicurata che, visto il tenore dello scritto dell’amministrazione, il Tribunale avrebbe provveduto ad evadere quanto prima la controversia relativa alla richiesta di revisione della decisione di rifiuto del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2003, mentre invece la controversia concernente il rifiuto del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2004 sarebbe stata stralciata, visto che è ancora pendente la procedura di reclamo presso l'UAM (cfr. doc. X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Va innanzitutto rilevato che agli atti risultano due decisioni dell’amministrazione relative all’istanza di revisione della decisione del 31 luglio 2003 in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003: una prima decisione datata 5 luglio 2004, avente come oggetto “istanza di revisione della nostra decisione del 31.07.2003 in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003 e della nostra decisione del 27.02.2004 relativa all’anno 2004 a nome della signora RI 1 – __________”, inviata dall’UAM al __________ di __________ e una seconda decisione, datata 22 settembre 2004, oggetto della quale è “istanza di revisione della nostra decisione del 31.07.2003 in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003”, inviata dall’UAM a RI 1, __________.

                                         L’assicurata ha impugnato in data 19 ottobre 2004 la decisione dell'UAM che ha dichiarato irricevibile l’istanza di revisione della decisione del 31 luglio 2003 con cui è stata negata la concessione del sussidio per l'anno 2003.

                                         Va qui rammentato come avverso le decisioni di prima sede relative alla concessione (od al rifiuto) di sussidi all'assicurato interessato è data possibilità di impugnare il provvedimento mediante reclamo. Il reclamo deve essere formulato entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto, ossia da quando il provvedimento è intimato all'assicurato interessato. Avverso la decisione emessa su reclamo la persona postulante il sussidio può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. L'art. 76 LCAMal regola la materia. Come rammentato in una sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 25 marzo 2003 (36.2003.3 in re H.):

"  Nel Rapporto del 5 giugno 1997 della Commissione della gestione e delle finanze sui messaggi 3 gennaio 1996, 20 marzo 1996 e 19 febbraio 1997 concernenti la legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), i relatori, a proposito degli art. 74 segg. (contenzioso), ed in particolare il progetto relativo all'art. 76, hanno affermato:

"                                                 Il messaggio del Consiglio di Stato suddivide tutti i possibili ricorsi in diverse casistiche. Tale modo di procedere risulta inutilmente dispersivo e alla fin fine di difficile comprensione. Inoltre il messaggio lascia sussistere delle competenze del TRAM per la verità non immediatamente identificabili. La Commissione "verifica leggi" ritiene che per il cittadino, ma anche per l'amministrazione sia di gran lunga preferibile avere un solo tribunale, cioè il TCA, che si occupi dell'intera materia. Si potrà così beneficiare di una miglior competenza generale e soprattutto il cittadino non avrà alcun dubbio sull'autorità cui rivolgersi sia contro le decisioni delle casse malati sia contro quelle dell'amministrazione. In questo senso è opportuno unificare tutti i termini di ricorso e di reclamo a 30 giorni. Tale termine è infatti tipico del diritto delle assicurazioni sociali per cui si potranno evitare dubbi e soprattutto spiacevoli errori.

In questo modo tutto il contenzioso relativo alla LCAMal è retto da due principi semplici e univoci:

  - qualsiasi decisione può essere contestata al TCA

  - qualsiasi decisione può essere impugnata entro 30 giorni.

Si evitano così distinzioni complesse a detrimento tanto dei cittadini che degli specialisti. La Commissione della gestione e delle finanze ha già più volte sottolineato l'attenzione che deve essere portata alla possibilità materiale per il TCA di rispettare il principio di celerità e anche in questa occasione invita il Consiglio di Stato ad agire in tal senso. Il nuovo art. 76 sostituisce gli art. 76, 77, 78, 79 80 e 83 del messaggio del Consiglio di Stato. Di conseguenza viene modificata la numerazione degli articoli successivi."

                                         In altri termini dunque la decisione emanata in virtù della LCAMal, in casu dall'UAM, può essere in primis oggetto di reclamo all'ufficio medesimo, nel termine di 30 giorni, e la successiva decisione su opposizione può essere oggetto di ricorso al TCA nel termine ancora di 30 giorni.

