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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.03.2004 36.2003.91

29. März 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,117 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.91   ir/tf

Lugano 29 marzo 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2003 di

__________

contro  

la decisione del 25 settembre 2003 emanata da

__________

    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con richiesta pervenuta all'Ufficio dell'assicurazione malattia il 7 aprile 2003 __________ ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per l'anno 2003.

                                         __________ ha indicato di essere nato nel 1933, di essere separato e di essere assicurato presso la __________.

                                         In uno con la domanda l'assicurato ha prodotto la decisione 10 dicembre 2001 relativa alla tassazione 2001-2002 indicante un imponibile di CHF 28'220.-.

                                         Il signor __________ ha pure prodotto scritto 11 dicembre 2002 dell'Ufficio esazione e condono con cui è stato concesso all'assicurato il condono dell'imposta cantonale e comunale ancora scoperto per il biennio 2001-2002.

                               1.2.   Con decisione 31 luglio 2003 l'amministrazione ha respinto la domanda e con scritto 22 agosto 2003 l'assicurato ha interposto reclamo.

                                         Il 25 settembre 2003 l'Ufficio competente ha respinto il reclamo con le seguenti motivazioni:

"  ritenuto che, con Decreto esecutivo del 26.11.2002, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2003, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 2001/2002, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;

osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione 2001/2002 risulta un reddito imponibile pari a fr. 28'220.-, da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie), un reddito determinante di fr. 29'000.-;

considerato che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 26.11.2002, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-." (Doc. _)

                               1.3.   Con atto del 16 ottobre 2003 __________ si è aggravato a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con un ricorso contro la decisione amministrativa in cui sostiene:

"  Presumo che alla base di questa decisione sia la notifica delle tassazione del 10.12.2001 dell'Ufficio di Tassazione di __________. Per errore hanno calcolato un reddito 2001/2002 di fr. 28'280.- (allegato no. _).

Da questa somma però sono state dedotte gli alimenti che pago a mia moglie, da quale vivo separato (allegato no. _), come conferma la copia della lettera da parte di __________ che notifica questa somma nella propria tassazione a __________.

Deducendo questi pagamenti il mio reddito diminuisce di fr. 12'000 a fr. 16'220.

Inoltre mi è stato concesso il condono delle tasse, decisione del 11.12.2003 per l'anno 2001/2002. Nella motivazione allegata alla decisione sono chiaramente nominate gli alimenti (allegato no. _).

Per l'anno 2002 mi è stato concesso il sussidio per questo mi è difficile capire come mai questa volta non dovrebbe essere lo stesso; il mio reddito non è per niente cambiato.

Chiedo pertanto di prendere in considerazione la decisione del 2002 è di concedermi il sussidio per non andare a finire in considerevoli problemi finanziari.". (Doc. _)

                                         L'amministrazione si è opposta all'accoglimento del ricorso con osservazioni del 12 novembre 2003 in cui si evidenzia in particolare:

"  per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. Va inoltre rammentato che, sempre secondo la vigente giurisprudenza, l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (cfr. sentenze TCA __________ e __________).

Nel caso di specie, dagli accertamenti effettuati in data 29.10.2003 da parte del nostro Istituto presso l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ in merito alla notifica di tassazione 2001/2002 del ricorrente, è emerso quanto segue:

●    la citata notifica di tassazione è regolarmente cresciuta in giudicato;

●    l'UT __________ non ha accettato la deduzione fiscale degli alimenti a carico del ricorrente, dato che gli stessi vengono detratti direttamente dalla pensione LPP ed alla voce "pensioni della previdenza professionale" l'UT ha di conseguenza tenuto conto dell'ammontare della pensione al netto degli alimenti.

Ritenuto quanto precede, la notifica di tassazione 2001/2002 non può essere considerata "manifestamente errata" e, pertanto, risulta pacificamente applicabile per la definizione del diritto al sussidio per l'anno 2003.

Da rilevare, inoltre, a titolo del tutto abbondanziale, che il ricorrente è stato messo al beneficio del sussidio per l'anno 2002 dal momento che il reddito determinante desunto dalla sua notifica di tassazione 1999/2000 risultava essere inferiore al limite che conferiva il diritto al sussidio." (Doc. _)

                                         All'assicurato è stata offerta la possibilità di prendere posizione in merito e di offrire l'acquisizione di nuove prove.

