Raccomandata
Incarto n. 36.2003.4 IR/cd
Lugano 27 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 14 gennaio 2003 interposto da
__________
rappr. da: __________, __________
contro
la decisione del 13 gennaio 2003 emanata da
Cassa malati __________ in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto,
in fatto ed in diritto
1. Con atto intestato “Opposizione” e redatto per la ricorrente dal giurista collaboratore dell’__________, __________ si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni esprimendo la sua sorpresa in relazione ad una decisione emessa dalla Cassa Malati __________ ed in particolare per i rimedi di diritto in essa indicati.
In effetti __________ ha emanato, il 13 gennaio 2003, una decisione formale in materia di sue prestazioni per incapacità lavorativa dell’assicurata, richiamando l’art. 80 LAMal ed indicando l’applicabilità della medesima legge nonché la facoltà di opporsi a sua decisione presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
Con lo scritto 14 gennaio 2003 intestato “Opposizione” e trasmesso all’assicuratore con copia al TCA, la signora __________, per il tramite dell’__________, ha rilevato come:
"(…)
Conformemente all'art. 85, cpv. 1 della LAMal, l'opposizione deve
essere inoltrata presso l'assicuratore che ha notificato la decisione e
non presso il TCA, come da voi erroneamente indicato.
Visti i due mesi trascorsi prima dell'emissione della decisione, vi
invitiamo a procedere al più presto.
Inoltriamo, comunque, anche copia per conoscenza della decisione e
dell'opposizione al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, al fine di
essere avvertiti, nell'ipotesi in cui fossimo noi incappati in un errore
procedurale." (cfr. doc. _)
La signora __________ è quindi entrata nel merito della decisione amministrativa non condivisa.
2. Con scritto del 16 gennaio 2003 __________ ha trasmesso direttamente all’__________ una nuova decisione relativa al caso recante i rimedi di diritto corretti. La rappresentante dell’assicurata ha trasmesso a questo TCA copia della decisione di cui si tratta con scritto in cui si legge che:
“… la causa proseguirà presso il vostro lodevole Tribunale una volta emessa la decisione su opposizione da parte della __________ naturalmente se non rettificherà la sua posizione in merito”.
3. Giusta l'art 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
Questo è l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore. I rapporti fra le parti iniziano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguono, poi, in caso di disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su opposizione cui può fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art 86 LAMal.
4. In concreto la __________ ha emanato, il 13 gennaio 2003, una decisione formale in cui ha indicato quale rimedio di diritto l'opposizione al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, e ciò in maniera erronea.
L’assicurata si è quindi rivolta all’amministrazione direttamente ed a questo TCA. __________ ha emanato una nuova decisione il 16 gennaio 2003 indicando, correttamente, i rimedi di diritto. La rappresentante della signora __________ ha inoltre rammentato che tale nuova decisione è stata “già contestata”.
Alla luce di quanto precede il ricorso appariva quindi irricevibile in questa sede ed è comunque divenuto privo d’oggetto per l’emanazione della nuova decisione da parte dell’amministrazione. Di conseguenza la procedura di ricorso può essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici