Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.10.2004 36.2004.112

11. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,585 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Sussidio 2004. La tassazione 2001-2002 indica un reddito superiore ai limiti che l'assicurata contesta. L'assicurato deve salvaguardare i propri diritti dinanzi all'autorità fiscale ed il giudice delle assicurazioni sociali é vincolato a quegli accertamenti salvo manifesti e grossolani errori

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.112    

Lugano 11 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 5 agosto 2004 di

RI 1    

contro  

la decisione del 12 luglio 2004 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con atto del 17 ottobre 2003, RI 1 (1973), diplomata gemmologa, assicurata contro le malattie presso __________, salariata, domiciliata a __________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia del 2004. A sostegno della sua istanza RI 1 ha prodotto il contratto di lavoro che la lega alla __________ SA di __________ da cui si desume un salario di CHF 4'650.- oltre CHF 150.- per le spese di rappresentanza per il primo mese di attività ed un salario di CHF 3'660.- oltre al 4°/oo del fatturato mensile della filiale di __________ oltre sempre all'importo di CHF 150.- per le spese di rappresentanza per i mesi successivi. Il contratto prevede il versamento di una tredicesima lorda di CHF 3'660.-. Dagli atti si desume un salario netto per gennaio 2004 di CHF 6'004, 26, mentre per febbraio si ha un salario di CHF 4'202,44 e per marzo di CHF 5'001,50. In precedenza RI 1, a __________, percepiva salari decisamente inferiori.

                                         Con decisione 30 aprile 2004 l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta dell'assicurata la quale ha inoltrato reclamo il successivo 27 maggio 2004 lamentando di avere trascorso momenti difficili a __________ per le basse remunerazioni, gli oneri esistenti per fronteggiare i dovuti pubblici tributi e segnalando l'attesa dell'emanazione della decisione di tassazione 2003B.

                                         Il reclamo dell'assicurata non ha avuto miglior sorte. Con decisione 12 luglio 2004 l'amministrazione ha infatti ritenuto i dati fiscali 2001 - 2002 che indicano un reddito imponibile di CHF 31'081 superiore ai limiti per l'ottenimento dei sussidi.

                               1.2.   Con ricorso del 5 agosto 2004 RI 1 si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni lamentando che l'amministrazione si sarebbe fondata sui dati fiscali del 2001 - 2002 che contemplerebbero un reddito d'altra fonte di CHF 10'000.- solo presunto. La ricorrente segnala inoltre la situazione economica divenuta precaria nel 2003 con attività lavorativa svolta fuori cantone e salari decisamente bassi con conseguente concessione del sussidio per l'anno 2003. La signora RI 1 segnala da ultimo una serie di difficoltà economiche ed arretrati cui far fronte ed indica la tassazione 2003B in procinto di essere emanata quale elemento per valutare la sua richiesta di sussidio.

                                         La ricorrente ha prodotto il 2 settembre 2004 ulteriore documentazione, di cui si dirà laddove necessario, ed ha indicato situazione debitoria nei confronti di __________ ed __________. Dal canto suo l'amministrazione ha postulato la reiezione dell'impugnativa evidenziando come RI 1 abbia conseguito, per i primi mesi del 2004, un salario che, rapportato sull'intero anno, è di CHF 49'670.-, superiore all'importo del reddito netto conseguito nel biennio di computo del periodo fiscale da ritenere. L'UAM ha quindi proposto la reiezione dell'impugnativa.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo, ritenute negli anni precedenti, per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento della famiglia.

                               2.3.   Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.4.   La decisione di tassazione sulla quale l'amministrazione deve basarsi al fine di determinare il diritto al sussidio è quella del periodo fiscale 2001-2002. Nel caso concreto tale tassazione indica un reddito imponibile di CHF 31'081 che va arrotondato al mille franche superiore. Il reddito che va ritenuto è quindi CHF 32'000.-. Poco importa se tale reddito è stato fissato dall'amministrazione fiscale considerando un "reddito d'altra fonte" che l'assicurata sembra contestare. Il giudice è vincolato dalla decisione di tassazione. Nella sentenza 29 marzo 2004 in re S. (36.2004.91) pag. 7/8 è stato ritenuto come:

" Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata (cfr. STCA 2 giugno 1999 36.1999.28 in re M.). In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:

"Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

Gli stessi principi sono stati evocati anche nella sentenza 22 maggio 1997, 36.96.79."

                                         Nel caso concreto la tassazione del periodo 2001 - 2002 della signorina RI 1 deve fare fede anche se contempla, come detto, un reddito d'altra fonte che l'assicurata contesta in questa sede. Opportuno sarebbe stato per RI 1 contestare la tassazione nelle preposte sedi. L'importo ritenuto nella decisione di tassazione 2001 - 2002 è superiore ai limiti per la concessione del sussidio. Nel 2003, avendo avuto la ricorrente un periodo decisamente poco fortunato per i redditi da lavoro, l'amministrazione ha concesso il sussidio avvalendosi dell'art. 67 lett. m Reg LCAMal. Quel sussidio non è oggetto di controversia e, soprattutto, di esame da parte di questo Tribunale in questa sede. Per il sussidio 2004 a giusto titolo l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha considerato la decisione di tassazione 2001 - 2002 poiché, alla luce della documentazione acquisita e relativa ai nuovi introiti della ricorrente, è risultato un reddito da lavoro - riportato su base annua - ben superiore a quello ritenuto in sede di tassazione 2001 - 2002, con esclusione dell'applicazione dell'art. 67 m Reg. LCAMal citato.

                                         Effettivamente la ricorrente ha iniziato, già nel dicembre 2003 come desumibile dal foglio paga per quel mese della __________ SA, nuova attività lavorativa con un salario per dicembre 2003 di CHF 4'469,09 (con una trattenuta di CHF 1'000.- non dettagliata). Di seguito vi sono i salari conseguiti a partire dal gennaio 2004 e più sopra riportati. Il totale di CHF 49'670.- ritenuto dall'amministrazione nella risposta di causa non è stato contestato dall'assicurata. Trattandosi di importo superiore al reddito considerato nella decisione di tassazione che serve da base per il sussidio, non trova, come detto,  applicazione l'art. 67 Reg. LCAMal.

Quand'anche si volesse ritenere il reddito conseguito nel 2004 e fissato dall'amministrazione in CHF 49'670.lo stesso andrebbe convertito semmai a mano delle apposite tabelle. In merito agli art. 31 LCAMal e 67 Reg. LCAMal che regolano la materia, infatti, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha indicato:

" Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale,

il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

                                         (TCA 36.2003.99/112 in re S. pag. 9/10 cfr. anche 36.2003.116 in re T. e 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004)

Ora anche considerando il reddito lordo rammentato, determinato in CHF 3'820.- mensili, la commutazione a mano delle tabelle apposite non permetterebbe la concessione del sussidio.

                               2.5.   Nel suo ricorso RI 1 fa riferimento alla tassazione 2003B ed al reddito imponibile ritenibile in quella sede.

                                         Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

                                         In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002.

                                         Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto senza tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Fabio Zocchetti

36.2004.112 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.10.2004 36.2004.112 — Swissrulings