                                         Il TCA ha acquisito gli incarti delle tassazioni 2001-2002 e 2003 A, ha inoltre accertato presso la Cassa Pensioni __________ le modalità di versamento di pensioni in favore dell'assicurato ricorrente rispettivamente della moglie.

                                         Agli atti sono stati acquisiti gli scritti 26 novembre 2003 di __________ all'assicurato e le risposte della Cassa Pensione agli scritti 1 dicembre 2003 e 23 dicembre 2003 del TCA. La Cassa pensione ha, in particolare, precisato che:

"  Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir mit unserem Schreiben vom 18. Dezember 2003 die Situation bezüglich der Altersrente-Auszahlung an Herrn __________ klar zum Ausdruck gebracht haben. Diesen Sachverhalt können wir anderseits noch erklärend wie folgt darstellen.

Der gesamte Pensionskassenanspruch von Herrn __________ wurde in den Jahren 1999/2000 sowie auch in den Folgejahren bis heute von der __________ Pensionskasse vollumfänglich und ausschliesslich an ihn persönlich ausbezahlt, jeweils monatlich auf sein Postcheckkonto. Es erfolgten seitens der __________ Pensionskasse keinerlei Zahlungen an Dritte, somit auch nicht an Frau __________." (Doc. _)

                                         L'UAM ha potuto esprimersi in merito _ l'11 febbraio 2004 ed il giudice delegato ha interpellato l'ufficio tassazioni competente _).

                                         L'UT, con lettera 9 marzo 2004, ha spiegato che:

"  il funzionario che ha allestito la tassazione 1999-2000, in data 18 gennaio 1999, ha avuto l'informazione telefonica dalla fiduciaria __________ che la ex moglie del Signor __________ riceveva direttamente dalla cassa pensione l'importo di fr. 1'000.- mensili in applicazione di quanto stabilito al pt. 4 della convenzione di separazione firmata dai ex coniugi __________ a __________ in data 8 giugno 1997.

Per questo motivo non è stata accordata la deduzione per gli alimenti ai fini della tassazione 1999-2000 e seguenti." (Doc. _)

                                         A sostegno – ed in ogni caso solo per la tassazione 1997-1998 (v. doc. _) – stata prodotta una annotazione del tassatore. Dal testo dell'accordo di separazione (doc. _Trennungsvereinbarung) risulta che il ricorrente si impegna al versamento di CHF 1'000.- mensili della sua rendita pensionistica, l'accordo non fa cenno a versamenti diretti della Cassa pensioni a __________.

                                         Invitate le parti a prendere posizione in merito l'UAM non si è espresso mentre il ricorrente ha prodotto documenti attestanti il versamento suo – e non di __________– alla moglie separata anche per la tassazione 97-98 (v. doc. _). Egli ha infine prodotto la decisione di tassazione 97-98 da cui si deduce il riconoscimento in deduzione di "Alimenti coniuge divorziato" per CHF 12'000.- (doc. _). Lo scritto 18 marzo 2004 del signor __________ al TCA è stato trasmesso all'UAM (doc. _ e _).

                                         L'amministrazione si è espressa il 23 marzo 2003.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.

                                         Anche per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento della famiglia.

                               2.3.   Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.4.   Nel caso concreto l'assicurato non invoca una diminuzione del reddito conseguito mediante il versamento della pensione e della rendita AVS.

                                         Il reddito risulta, anzi leggermente aumentato come desumibile degli incarti fiscali acquisiti.

                                         A ragione, dunque, l'amministrazione ha fatto riferimento alla decisione di tassazione 2001-2002 che ritiene un reddito imponibile superiore ai limiti fissati dal Consiglio di Stato (cfr. punto 2.2).

                               2.5.   Il ricorrente sostiene che la sua tassazione sia errata e non possa costituire da base per la determinazione del sussidio.

                                         Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata (cfr. STCA 2 giugno __________ in re _).

                                         In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:

"  Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

                                         Gli stessi principi sono stati evocati anche nella sentenza 22 maggio 1997, 36.96.79.

                               2.6.   Nel caso concreto __________ ha ricevuto la decisione di tassazione 2001 – 2002 senza contestarla minimamente. Detta decisione di tassazione non ha ritenuto il versamento da parte dell’assicurato ricorrente alla moglie separata dell’importo di CHF 1’000.- mensili per complessivi CHF 12'000.- in media annua a titolo di alimenti. Anzi l’autorità di tassazione ha considerato che detti CHF 1'000.- mensili siano stati versati, nonostante le attestazioni di ricevuta della signora, direttamente dalla Cassa Pensione __________. Il tutto come all’annotazione del funzionario dell’UT che ha indicato, a mano, sulla dichiarazione fiscale del signor __________ 2001 – 2002, che i CHF 12'000.sono “versati dalla Cassa Pensione direttamente alla ex moglie”. Ora tale circostanza è stata smentita dall’assicurato stesso, dalle attestazioni della ex moglie dell'assicurato e l’istruttoria di causa ha dimostrato come nessun importo pensionistico venga versato direttamente da __________ alla moglie del signor __________. Rettamente, siccome alimenti versati al coniuge separato, l’importo di cui sopra doveva fare l’oggetto di una deduzione ed il conseguente reddito imponibile avrebbe permesso la concessione del sussidio.

                                         Nel caso in esame l'UT ha commesso un errore basandosi verosimilmente su una indicazione imprecisa del fiduciario che si è occupato in precedenza delle tassazioni del ricorrente. Tale errore, riferito comunque alla tassazione 1997-1998 (doc. _), è derivato da una annotazione del funzionario UT sul fax della fiduciaria __________. Nonostante tale annotazione di versamento della pensione "… già dedotti 1'000.- che vengono versati alla ex moglie" la tassazione 1997-1998 riporta correttamente la deduzione di CHF 12'000.- in media annua per alimenti.

                                         Incomprensibilmente per la tassazione 2001-2002 (per gli anni in cui la tassazione di riferimento per la concessione del contributo al pagamento del premio dell'assicurazione malattia è stato il biennio 1999-2000 l'assicurato ha indicato concessione del contributo) l'UT non ha ammesso la deduzione degli alimenti. Come indicato il funzionario dell'UT ha commesso un errore fondandosi verosimilmente su di una vecchia annotazione che comunque non era stata ritenuta per la tassazione cui si riferiva.

                                         Questo errore ha comportato la fissazione di un reddito imponibile manifestamente errato.

                                         __________, la cassa pensione cui il ricorrente è affiliato e dalla quale percepisce la rendita, ha confermato a più riprese l'assenza di suoi versamenti diretti alla signora __________.

                                         L'errore dell'UT è quindi palese ed evidente ed il ricorrente, a causa delle sue precarie condizioni di salute, non ha reagito impugnando la tassazione in discussione. Tale carenza è stata comunque materialmente "ovviata" dal condono di cui è cenno in corso di motivazione.

                                         L'errore non deve però comportare ulteriore disagio al ricorrente in ambito di sussidi ai premi LAMal 2003.

                                         La tassazione di riferimento contiene una posta di CHF 12'000.- in media annua che non è stata ammessa mentre doveva essere ritenuta e correttamente dedotta dal reddito esposto da __________.

                                         Il reddito imponibile si trova quindi maggiorato di CHF 12'000.-.

Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve ritenere l’errore nella tassazione quale errore manifesto.

Non si tratta di verificare una contabilità complessa o di accertare aspetti fiscali specifici e di dettaglio. In casu si tratta di evidenziare come l’assicurato avesse indicato la deduzione degli alimenti e come gli stessi non siano stati ritenuti in maniera erronea da parte dell’UT. L’errore è, come detto, palese e va rettificato. In queste circostanze va ritenuto che il ricorrente avrebbe dunque avuto diritto al sussidio per l’anno in discussione se l’UT avesse considerato la deduzione degli alimenti versati al coniuge nella misura imposta dalla Legge Tributaria allora in vigore.

La decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché determini il diritto al sussidio ed il suo ammontare.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia per l’emanazione di una nuova decisione nel senso delle considerazioni che precedono.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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