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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2003 36.2002.87

5. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,334 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2002.87 36.2002.132   IR/cd

Lugano 5 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sui ricorsi del 6 agosto 2002 e del 18 novembre 2002 formulati da

__________

contro  

le decisioni del 14 giugno 2002 e del 17 ottobre 2002 emanate dalla

Cassa Malati __________     in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ è assicurato presso la __________ per le cure medico sanitarie obbligatorie volute con l’introduzione della nuova LAMal. Nell’anno 2001, come rammenta l’assicuratore nelle sue osservazioni al gravame in discussione, il signor __________ beneficiava unicamente dell’assicurazione obbligatoria con una franchigia di CHF 1’500.- (la copertura comprendeva l’infortunio). L’assicurato ha accumulato, secondo la Cassa, durante 8 mesi da gennaio ad agosto 2001, un arretrato di CHF 1'368.- per premi non pagati. A questi si sono aggiunti i mesi da settembre a dicembre 2001 in cui l’assicurato non ha pagato, sempre secondo la Cassa, il premio dovuto.

                                         La Cassa ha escusso il debitore con PE __________ del 14 agosto 2001 emesso dall’UE di __________ per i premi da gennaio ad agosto 2001 ed ha escusso __________ con PE __________ del 10 maggio 2002 per i successivi premi da settembre a dicembre 2001. Oltre all’importo dei premi l’assicuratore ha chiesto il pagamento di CHF 50.- per spese di sollecito e CHF 200.- per spese amministrative, oltre al rimborso delle spese esecutive fissate in CHF 70.-, per i premi della prima parte dell’anno ed ha postulato il pagamento di complessivi CHF 150.- per i premi da settembre a dicembre 2001, oltre alle spese esecutive. In altri termini __________ ha chiesto il pagamento complessivo, per sole spese, di CHF 400.- per i premi arretrati di un anno. __________ ha interposto opposizione alle procedure esecutive.

                                         In data 17 settembre 2001 __________ ha emanato una decisione formale con cui ha accertato il suo credito di CHF 1'368.- oltre alle spese citate ed ha deciso il rigetto dell’opposizione interposta dall’assicurato al PE (premi da gennaio ad agosto 2001) mentre ha emanato una decisione il 19 giugno 2002 con cui ha fissato in CHF 684.- l’importo dei premi dovuti per i mesi da settembre a dicembre 2001, anche in quel caso l’assicuratore aveva rigettato l’opposizione interposta da __________ al PE __________.

                                         __________ ha contestato la decisione 17 settembre 2001 il 16 ottobre 2001 ed il 17 luglio 2002 la decisione del 19 giugno 2002 indicando come non tutti gli importi reclamati siano dovuti all’amministrazione e come non siano stati considerati bonus a suo favore. Il 14 giugno 2002 l’assicuratore ha emanato la decisione su opposizione relativa ai premi per i primi mesi del 2001 con cui ha dichiarato “nulla” l’opposizione, ha confermato l’ammontare del credito ed ha rigettato l’opposizione alla procedura esecutiva avviata. Il 17 ottobre 2002 __________ ha emanato una decisione su opposizione relativa ai premi della seconda parte dell’anno 2001 con le sostanziali medesime argomentazioni.

                               1.2.   Con atto del 6 agosto 2002 __________ ha impugnato la prima decisione su opposizione con le seguenti motivazioni:

"  (…)

L'importo di Fr. 1'368.- è corretto quale periodo da gennaio 2001 ad agosto 2001 per i premi di cassa malati, ma a questo importo non è mai stato tenuto in considerazione il bonus a mio favore come risulta espressamente dal materiale informativo "La __________ lavora dietro le quinte per voi" dell'ottobre 1999 (Doc. _) sul quale viene specificato dettagliatamente lo sconto del 20%, addirittura del 30% a chi non ha percepito prestazioni. Detto materiale informativo spiega dettagliatamente chi e quando ha diritto agli sconti.

Per quanto riguarda le spese di Fr. 200.- + Fr. 50.- sono assolutamente sproporzionate rispetto allo scoperto, infatti trattasi addirittura del 18.3% della somma richiesta.

Visto quanto precede, riservato un maggior sviluppo in prosieguo di causa, richiamato al diritto applicabile alla presente fattispecie;

si chiede

L'integrale reiezione della decisione su opposizione conformemente all'art. 85 della LAMal del 14 giugno 2002 della __________ (cfr. doc. _).

