Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.11.2003 36.2003.82

17. November 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,960 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.82   ir/tf

Lugano 17 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 21 agosto 2003 emanata da

__________

    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 17 gennaio 2003 __________, 1955, domiciliato a __________ separato e padre di un figlio che vive con la madre, salariato ed al beneficio di un permesso C, ha chiesto l’erogazione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Alla sua domanda __________ ha allegato, oltre al certificato d’assicurazione, il contratto di lavoro che lo lega alla __________ dal 6 giugno 2002 e dove svolge attività di agente di vigilanza con una paga oraria di CHF 22,26 comprensiva della tredicesima mensilità, nonché i fogli paga dei mesi da ottobre 2002 a gennaio 2003.

                                         La domanda di sussidio è stata respinta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con provvedimento del 30 giugno 2003 e l’assicurato, con scritto del 14 luglio successivo, si è aggravato mediante reclamo all’autorità amministrativa rilevando il mantenimento del figlio nato nel 1986 con il versamento di CHF 450.- mensili (cui si aggiungono CHF 100.- per arretrati), somma aumentata dall’agosto 2003 a CHF 600.-. __________ ha inoltre posto in risalto sua precedente malattia che gli ha imposto di ricorrere a prestazioni assistenziali.

                                         Al reclamo __________ ha annesso i conteggi di salario relativi ai mesi da gennaio a giungo 2003 nonché documenti relativi ai suoi contatti con l’Ufficio del sostegno e del reinserimento, ed il verbale di udienza dinanzi al Segretario Assessore della Pretura di __________ sezione _ del 30 giugno 2003.

                                         Con decisione del 21 agosto 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo indicando:

"  Stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del reddito loro in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie quella relativa al biennio fiscale 2001/2002), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 2'601.90 (tenuto conto del suo salario lordo mensile medio calcolato su una base di 160 ore lavorative al mese e comprensivo della tredicesima mensilità e, in deduzione, degli alimenti a suo carico);

osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 2'601.90 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le persone sole, risulta un reddito determinante pari a fr. 23'000.-;" (Doc. _)

                               1.2.   Con il patrocinio dell’avv. __________ __________ si è aggravato a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni postulando l’annullamento della decisione su reclamo indicando di versare in una situazione economica molto difficile con l’evidenza che il contributo alimentare per il figlio assomma a CHF 600.- e che sono in corso nei suoi confronti delle procedure esecutive.

                                         All’accoglimento dell’impugnativa si oppone l’amministrazione con il rilievo che, applicando l’art. 67 litt. m) RegLCAMal, il salario lordo del ricorrente, dedotti gli importi dovuti per il mantenimento del figlio, compresi gli arretrati, si riduce a CHF 31'222,80 pari cioè a CHF 2'601,90 mensili che, convertiti a mano delle apposite tabelle, porta ad un reddito imponibile superiore al limite fissato con decreto del Consiglio di Stato per la concessione del sussidio.

                                         Al ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare delle ulteriori osservazioni al ricorso e di chiedere l’assunzione di ulteriori prove.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003, come pure per il prossimo 2004 (cfr. DE concernete le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattia per l'anno 2004, del 12 novembre 2003) il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002.

                                         Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie. Gli stessi limiti che il Consiglio di Stato ha ritenuto per il 2004 (DE 12 novembre 2003 citato).

                                         Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.3.   Nella presente procedura appare necessario procedere all'accertamento del reddito, come eseguito dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, alla luce della mutata situazione finanziaria del ricorrente, trova quindi applicazione l’art. 67 litt. m) RLCMal, stante una diminuzione del reddito importante. Quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento l’amministrazione deve poi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti iI reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

                                         Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia è partito dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire é quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo". Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

                               2.4.   Va ancora ricordato come giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:

                                         i coniugi con o senza figli

                                         i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;

                                         il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.

                                         L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni. Nel caso concreto il ricorrente va ritenuto, quindi, persona sola.

