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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2003 36.2003.68

6. November 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,271 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.68   IR/tf

Lugano 6 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso 18/20 agosto 2003 formulato da

__________

contro la  

__________

                                         in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                               1.1.   Con atto del 18 agosto 2003 __________, si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni segnalando l'esistenza di una procedura esecutiva in corso nei suoi confronti (PE __________) e la mancata trasmissione – da parte dell'assicuratore – dello scritto "30.04.03 il quale rigettava la mia opposizione all'esecuzione". Con decreto 20 agosto 2003 il giudice delegato ha ordinato al ricorrente – per evitare declaratoria di irricevibilità – il completamento del ricorso secondo i canoni della procedura applicabile. __________ ha provveduto in merito con scritto del 29 agosto 2003 in cui ha precisato:

"  A più riprese provai a prendere contatto la C.M. per avere chiarimenti, con l'esito unico di venire invitato, da una voce di segreteria telefonica, a richiamare più tardi poiché tutte le linee occupate.

Riuscii lo stesso a raggiungere l'incaricato dell'ufficio di __________ e, apparentemente, a risolvere il problema del (presunto) mancato pagamento.

Se dalla C.M. di __________ il caso era quasi chiarito, da __________ parti un precetto esecutivo. Feci opposizione.

Da un silenzio che durava da ca. 4 mesi, in data 4 agosto ricevetti un avviso di pignoramento relativo al precetto.

Per avere chiarimenti, mi rivolsi all'ufficio esecuzioni e fallimenti, dal mio incarto ricevetti copia del rigetto d'opposizione e consigliato a rivolgermi al tribunale delle assicurazioni.

Spiegati al funzionario che mai ricevetti il rigetto d'opposizione e che la copia in mio possesso mi fu data dall'UEF, quest'ultimo mi disse di scrivere alla vostra attenzione una breve descrizione dei fatti allegando la corrispondenza in mio possesso." (doc. _)

                                         Al ricorso il signor __________ ha allegato un suo scritto 28 febbraio 2003 diretto alla __________ da cui si desume che:

"  Ricevo, da parte vostra, un precetto esecutivo per un importo di CHF 77.- più spese (Ho fatto opposizione).

In realtà non ne sono sorpreso.

Forse è una mia sensazione, ma la vostra gestione della clientela è lacunosa.

Malgrado io abbia un ordine di versamento permanente per l'ammontare del premio mensile presso la mia banca, ricevo, con una frequenza abbastanza importante, dei solleciti di pagamento per non meglio precisati premi o compensazioni. Apparentemente dei costi a fronte di nulla. (…)

E' mio diritto sapere che cosa generi questi costi e soprattutto in dettaglio (la dicitura che appare nel richiamo non giustifica assolutamente nulla).

Chiedo, dunque, di volermi indicare minuziosamente cosa ha generato l'importo di CHF 77.-." (doc. _)

                                         Nello scritto 18 febbraio 2003 il signor __________ aveva già chiesto informazioni in merito alle pretese dell'assicuratore.

                                         In uno con l’impugnativa 20 agosto 2003 l'assicurato aveva invece prodotto copia – indicata come ricevuta dall'Ufficio esecuzioni di __________– di una decisione 30 aprile 2003 che si vuole mandata per raccomandata (LSI) all'indirizzo di __________ del signor __________ (che indica quale suo indirizzo __________ sull'atto di ricorso).

                               1.2.   Alla luce del ricorso e degli allegati il giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha acquisito – presso l'UE di __________– l'incarto completo relativo al PE __________ contenente copia della decisione 30 aprile 2003 con timbro di cresciuta in giudicato, la domanda di proseguire l'esecuzione, copia di un avviso di pignoramento previsto per il 1° ottobre 2003 nel corso del pomeriggio.

                                         Negli atti dell'UE è contenuta copia di uno scritto destinato al signor __________ datato 22 agosto 2003 del seguente tenore:

"  In data 10/17.6.2003 ci è pervenuta una domanda di proseguire l'esecuzione sopraindicata, unitamente alla relativa sentenza di rigetto dell'opposizione, pronunciata il 30.04.2003 dal __________.

