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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.02.2004 36.2003.118

16. Februar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,576 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.118   ir/tf

Lugano 16 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2003 di

__________

contro  

la decisione del 28 novembre 2003 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, cittadino portoghese domiciliato a __________, assicurato presso la cassa malati __________, salariato e padre di 4 figli, due ragazze __________ e __________ nate il __________, __________ nata il __________ e __________ nato il __________, ha postulato la concessione del sussidio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per l’anno 2004. In uno con la domanda di sussidio, pervenuta il 21 luglio 2003 all’amministrazione cantonale competente, l’assicurato ha prodotto la decisione di tassazione 2001 – 2002 da cui si desume un reddito imponibile di CHF 44'337.- in assenza di sostanza.

                                         L’assicurato ha pure postulato la concessione del sussidio per l’anno 2003 la cui decisione non fa parte della presente procedura.

                                         Il 30 settembre 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha negato la concessione del sussidio per l’anno 2004 e __________ ha inoltrato, il successivo 23 ottobre 2003, un reclamo in cui ha ribadito di essere padre di 2 figlie nate nel __________domiciliate a __________ e che seguono dei corsi scolastici in Portogallo. Le figlie maggiori, secondo lo stesso reclamante, hanno “presentato autonomamente domanda di sussidio al 21 agosto 2003, … per il 2004”

                               1.2.   Con decisione del 28 novembre 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto la domanda di sussidio formulata da __________ con le seguenti motivazioni:

"  considerato che per la definizione del diritto al sussidio per l'anno 2004 la sua famiglia risulta composta da lei, da sua moglie, dalla figlia __________ nata nel __________e dal figlio __________ nato nell'anno __________ (art. 25 LCAMal), mentre le sue figlie __________ e __________ devono essere considerate quali persone sole nel senso dell'art. 26 cpv. 1 lett. b) LCAMal, dal momento che le stesse sono nate nell'anno __________;

ritenuto che, con Decreto esecutivo del 12.11.2003, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2004, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 2001/2002, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;

osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione 2001/2002 risulta un reddito imponibile pari a fr. 44'337.-, da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie), un reddito determinante di fr. 45'000.-;

considerato che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 12.11.2003, hanno diritto al sussidio le famiglie con due figli, il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.- (diritto per tutti i componenti) oppure, giusta l'art. 1 lett. g) DE 12.11.2003, le famiglie con due figli, il cui reddito determinante è compreso tra fr. 34'001.- e fr. 39'000.- (diritto a partire dal 2° figlio);

decide

il reclamo contro la decisione del 30 settembre 2003 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia

è respinto

                                         Contro questa decisione, con ricorso del 18 dicembre 2003, insorge __________ dinanzi a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ribadendo sostanzialmente le medesime argomentazioni contenute nel reclamo, ossia la paternità di 4 figli che darebbe diritto al sussidio a partire dal 3 figlio alla luce del reddito conseguito.

                                         Il ricorrente evidenzia come la richiesta di sussidio per l’anno 2003 sia stata accolta mentre non fosse noto, al momento dell’inoltro del ricorso, se il sussidio autonomamente presentato dalle figlie nate nel __________, sia stato concesso.

                                         In sede di risposta di causa del 23 gennaio 2004 l’amministrazione ribadisce il contenuto della decisione su reclamo rilevando come:

"  Si tratta di gravame ordinario in cui bisogna riferirsi ai dati fiscali applicabili, qui non contestati.

La parte ricorrente, in applicazione degli artt. 25 e 27 LCAMal, per l'anno 2004 deve palesemente essere considerata famiglia con due figli, dal momento che le figlie __________ e __________ sono nate nell'anno __________e, pertanto, per l'anno 2004 le stesse devono essere ritenute persone sole giusta l'art. 26 cpv. 1 LCAMal.

Nel caso di specie, i dati fiscali applicabili indicano inequivocabilmente il superamento dei limiti di reddito determinante che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2004.

A titolo abbondanziale si specifica che il nostro Istituto provvederà ad emettere in sede separata le decisioni relative alle richieste di sussidio per l'anno 2004 avanzate da __________ e __________ durante il mese di dicembre 2003." (Doc. _)

                                         Al ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare ulteriori osservazioni e di domandare l’assunzione di prove.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I __________).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.

                                         Anche per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento della famiglia.

                               2.3.   Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.4.   Va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).

                                         Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di la del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola.

                                         Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del REgLCAMal:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo

inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

                                         Secondo l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’300.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17’300.- annui.

                                         Quindi quando un figlio supera i 18 anni va considerato persona sola e non più come componente della famiglia. In questo senso egli può, alla luce dei parametri appena illustrati, essere posto al beneficio – se dati gli estremi – della concessione del sussidio. Il figlio, in questo caso, non può essere computato per la determinazione del reddito determinante per il riconoscimento dei sussidi a figli di famiglie altrimenti non sussidiate.

                                         Il DE del 12 novembre 2003 concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2004, al punto g) specifica che il

"  limite di reddito massimo per il riconoscimento dei sussidi a figli di famiglie altrimenti non sussidiate:

- fino a fr. 39'000.-; sussidio a partire dal 2 figlio e per quelli

  successivi;

- da fr, 39'000.- a fr. 65'000.-; sussidio a partire dal 3 figlio e per quelli

  successivi."

                               2.5.   Nel caso concreto il reddito imponibile di __________ ammonta, per il periodo fiscale da ritenere in concreto, a CHF 44'337.- che, arrotondato al mille franchi superiore assomma quindi a CHF 45'000.-. Questo importo darebbe diritto al sussidio per i figli di famiglie altrimenti non sussidiate se venissero considerati tutti e quattro i figli dell’assicurato, anche le figlie grandi ormai maggiorenni nate nel __________. Purtroppo però, come visto in precedenza, i figli che hanno compiuto i 18 anni vanno considerati persone sole ai sensi della LCAMal, e quindi possono essere beneficiari di un sussidio se dati i parametri sopra rammentati.

                                         Nel concreto la famiglia dell’assicurato va ritenuta composta, ai fini del sussidio, unicamente da __________, dalla moglie e dai due ultimi figli. Le figlie nate nel __________ vanno invece considerate persone sole.

                                         In questo senso l’importo del reddito determinante (CHF  45'000.-) non basta per concedere il sussidio a partire dal 2. figlio siccome il limite di CHF 39'000.- è superato.

                               2.6.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto con il rilievo che le richieste di concessione del sussidio formulate dalle figlie maggiorenni dell’assicurato è attualmente al vaglio dell’amministrazione (richiesta in merito all’avanzamento della procedura è stata inoltrata dal Giudice delegato all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia per mezzo di e-mail il 9 febbraio 2004. Con comunicazione via e-mail del 10 febbraio l'Ufficio dell'Assicurazione malattia ha garantito l'emanazione di una decisione in merito entro 2/3 mesi).

                                         Non si giustifica il carico di tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso formulato il 18 dicembre 2003 da __________ é respinto.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.       

                                 3.-   La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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