Nella risposta di causa, l’amministrazione, rispondendo ad un’esplicita richiesta in tal senso del TCA (cfr. doc. V), ha precisato che, contrariamente a quanto indicato nello scritto del 28 ottobre 2004, la decisione impugnata dall’assicurata è stata emessa in data 22 settembre 2004, in sostituzione di una precedente decisione del 5 luglio 2004 (cfr. doc. VII).

                                         Il ricorso in discussione, datato 19 ottobre 2004, contro la decisione del 22 settembre 2004 dell’UAM è quindi da ritenere tempestivo siccome inoltrato entro il termine di 30 giorni concesso dalla legge ed è pertanto ricevibile.

                                         Questa Corte entra, di conseguenza, nel merito del ricorso, che, occorre ricordare, ha per oggetto unicamente la richiesta di revisione della decisione di rifiuto del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2003 (cfr. doc. X).

                                   3.   La controversia concernente il rifiuto del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2004, per contro, si rivela irricevibile in difetto di emanazione di provvedimento impugnabile, visto che è ancora pendente la procedura di reclamo presso l'UAM.

                                         Avverso le decisioni su reclamo, come detto, l'assicurato ha la possibilità di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente.

                                         Nel caso di specie, l’amministrazione ha comunicato al TCA che contro la decisione del 27 febbraio 2004, con cui le è stato comunicato il rifiuto del sussidio per l’anno 2004, l’assicurata ha inoltrato reclamo (cfr. doc. IX). L’UAM, tenuto conto delle argomentazioni addotte con il reclamo, ha invitato in data 14 ottobre 2004 l’assicurata a produrre copia di tutti i documenti attestanti l’ammontare del reddito lordo conseguito a partire dal 1° gennaio 2004 (cfr. doc. IX2). L’assicurata non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione, motivo per il quale la procedura di reclamo non è ancora stata evasa.

                                         Pertanto, non essendo ancora stata emanata una decisione su reclamo impugnabile da parte dell’amministrazione, il ricorso qui in discussione (che l’assicurata vuole anche riferito al sussidio 2004) è irricevibile.

                                         L'atto 19 ottobre 2004, con riferimento al sussidio 2004, non può neppure essere considerato quale ricorso per denegata giustizia, ritenuto come l’emanazione di una decisone su reclamo non sia stata possibile a causa della mancanza di collaborazione da parte dell’assicurata stessa.

A tal proposito, il TCA richiama l’assicurata al suo dovere di collaborare e la invita pertanto a produrre all’amministrazione la documentazione richiesta in data 14 ottobre 2004.

                                         Questo Tribunale ricorda all'assicurata che, qualora non condividesse il contenuto della decisione su reclamo dell’amministrazione, potrà, semmai, adire il TCA contro la stessa. Solo in questo caso il Tribunale potrà entrare nel merito della fattispecie.

                                         Nel merito

                                   4.   Come più volte evocato in numerose decisioni recenti conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22'000.- per le persone sole e di fr. 34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002.

                                         Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.--.

                                         Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         A tenore dell’art. 48 Reg. LACAMal è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso di emanazione di decisione di tassazione intermedia riferita al periodo fiscale determinante od in caso di sussistenza degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                         Va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla maggiore età del figlio (art. 277 CCS).

                                         Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione come nel caso di specie. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola.

                                         Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

I limiti dell’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI applicabili in concreto non sono palesemente raggiunti. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore a quanto fissato dalla predetta ordinanza ossia CF 1'470.-- mensili.

Scopo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori. Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato utilizzasse risorse a fronte della capacità finanziaria di padre e madre per fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base. Quindi se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurata.

                                   5.   Nel caso di specie, nella richiesta di sussidio del 22 maggio 2003 l’assicurata ha indicato di essere apprendista / studente e nello spazio destinato “unicamente alle persone singole che secondo i dati fiscali della tassazione 2001/2002 hanno un reddito imponibile uguale a zero oppure un reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000”, alla domanda “qualcuno provvede al vostro sostentamento?” ella ha risposto affermativamente, indicando il nome di suo padre, __________, __________, il quale le versava fr. 800 mensili quali alimenti (cfr. doc. 1).

