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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2004 36.2003.119

10. Februar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,464 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.119   ir/tf

Lugano 10 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2003 di

__________

contro  

__________

rappr. da: __________     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

osservato

                                         in fatto ed in diritto

                                     -   che, come evocato con il decreto relativo alle misure provvisionali intimato alle parti in data 28 gennaio 2004 e concernente la fattispecie qui in discussione, con ricorso 20/22 dicembre 2003 __________ si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni segnalando i seguenti fatti:

"  1.   In data dell'11 settembre 2003, ho ricevuto un precetto esecutivo,

n° __________ domandato dalla __________, per un importo di Fr. 627.90 più interessi e spese.

2.   Ho fatto immediatamente opposizione al precetto all'atto della notifica.

3.   La __________ non mi ha mai risposto a proposito della mia opposizione al precetto esecutivo.

4.   In data del 5 dicembre 2003, l'Ufficio di Esecuzione mi ha indirizzato una lettera raccomandata. Questa lettera porta il timbro del 10 dicembre 2003 della posta del mio domicilio di __________. Ho ricevuto questa lettera il 12 dicembre 2003. In allegato, c'è una copia della lettera di decisione della __________ del 13 ottobre 2003.

5.   Le lettera dell'Ufficio d'Esecuzione mi informa, che ha ricevuto la domanda di proseguire l'esecuzione da parte della __________ sulla base della loro decisione di rigetto dell'opposizione del 13 ottobre 2003 e che posso fare eccezione contro la decisone della __________ secondo LEF 81, cpv. 2.

6.   Questa lettera della __________ del 13 ottobre 2003 non ho mai visto.

Infatti copia della lettera, non è precisato per raccomandata. Infatti non c'è nessuna prova che questa lettera mi sia mai stata spedita.

7.   Di conseguenza, il termine legale di 30 giorni precisato nella lettera, non è cominciato ancora.

8.   Per contro, se la ricezione della copia della lettera di decisione della __________ del 13 ottobre 2003 spedita dall'Ufficio di Esecuzione di __________ vale una intimazione per la __________, il termine legale di risposta è cominciato alla ricezione per me il 12 dicembre 2003 e posso ancora rispondere fino al 12 gennaio 2004. Per eliminare una incertezza, rispondo già oggi.

9.   Nei due casi, la __________ non può domandare la continuazione del precetto, o almeno non ancora.

10. L'Ufficio di Esecuzione di __________ ha certamente ragione di

  informarmi che posso fare eccezione nel senso indicato da loro.

  Infatti, non sono mai stato citato o rappresentato. Rispondo in

  questo senso all'Ufficio di Esecuzione di __________ oggi.

11. In ogni caso, quando una cassa malati prende una decisone, è

  obbligata a fornire la motivazione della decisione. La __________ non          lo ha fatto.

(…)

Tutto ciò premesso chiedo che la __________ sia obbligata a documentare il suo credito che è da me in ogni caso totalmente contestato.

Proceda ad emanare le decisioni formali richieste, che devono essere dovutamente motivate.

(…)”

                                     -   che il giorno della ricevuta dell’impugnativa il giudice delegato ha chiesto all'UE di __________ l'incarto originale relativo all'esecuzione __________, l'autorità d’esecuzione ha quindi trasmesso:

                                         a) comunicazione UE __________ 5.12.2003 (doc. _)

                                         b) domanda di proseguimento dell'esecuzione di __________ del

                                               27.11.2003 (doc. _)

                                         c)   attestazione di crescita in giudicato __________ 27.11.2003 (doc.                                          _)

                                         d)  copia della "decisione di eliminazione dell'opposizione" 13.10.2003 (doc. _)

                                     -   che il 23 dicembre 2003 il ricorso è stato intimato ad __________ con invito a presentare risposta di causa nel termine di legge, oltre che con termine scadente il 14 gennaio 2004 per la presentazione di osservazioni in merito alle richieste misure provvisionali;

                                     -   che va rilevato come __________ non abbia preso posizione né in merito all'effetto sospensivo né nel merito del gravame;

                                     -   che il ricorrente sostiene nella sostanza di non avere mai ricevuto, prima della trasmissione tramite l’Ufficio Esecuzioni di __________, copia della decisione dell’ottobre 2003, con cui l’opposizione interposta al PE __________è stata tolta dall’amministrazione;