Vi è pertanto impartito un termine di 10 giorni per opporre eventuali eccezioni, giusta l'art. 81 cpv. 2 LEF, che recita quanto segue:

"Se la sentenza esecutiva è stata pronunciata in un altro Cantone, l'escusso può inoltre eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato." " (doc. _)

                               1.3.   Copia del ricorso 20 agosto 2003 e dell'atto emendato sono stati trasmessi alla __________ per la risposta di causa e per le osservazioni sulle possibili misure provvisionali con ordinanza 2 settembre 2003. Il giudice delegato ha emanato, il 18 settembre 2003, un decreto con cui ha ordinato:

"  … d'ufficio, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. E' fatto divieto all'UE __________ di procedere alla prosecuzione dell'esecuzione __________.”

                                         __________ ha quindi fatto pervenire al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in data 9 ottobre 2003, le osservazioni al ricorso con cui ha ricordato di avere tolto l’opposizione al PE no. __________ dell’UE di __________ con decisione formale del 30 aprile 2003 intimata a mezzo lettera raccomandata al ricorrente come comprovato dal documento 2, cioè dalla lista degli invii raccomandati (LSI). __________ ha prodotto attestazione relativa al mancato ritiro dell’invio raccomandato da parte dell’assicurato, invio recapitato al medesimo indirizzo cui sono stati trasmessi gli scritti dell’UE di __________ (doc. _ lettera UE/__________ 22 agosto 2003; doc. _ Avviso di pignoramento; doc. _ lettere dello stesso ricorrente all’assicuratore del 28 febbraio e 18 febbraio 2003).

                                         Al ricorrente è stata offerta la possibilità di prendere posizione in merito alla risposta di causa e di formulare la richiesta di assunzione di nuove prove (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1 gennaio 2003 è entrata in vigore la nuova Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA qui di seguito) le cui norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché, da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti, nel caso concreto da situarsi alla fine del 2002 (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali invece, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione secondo la LPGA, che si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali ad eccezione della previdenza professionale. La LAMal conosceva comunque già in precedenza la procedura d’opposizione (art. 80 e segg. LAMal).

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                                         Avverso le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                               2.3.   Secondo la LAMal nel suo tenore valido sino alla fine del 2002 in materia di assicurazione malattia il legislatore aveva regolamentato la materia agli artt. 80 e segg. LAMal. Secondo la vecchia legge, giusta l'art. 80 LAMal, se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore doveva motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 85 erano, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistavano forza di cosa giudicata. Questo era dunque, l'iter procedurale posto in essere dalla vecchia LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore.

                                         I rapporti fra le parti iniziavano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o autonoma decisione dell'assicuratore) e proseguivano, poi, in caso di disaccordo, con l'emanazione di una decisione formale, con l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su opposizione cui poteva fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art. 86 LAMal.

L'art. 86 cpv. 2 v.LAMal prevedeva che l'interessato potesse presentare ricorso se la Cassa malati non emanava, come detto, la decisione su opposizione. Si trattava di un ricorso per denegata giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p. 171). La legge fissava, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esisteva per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2 alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione speciale, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non andava invece applicato per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 v.LAMal (DTF 125 V 189). Era dato in particolare ritardo ingiustificato se:

"  l'autorità differisce la pronuncia della decisione al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza citata). Nella sentenza citata il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile 1999 in re G.T)." (cfr. STCA inedita 2 maggio 2003 36.2003.15 in re H.)

                                         In sostanza la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su opposizione.

                                         Con la nuova LPGA il legislatore non ha voluto mantenere il termine di 30 giorni per l'emanazione della decisione formale dalla richiesta da parte dell'assicurato. Tale abolizione impone oggi di valutare il tempo trascorso dalla richiesta di emanazione della decisione formale sino al momento in cui l'assicurato si aggrava al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni secondo i parametri ritenuti dal Tribunale Federale per ammettere una ritardata giustizia, ossia quegli stessi parametri più sopra rammentati e che valevano, secondo la precedente regolamentazione, esclusivamente per l'emanazione della decisione su opposizione.

                                         Il Tribunale deve quindi valutare l'ampiezza, la difficoltà della causa, così come il comportamento dell'assicurato.