                               2.5.   Nel caso concreto __________ va considerato quale persona sola, infatti il figlio minorenne avuto dalla moglie e convivente con la stessa (cfr. doc. _ prodotto con il reclamo all’amministrazione a pag. 2) non può essere considerato come costituente una famiglia con il padre. Nell’impugnativa __________ non contesta minimamente il conteggio eseguito dall’amministrazione relativo al reddito lordo conseguito. D’altra parte detto reddito è direttamente e facilmente desumibile dalla documentazione allegata dall’assicurato personalmente al reclamo, mentre non può essere ritenuta la documentazione attestante l’esistenza di una situazione di debiti con esecuzioni in corso nei confronti di __________ prodotta con il ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. A ragione infatti l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia rammenta come questo TCA in una sentenza recente del 19 settembre 2003 __________ ha ribadito che possono essere dedotte dal reddito lordo unicamente voci che sono ammesse come deducibili in ambito fiscale. In casu unicamente sono stati ritenuti gli alimenti versati al figlio, compresi gli arretrati. L’amministrazione ha considerato il versamento di CHF 600.- a partire dal 1 agosto 2003, dato come tale non contestato dal ricorrente e deducibile dal verbale 30 giugno 2003 rispettivamente dall’ulteriore documentazione prodotta dallo stesso ricorrente. Il dato relativo al salario orario è stato correttamente calcolato dall’amministrazione che non ha ritenuto l’indennizzo vacanze ed ha invece considerato un monte ore mensile di 160 per i 12 mesi dell’anno, le vacanze non essendo ritenute siccome dedotte dalla paga oraria. Il calcolo eseguito appare quindi corretto, risponde alla documentazione prodotta agli atti ed è completo. Il reddito lordo su base annua dell’assicurato assomma a CHF 38'572,80 da cui sono stati dedotti – sempre su base annua – gli importi degli alimenti del 2003, ossia per 7 mesi CHF 450.- e successivamente CHF 600.- cui sono stati aggiunti CHF 100.- mensili quali alimenti arretrati, per un totale di CHF 7'350.-. L’importo disponibile in favore dell’assicurato è stato quindi cifrato in CHF 31'222,80 che, suddiviso per 12, ha dato un reddito lordo mensile di CHF 2'601,90. Questo importo, convertito secondo le tabelle, dà un reddito di oltre CHF 22'800.-, importo, purtroppo, superiore ai limiti fissati per Decreto dal Consiglio di Stato per la concessione del sussidio.

                               2.6.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto, senza carico di tasse e spese, e confermata la decisione dell’amministrazione, riservata comunque l’emanazione di eventuale decisione di tassazione intermedia che indicasse parametri più favorevoli all’assicurato, in questo caso a __________ sarebbe possibile domandare la revisione del sussidio. Infatti, a norma dell’art. 48 Reg.LCAMal gli assicurati possono presentare in ogni momento una domanda di revisione del sussidio, in particolare a seguito di una decisione di tassazione intermedia o di inizio di assoggettamento o se dati gli estremi dell'art. 67 RegLCAMal. Visto l’esito dell’impugnativa non si giustifica l’attribuzione di ripetibili in questa sede. Neppure può essere concessa all’assicurato l’assistenza giudiziaria. Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552).

Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale la nuova Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Il 30 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag; cfr. Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 30 luglio 2002 n. 30/2002, pag. 213) che si applica alle domande di assistenza giudiziaria ed alle procedure per la designazione del patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1 Lag relativo alle disposizioni finali e transitorie).

L'art. 14 Lag ha posto le seguenti basi:

"  L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esisto favorevole;

b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta. (cpv. 1)

L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari." (cpv. 2)

Tali principi erano già stati evidenziati dalla giurisprudenza federale, secondo cui i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (RUMO-JUNGO, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 121 I 323 consid. 2a; DTF 120 Ia 15 consid. 3a; DTF 120 Ia 181 consid. 3a; DTF 124 I 1 consid. 2a pag. 2; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4b pag. 31; SVR 1998 IV Nr. 13 consid. 6b pag. 47; STCA del 23 marzo 1998 nella causa I., Inc. n. 38.1997.00323).

In virtù della citata norma cantonale Lag, questo Tribunale ritiene che la relativa giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sviluppata recentemente in merito alla concessione dell’assistenza giudiziaria debba rimanere valida ed essere estesa al disposto dell'art. 14 Lag.

Nel caso concreto può rimanere aperta la questione a sapere se effettivamente __________ si trovi in stato di indigenza poiché palesemente non sono date le altre due condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria. Infatti la fattispecie in esame non presentava difficoltà giuridiche o per l’accertamento del fatto tali da imporre il patrocinio di un avvocato. D’altra parte è circostanza nota, siccome ancorata nella LPrTCA, che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni accerta d’ufficio i fatti rilevanti ed applica d’ufficio il diritto. Nel caso di specie quindi il patrocinio da parte di un legale non appariva necessario. Va rilevato come il ricorso, composto da una sola pagina in cui si ribadiscono circostante già evocate in sede di reclamo, non contesta i fatti ritenuti in sede di decisione amministrativa e non evoca elementi di diritto diversi da quelli ritenuti dall’amministrazione. All’impugnativa non sono neppure stati annessi documenti di rilievo. D’altro canto l’esito del ricorso, alla luce dell’assenza di elementi di fatto diversi da quelli evocati nella decisione amministrativa impugnata e vista l’assenza di contestazioni di diritto da parte dell’assicurato, appariva privo della possibilità di un esito favorevole sin dall’inizio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 4.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2003.82 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.11.2003 36.2003.82 — Swissrulings