                                     -   che in sostanza __________ chiede che sia accertata l’omissione della __________ e quindi sancita la denegata giustizia della Cassa Malattia che non disporrebbe del titolo per procedere alla prosecuzione dell’esecuzione citata;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                     -   che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMal. In virtù della LPGA da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

                                     -   che ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione secondo la LPGA, che si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali ad eccezione della previdenza professionale. La LAMal conosceva comunque già in precedenza la procedura d’opposizione (art. 80 e segg. LAMal). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;

                                     -   che avverso le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

                                     -   che l’assicuratore malattia ha la facoltà di procedere all’incasso di proprie pretese emanando preventivamente una decisione formale con cui accerta l’esistenza di un suo credito per premi e/o partecipazioni, l’assicuratore può – a fronte della sua decisione cresciuta in giudicato – procedere a far spiccare un precetto esecutivo per l’incasso di quanto dovuto. D’altra parte è pure possibile all’amministrazione procedere mediante la richiesta di emanazione di un precetto esecutivo prima della decisione formale soggetta ad impugnativa. A fronte dell’opposizione dell’assicurato al PE all’amministrazione sarà possibile emanare una decisione formale di rigetto dell’opposizione e di accertamento del proprio credito, come indicato soggetta ad impugnativa dapprima mediante opposizione e quindi, semmai, mediante impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente in caso di emanazione di una decisione su opposizione;

                                     -   che va rammentato, più in generale, che per l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione. L'art. 80 cpv. 1 LEF prevede che se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Per il cpv. 2 sono parificati alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (cifra 1), le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie (cifra 2) e, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (cifra 3). Per l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

                                         Con una sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78, il TFA ha affermato:

"  (….)

En cas d'opposition, à défaut d'une décision passée en force, la voie de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art. 82ss LP), avec la possibilité d'une action en libération de dette en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Or le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, juge ordinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance maladie, dans la plupart des cas." (sottolineatura del redattore)

                                         Il 2 luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:

"  (….)

Il n'y alors aucun motif de dénier aux autorités ou tribunaux administratifs, appelés à statuer sur le fond ensuite de l'opposition, les compétences qui sont reconnues au juge civil saisi de l'action en reconnaisance de dette. La lettre même de l'art. 79 LP, si elle paraît viser en premier lieu la juridiction civile, n'interdit pas d'y assimiler les voies de la procédure administrative. (…) De telles solutions ne sont nullement incompatibles avec le système de la loi. Elles apparaissent au contraire indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une époque où l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin de régler de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite ou la faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des prononcés administratifs aux jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur opposition à la poursuite, se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi l'impose quand ces titres sont antérieur au commandement de payer (art. 80 al. 2 LP)." (sottolineatura del redattore)

                                         Il 23 febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:

"  (…)

a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle relative à la dette du débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à suivre est celle de la mainlevée provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec possibilité d'intenter une action en libération de dette en la forme ordinarie (art. 83 al. 2 LP). Le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, qui est le juge odinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance-maladie, dans la plupart des cas tout au moins (ATF 99 V 79 consid. a). Cette procédure n'entre toutefois pas en ligne de compte ici, dès lors qu'il existe une décision formelle de la caisse intimée.

b) Dans un arrêt récent, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, a fait reconnaitre ses droits par voie de procédure ordinaire (art. 79 LP) peut requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; qu'il en va de même lorsque la décision rendue d'après l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal administratif de la Confédération ou du canton du for de la poursuite, dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire à leurs décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie, personne morale de droit public, peut rendre à l'égard de ses assurés des décisions exécutoires en vertu tant du droit cantonal que du droit fédéral; qu'enfin, si une telle décision lève formellement l'opposition à la poursuite et qu'elle soit entrée en force, l'office doit continuer la poursuite sur simple rèquisition (ATF 107 III 60).