                               2.4.   Nel caso concreto il ricorrente ha lamentato la prosecuzione di un’esecuzione nei suoi confronti senza l’emanazione di una decisione formale, e quindi un ritardo ingiustificato da parte dell’amministrazione. Dal canto suo __________ indica l’emanazione di formale decisione a sostegno della prosecuzione dell’esecuzione avviata nei confronti dell’assicurato. Non va dimenticato che l’assicuratore reclama all’assicurato il pagamento di premi. L’amministrazione ha indicato di avere emanato una decisione formale il 30 aprile 2003 ed ha prodotto la documentazione atta a dimostrare l’intimazione della stessa, per mezzo di scritto raccomandato, all’indirizzo dell’assicurato noto a quel momento ed utilizzato sia dallo stesso assicurato che dall’UE per la notifica dei suoi atti, apparentemente ricevuti dal signor __________. Il termine di ricorso di 30 giorni per impugnare la decisione del 30 aprile / 1 maggio 2003 iniziava a decorrere il giorno successivo alla notificazione della decisione amministrativa (cfr. anche art. 20 cpv. 1 legge federale sulla procedura amministrativa, PA). Se l’ultimo giorno del termine per l’impugnativa è un sabato, il termine viene riportato e scade il primo giorno feriale seguente (cfr. anche art. 20 cpv. 3 LPA) mentre se il termine è spirato infruttuoso il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12, pag. 373).

                                         Non va omesso di rammentare come un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. Condizioni generali della posta "servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione di gennaio 2001; in questo senso anche TCA 36.2000.119 del 16 marzo 2001 in re L.).

                                         Questa modalità di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione avrebbe potuto  realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

                                         La decisione viene reputata notificata a partire dal momento in cui entra nella sfera di dominio del destinatario. Irrilevante é, invece, la questione a sapere se il destinatario abbia effettivamente avuto la decisione fra le sue mani o se egli abbia o meno preso conoscenza del suo contenuto: la notifica di una decisione é, infatti, un atto giuridico che necessita una ricezione e non un'accettazione (Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 268ss, 286; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 875ss; DTF 103 V 63; RCC 1978 p. 63; DTF 115 Ia 12; RCC 1984 p. 128 consid. 2).

                                         La nuova LPGA non regola, nella sostanza, differentemente la materia nelle sue disposizioni che così recitano:

"  Art. 38 Computo e sospensione dei termini

1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato.

3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

(…)

Art. 39 Osservanza dei termini

1 Le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.

Art. 40 Proroga dei termini e conseguenze dell’inosservanza

1 Il termine legale non può essere prorogato.

(…)

Art. 41 Restituzione per inosservanza

1 Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.

2 Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso decorre dalla notifica della decisione."

                               2.5.   Nel caso concreto __________ ha comprovato sufficientemente l’emanazione di una decisione con cui ha fissato l’obbligo dell’assicurato di versare il premio per il mese di ottobre, premio dell’assicurazione obbligatoria, oltre a spese nel cui merito non è possibile a questo giudice entrare visto l'oggetto del contendere.

                                         In concreto è comprovata l’intimazione della decisione mediante invio raccomandato no. __________ del 1 maggio 2003 con consegna all’Ufficio postale di __________, l’invio è contenuto in una busta recante esternamente il nome della __________, incaricata dalla __________ per l’incasso, e risulta ritornato all’assicuratore, e per esso al mittente, con la stampigliatura di mancato ritiro, il ritorno dell’invio è avvenuto il 13 maggio 2003.

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza del TF, la prova che una decisione è stata notificata incombe all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, pag. 61). Nel caso in cui la circostanza della ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella dell'assicurato (DTF 103 V 66). Infatti se l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7, STCA 17 agosto 1993 nella causa G.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht- sprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284).

                                         L’assicuratore ha portato la prova che gli incombeva per cui va ritenuto, in concreto, come l’assicurato non abbia tempestivamente contestato il provvedimento avendolo ricevuto – al più tardi – al termine della settimana di deposito. Il termine di impugnativa scadeva, al più tardi, nel corso della prima metà di giugno 2003. Se ne conclude che la decisione della Cassa Malati __________ è divenuta definitiva e sorregge adeguatamente la procedura d’incasso avviata con il PE citato. Il ricorso per denegata giustizia va allora respinto senza carico di tassa di giustizia e spese al ricorrente e senza attribuzione di ripetibili. La misura provvisionale adottata il 18 settembre 2003 va revocata con comunicazione all'UE di __________ ed alla CEF in sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   E' revocato l'effetto sospensivo concesso con decreto 18 settembre 2003.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 4.-   Intimazione a __________, alla __________, all'UE __________ ed alla CEF, sede, che ha ricevuto copia del ricorso 20 agosto 2003 come evidenziato dall'intestazione dello stesso.

                                         Gli interessati possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                    Fabio Zocchetti

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