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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2003 36.2003.69

8. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·398 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.69   IR/sc

Lugano 8 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2003 di

__________

contro  

la decisione del 26 giugno 2003 emanata da

__________

    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ ha chiesto la concessione di un sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2003, domanda accolta nella misura in cui il diritto al sussidio è stato riconosciuto in favore del secondo figlio “ed ogni figlio successivo”.

                                   2.   L’amministrazione ha respinto il reclamo dell’assicurato tendente all’ottenimento di un sussidio più ampio, ritenendo un reddito determinante di CHF 37'000.- dopo conversione di un reddito lordo diminuito se raffrontato ai dati fiscali di riferimento. __________ ha impugnato quella decisione, datata 26 giugno 2003, con ricorso 12 agosto 2003.

Il giudice delegato ha chiesto l’emendamento del ricorso siccome non rispondente ai precetti della procedura applicabile. Il 20 agosto i signori __________ hanno precisato l’impugnativa, indicando di rientrare nei limiti di concessione del sussidio per la famiglia ed hanno chiesto la concessione del sussidio.

Nell’impugnativa i ricorrenti evidenziano l’emanazione della decisione di tassazione intermedia da cui emerge un reddito imponibile di CHF 29'505.-, inferiore al reddito oggetto della conversione secondo le tabelle ritenuto dall’amministrazione.

                                   3.   In sede di risposta di causa del 27 agosto 2003 l’amministrazione ha prodotto uno scritto 26 agosto 2003 destinato all’assicurato con cui l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha deciso di annullare la decisione impugnata e di concedere il sussidio. I preposti funzionari hanno rinviato nel tempo ad altra decisione amministrativa la fissazione del sussidio stesso. Con scritto 27 agosto 2003 l’amministrazione ha chiesto lo stralcio della procedura.

                                   4.   Invitato ad esprimersi in merito il ricorrente è rimasto silente e non ha indicato motivi per mantenere in essere la procedura che può pertanto essere stralciata dai ruoli, senza conseguenze di tasse e spese e senza concessione di ripetibili, siccome divenuta priva d'oggetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non vengono percepite tasse e spese – che rimangono a carico dello Stato - e non vengono attribuite ripetibili.                                 

                                 3.-   Intimazione alle parti. La presente decisione è definitiva.

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

36.2003.69 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2003 36.2003.69 — Swissrulings