Cette jurisprudence se distingue de la cause Chollet jugée le 18 mars 1968, où la Cour des céans relève que la décision de la caisse-maladie devenue définitive et exécutoire permet d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La procédure du tribunal fédéral est plus directe et est applicable dans la mesure où le dispositif du prononcé administratif se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé. Si tel n'est pas le cas, mais dans cette hypothèse seulement, le créancier doit solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite (ATF 107 III 60).

c) Une voie couramment utilisés dans la pratique est celle de la poursuite préalable à la décision, cette dernière étant la conséquence de l'opposition au commandement de payer. Cela conduit la caisse à rendre une décision qui sera définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est contestée, soit parce qu'elle aura été confirmée en tout ou partie par le juge des assurances sociales (…)."

                                     -   che alla luce di quanto sopra esposto, come detto in precedenza, emerge che il giudice delle assicurazioni sociali può rigettare l'opposizione, di regola, solo quando deve statuire anche nel merito della questione. Ciò avviene nell'ambito della procedura prevista dall'art. 79 LEF, laddove, prima di avviare la procedura, la Cassa ha fatto spiccare il precetto esecutivo.

                                         Il giudice amministrativo non è invece competente quando si tratta di rigettare definitivamente l'opposizione sulla base dell'art. 80 LEF, ossia sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.

                                     -   che nel caso concreto l’amministrazione ha fatto spiccare il 9 settembre 2003 il PE __________ nei confronti di __________ che vi ha interposto opposizione. __________ avrebbe quindi deciso il rigetto dell’opposizione mediante decisione di accertamento dell’esistenza del proprio credito, che nel PE viene indicato come conseguente a “Fatture dal 06.04.2003 al 15.06.2003 LAMal” oltre a costi del creditore ed a quota per perdita di mora. La decisione di rigetto dell’opposizione e di accertamento del credito recante data 13 ottobre 2003, oltre che essere particolarmente sommaria, lacunosa ed incomprensibile non solo da un profilo linguistico ma anche nei contenuti, non reca l’indicazione di sua trasmissione per invio raccomandato. Detta decisione reca la dicitura “credito di base” di CHF 627,90 oltre a “Totale costi creditore” per CHF 40.-, altre poste quali costi esecutivi (CHF 50.-) e “Quota per perdita di mora” (o forse interessi moratori?) CHF 20.-, dedotto un pagamento di CHF 466.-. La decisione rammenta solo che il preteso debitore non avrebbe pagato gli importi elencati (ma il credito di base è dovuto a cosa? Premi? Partecipazioni?), rammenta l’inoltro di solleciti (ma quali, in quale data?) ed indica la domanda d’esecuzione (possibile che la stessa non abbia un numero ed una data?) cui si sarebbe opposto l’assicurato “temporaneamente”. Per tale motivo la decisione viene emessa per “eliminare” l’opposizione fatta all’esecuzione __________.

                                         Senza volere entrare nel merito della decisione, in particolare della sufficienza dei suoi contenuti, va rammentato come __________ non ha prodotto alcunché a questo Tribunale. Invitata a prendere posizione sia sulla richiesta di provvedimenti cautelari, sia nel merito del ricorso per denegata giustizia con la critica precisa di mancata intimazione della decisione, l’assicuratore – una grande amministrazione dettagliatamente strutturata e confrontata con un apparentemente semplice incasso di un credito (non meglio specificato) - non ha beneficiato il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di una presa di posizione e della trasmissione di documenti attestanti la notifica della decisione amministrativa 13 ottobre 2003. L'art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni prevede esplicitamente che all'atto di risposta debbono essere allegati tutti i documenti. L'assenza di una risposta e l'assenza di reazione alla ricevuta del decreto di provvedimenti cautelari permette di ritenere – da parte di __________– l'assenza di documentazione attestante il suo buon diritto senza che il giudice debba ulteriormente sollecitare la grande amministrazione – che ha centralizzato i suoi servizi di incasso presso il Centro di __________, attrezzato e dotato del personale più competente;

                                     -   che nell’ambito dell’assicurazione malattia non va dimenticato come il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non é, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.).

                                         Nel senso sopra esposto il TFA si è espresso nella sentenza citata del 18 settembre 2001:

"  Ainsi que l'a maintes fois exprimé le Tribunal fédéral des assurances,

dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 208 consid. 6b). En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (dans l'assurance-accidents : art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). "

                                         Il Tribunale Federale ha inoltre rammentato che il principio inquisitorio non supplisce l'onere probatorio e la conseguenza della mancata prova di un fatto. In particolare, nella sentenza citata, il TFA così si è espresso:

"  Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 con- sid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284)."