L’amministrazione, nel valutare il diritto o meno della ricorrente ad ottenere il sussidio per l’anno 2003, constatato che ella non percepiva nessun reddito nel 2003, ha a giusta ragione fatto capo al reddito di riferimento del padre dell’assicurata, che supera, seppur di poco, il limite di fr. 55'000 stabilito dalla legge (cfr. doc. 3).

La decisione di rifiuto del diritto al sussidio per l’anno 2003 emanata dall’amministrazione è dunque corretta.

                                   6.   Con la richiesta di revisione del 15 marzo 2004 l’assicurata ha rilevato che nel 2003, a causa di un’allergia (eczema alle mani), ha dovuto interrompere il suo apprendistato di vendita e ha dovuto fare fronte alle sue esigenze contando unicamente su un’entrata di fr. 800 mensili versatale dal padre a titolo di alimenti. Ella ha poi aggiunto di riuscire, grazie agli alimenti ricevuti dal padre, ad essere autosufficiente, di condividere un appartamento con un’amica, rilevando infine che a partire dal 22 novembre 2003 l’ammontare degli alimenti corrispostole si è ridotto a fr. 600 mensili (cfr. doc. 5).

L’assicurata ha infine osservato che a partire dal 7 gennaio 2004, in attesa di intraprendere, nel settembre 2004, la formazione di tipografa, ha invece iniziato uno stage di serigrafia la __________ di __________, percependo una paga di fr. 5 all’ora, pari a circa fr. 700 mensili (cfr. doc. 5).

A norma dell’art. 48 Reg. LCAMal, l’istanza di revisione del sussidio può essere presentata dagli assicurati in ogni momento, a seguito dell’emissione di una tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento (lett. a) oppure per le situazioni di cui all’art. 67 (lett. b).

Nella fattispecie concreta, non è stata emessa una tassazione intermedia per l’assicurata, né si è in presenza di un inizio di assoggettamento. Resta da analizzare se nel caso di specie è dato uno degli estremi di cui all’art. 67 Reg. LCAMal.

                                         Le motivazioni riportate dall’assicurata nella sua richiesta di revisione relativa all'anno 2003 non apportano modifiche rilevanti rispetto a quanto valutato dall’amministrazione al momento della decisione di rifiuto dell’istanza di sussidio 2003 per l’assicurazione contro le malattie: ella infatti ha solo indicato che a partire dal mese di novembre 2003 ha ricevuto solo fr. 600 mensili, in luogo dei precedenti fr. 800 mensili, quali alimenti da parte di suo padre. Tale circostanza non influisce tuttavia sulla decisione che nega il diritto al sussidio per l’anno 2003, ritenuto che nel caso di specie, non è possibile applicare l'art. 67 Reg. LCAMal per procedere autonomamente all'accertamento del reddito. Infatti, dato che l’assicurata non percepisce nessun reddito, fatti salvi gli alimenti di cui si è detto e considerato come RI 1 non consegua redditi autonomi che raggiungano il limite massimo per persone sole ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, essa non è esentata, per l’anno 2003, dallo specificare (e l’amministrazione dal farne riferimento) il nucleo primario di riferimento (reddito imponibile del padre). Il diritto al sussidio deve allora essere valutato, secondo l’art. 32 LCAMal, in base al reddito determinante della persona o della famiglia da cui dipende per il suo sostentamento, vale a dire suo padre, come da lei stessa indicato nella richiesta del sussidio dell’assicurazione malattia per l’anno 2003 (cfr. doc. 1). Ora, come visto in precedenza, nel caso di specie il reddito di riferimento del padre dell’assicurata è superiore ai limiti stabiliti dalla legge (cfr. doc. 3). Ne consegue che la richiesta di revisione in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003 deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso contro la decisione del 22 settembre 2004 concernente la revisione della decisione del 31 luglio 2003 in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003 è respinto.

                                 2.-   Il ricorso in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2004 è irricevibile.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Intimazione alle parti. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2004.149 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2005 36.2004.149 — Swissrulings