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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2004 36.2004.128

8. November 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,960 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

rifiutata concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie a causa del superamento dei limiti di reddito per la persona sola

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.128   cr/sc

Lugano 8 novembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione del 13 luglio 2004 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto 17 settembre 2002 RI 1 ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2002 (cfr. doc. 1).

                                         L'assicurata, nata nel __________, nubile e senza figli, è salariata e vive a __________.

                               1.2.   Con decisione 30 aprile 2004 l'amministrazione ha respinto la richiesta dell'assicurata (cfr. doc. 2a).

                                         In data 25 maggio 2004 l'assicurata ha inoltrato reclamo, lamentando la mancata presa in considerazione del fatto che durante il periodo in questione ella ha dovuto aiutare finanziariamente la madre, separata e senza attività lucrativa e la sorella minore, apprendista di vendita al primo anno, motivo per il quale ella ritiene ingiusto di essere stata considerata come persona sola (cfr. doc. 2).

                               1.3.   Con decisione del 13 luglio 2004 l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo dell'assicurata ritenendo __________ persona sola (cfr. doc. 5).

                               1.4.   Con ricorso del 13 agosto 2004 l'assicurata si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro il provvedimento dell'amministrazione, contestando che l'amministrazione si sia riferita ai limiti di reddito validi per le persone sole anziché per le famiglie.

                                         La ricorrente ha ribadito che nel 2002, dopo che il padre ha abbandonato la famiglia senza provvedere al sostentamento né della moglie, né della figlia all'epoca minorenne, ella ha dovuto contribuire al mantenimento della madre, senza lavoro e della sorella, maggiorenne ed apprendista di vendita al primo anno (cfr. doc. I).

                               1.5.   All'accoglimento del gravame si oppone l'amministrazione con osservazioni del 28 settembre 2004 in cui si evidenzia che la ricorrente, nonostante abbia provveduto nel corso dell'anno 2002 al mantenimento della madre e della sorella, non può essere considerata quale membro di famiglia, ma deve palesemente essere considerata persona sola.

                                         L'amministrazione ha inoltre rilevato che essendo il reddito lordo annuo della parte ricorrente risultante dal certificato di salario del 2002 superiore rispetto al reddito lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000, non vi è nemmeno la possibilità per l'amministrazione di definire il diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali (cfr. doc. V).

                               1.6.   In data 5 ottobre 2004 l'assicurata ha ribadito quanto già esposto in sede di ricorso in merito alla sua difficile situazione famigliare, osservando che il suo reddito del 2002, seppur superiore a quello stabilito per poter richiedere il sussidio, serviva a tutta la famiglia, con tutti i generi di spese che questo comporta (cfr. doc. VII). Con scritto del 14 ottobre 2004 l'amministrazione si è riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc. IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000- è delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22'000.- per le persone sole e di fr. 34'000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                               2.3.   Va ancora osservato come la definizione di figlio, di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 25, 26 e 27 LCAMal.

                                         Giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:

"  i coniugi con o senza figli

i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;

il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni."

                                         L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

                                         Per l'art. 26 LCAMal:

"  È considerata persona sola:

a) il celibe o la nubile d'età superiore a 18 anni, nonché il celibe o la nubile di età interiore che esercitano un'attività lucrativa e i cui genitori sono domiciliati fuori del Cantone.

b) il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi."

                                         In concreto giustamente RI 1 è stata considerata persona sola.

Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-.

In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal,

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

                                         Secondo l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’300.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17’300.- annui. Nel caso specifico, come osservato dall'amministrazione, il reddito della ricorrente nel 2002 assommava a CHF 30'515.-- e quindi superiore ai CHF 17'300.-- citati.

                               2.4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato, giusta il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, l’accertamento del reddito determinante

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell'art. 67 RLCAMal, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, in particolare nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.5.   Nel caso concreto l'amministrazione ha ritenuto - dai dati fiscali -  un reddito imponibile - purtroppo - di poco superiore ai limiti per la concessione del sussidio alla persona sola.

                                         Come detto il fatto che l'UAM abbia ritenuto l'assicurata persona sola appare giuridicamente corretto. Infatti ella è maggiorenne, salariata, nubile e non ha figli. Nonostante l'assicurata abbia dovuto, dopo che il padre ha abbandonato la famiglia, sostenere economicamente la madre, senza lavoro e la sorella, nata nel 1982 e dunque maggiorenne, apprendista di vendita, questo non consente di fare riferimento, nella valutazione del diritto o meno dell'assicurata al sussidio, ai limiti di reddito validi per le famiglie. Il limite di reddito applicabile al caso concreto è quello concernente le persone sole.

                                         L'assicurata ha invocato a più riprese di avere dovuto aiutare economicamente, nel 2002, la madre, senza lavoro e la sorella, apprendista di vendita al primo anno. L'amministrazione, di conseguenza, ha verificato se nel corso del 2002 vi è stata una diminuzione importante del reddito da parte della ricorrente rispetto al reddito conseguito nell'anno di computo della tassazione di riferimento.

                                         Anche in questo caso i parametri utilizzati dai funzionari cantonali appaiono corretti.

                                         Rettamente si è considerato il reddito lordo, per l'opportuno raffronto, al fine di accertare l'eventuale diminuzione, e, quindi,  per l'eventuale successiva conversione per il tramite di apposite tabelle.

                                         Il certificato di salario per la dichiarazione d'imposta relativo all'anno 2002 fornito dalla stessa assicurata indica un salario lordo totale di fr. 30'515, superiore al salario lordo indicato in sede di tassazione 1999-2000. Ne consegue che non è possibile applicare l'art. 67 Reg. LCAMal per procedere autonomamente all'accertamento del reddito, considerato come il reddito risultante dal certificato di salario relativo all'anno 2002 dell'assicurata appare superiore a quanto esposto nella tassazione 1999/2000.

                                         Alla luce di ciò, ritenuto come il giudice e l'amministrazione sono tenuti ad applicare la legge e siccome questa non si presta ad interpretazioni in questo caso, il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti, la presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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