                                         Principio ulteriormente ribadito in una recente sentenza cantonale urana (Obergericht Uri, Verwaltungsrechtliche Abteilung, sentenza 3 giugno 2000, in SVR 2001 KV 50 pag. 145).

                                     -   che nella fattispecie va evidenziato come __________ è stata doverosamente invitata a volere fornire una semplice prova dell’avvenuta intimazione tempestiva di una decisione, e meglio della decisione 13 ottobre 2003. L’onere dell’avvenuta intimazione della decisione è propria dell’amministrazione ed è una prova facile da reperire negli archivi e nel dossier, ancorché corposo, del ricorrente. Prova facile che il Giudice delegato ha offerto di produrre unitamente alla risposta di causa come impone la Legge di Procedura per le cause dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni citata. La mancanza della prova dell’avvenuta intimazione della decisione di cui si tratta, sostanziata implicitamente dall’assenza di indicazione sulla copia della decisione stessa (reperita lo si ripete dall’assicurato attraverso l’UE di __________) dell’invio a mezzo raccomandata, permette di ritenere come la decisione 13 ottobre 2003 non sia stata regolarmente intimata all’assicurato e, conseguentemente, non sia cresciuta in giudicato e non permetta quindi all’assicuratore di ottenere la prosecuzione dell’esecuzione come richiesto da __________;

                                     -   che nel caso concreto quindi è accertata la carenza di una decisione passata in giudicato atta a giustificare la prosecuzione dell’esecuzione (in merito alle competenza specifiche del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e della CEF si rimandano le parti alla lettura della sentenza 3 dicembre 2003 che vedeva opposti __________ ed __________). In casu l’UE non risulta avere emanato atti relativi alla prosecuzione dell’esecuzione. Si giustifica comunque la trasmissione di copia della presente decisione alla CEF del Tribunale di Appello ed all’UE per quanto di loro competenza con riferimento alla trasmissione del ricorso alle stesse (doc. _);

                                     -   che visto l’esito dell’impugnativa non vengono caricate tasse e spese alle parti. Per quanto attiene alle ripetibili va rammentato come secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso.

                                         L’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).

                                         Va ricordato, come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, che:

"  Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."

In DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4.

                                         In virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA).

                                         D’avviso di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di nuovo, per la terza volta nel giro di pochi mesi (cfr. sentenza 3 maggio 2003 inc. 36.2003.15 e 3 dicembre 2003 inc. __________) vi è stata palese superficialità e leggerezza di __________ nella trattazione del caso. Visto ciò si giustifica un riconoscimento di un'equa indennità in favore dell’assicurato che ha esercitato i suoi diritti di impugnativa necessariamente a fronte di un'amministrazione che si dimostra negligente nei suoi doveri con il rilievo di certo impegno per il ricorrente. A __________ è pure dovuto il rimborso delle spese processuali. Apparirebbe infatti lesivo del principio di equità se, in una fattispecie come quella in discussione, visto l’atteggiamento dell’amministrazione, a carico dell’assicurato dovessero permanere delle spese vive sopportate. Si giustifica quindi il loro carico all’assicuratore. Nel caso concreto, alla luce degli scritti redatti da __________, i suoi invii e le copie allestite nell'ambito di tutta la procedura appare giustificato fissare in CHF 200.- l'equa indennità ed in CHF 100.- le spese che __________ dovrà rimborsare al ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                         1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

1.1.                                 Di conseguenza è accertata una denegata giustizia da parte della __________ nell’omessa intimazione della decisione 13 ottobre 2003 al ricorrente.

                                         1.2.  E’ accertata la mancata crescita in giudicato della decisione 13 ottobre 2003 emessa dalla __________ e l’esistenza di una valida opposizione al PE n. __________.

                                         1.3.  Copia del presente giudizio viene trasmesso alla CEF del Tribunale d’Appello di __________ per il giudizio di sua competenza (Inc. __________) ed all’UE di __________ (esecuzione __________)

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. __________ è condannata a rimborsare al signor __________ le spese vive da questi sopportate cifrate in CHF 100.- oltre a CHF 200.- a titolo di equa indennità.

                                         3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2003.119 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2004 36.2003.119 — Swissrulings