Con argomenti del tutto analoghi __________ ha contestato (con atto del 18 novembre 2002, doc. inc. __________) anche la seconda decisione su opposizione dell’amministrazione.

                                         Dal canto suo l’amministrazione ha chiesto con scritto del 2 settembre 2002 la reiezione della prima impugnativa rilevando l’assenza di contestazione del debito e del suo ammontare (per quanto riguarda i premi) e con le seguenti ulteriori osservazioni:

"  (…)

Nel 2001 il ricorrente aveva stipulato presso la __________ un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigia opzionale di CHF 1'500.- (rischio d'infortunio incluso),

con una periodicità bimestrale per quanto riguarda il pagamento dei premi. II premio mensile ammontava a CHF 171.- (CHF 170.80 + CHF 0.20 per il contributo ai sensi dall'art. 18 cpv. 5 LAMaI). Ciò corrisponde alla tariffa dei premi per l'assicurazione con franchigia opzionale, approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per l'anno 2001. II ribasso massimo secondo l'art. 95 cpv. 2 lett. d OAMal per l'assicurazione con franchigia opzionale di CHF 1'500.-, del 40% nei confronti dell'assicurazione con franchigia legale, è stato concesso. Nel 2001 il ricorrente non aveva assicurazioni complementari.

(…)

Dall'informazione agli assicurati del mese di ottobre 1999, alla quale il ricorrente si riferisce per la prima volta, si rileva chiaramente che il ribasso per assenza di prestazioni indicato, del 20, rispettivamente 30%, è limitato esclusivamente alle assicurazioni complementari rette dalla LCA. Alla luce di quanto esposto fin qui, un ribasso supplementare del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sarebbe stato illegale. A questo punto va nuovamente precisato esplicitamente che il ricorrente ha optato per la forma particolare di assicurazione con franchigie opzionali (art. 93 - 95 OAMal) e non per l'assicurazione con bonus (art. 96 - 98 OAMaI). La concessione del ribasso per assenza di prestazioni nell'ambito delle assicurazioni complementari è stata disciplinata dal 1° gennaio 2000 esclusivamente in caso di assenza di prestazioni corrisposte dalle assicurazioni complementari. Va inoltre detto che il ricorrente non può pretendere questo ribasso per assenza di prestazioni già solo per il fatto che, in seguito al mancato pagamento dei premi, non ha più assicurazioni complementari fin dal 1997. Questa motivazione del suo ricorso è completamente fuori luogo.

Inoltre il ricorrente contesta le spese di sollecitazione e amministrative addebitate. In tale contesto richiamiamo le spiegazioni della cfr. 6 delle motivazioni nella decisione su opposizione del 14 giugno 2002. Resta da citare che il ricorrente è costantemente in mora con il pagamento dei premi e che senza sollecitazioni, esecuzioni e procedure amministrative la __________ non ottiene mai il pagamento dei premi." (cfr. doc. _)

Con argomenti del tutto analoghi __________ ha postulato la reiezione anche del secondo gravame del 18 novembre 2002 (doc. _ Inc. __________).

                                         Al ricorrente è stata offerta, per entrambe le procedure, la possibilità di prendere posizione in merito alla risposta dell’assicuratore e di offrire nuove prove. Il giudice delegato ha acquisito informazioni presso l’UFAS e presso l’Istituzione Comune LAMal nell'ambito della procedura sfociata nella sentenza 8 aprile 2003 che qui si richiamano ed in merito alle quali alle parti è stata offerta la possibilità di prendere posizione.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Le fattispecie in discussione si riferiscono al medesimo assicuratore ed al medesimo assicurato e, soprattutto, al medesimo anno di assicurazione 2001. Alla luce di ciò appare opportuna la congiunzione degli incarti __________ e __________. Applicabile al caso concreto è il diritto previgente l'entrata in vigore della LPGA visto come l'oggetto della vertenza (ossia le decisioni impugnate) datino  - e siano state intimate - del 2002.

                                         Nel merito

                               2.3.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se il ricorrente deve pagare i premi riferito all’anno 2001 nella misura richiesta dall’amministrazione e se debba versare a __________ gli importi richiesti per le spese di sollecito ed amministrative.

                               2.4.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempre che la legge non preveda eccezioni l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

                                         Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).

                                         L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4).

                                         L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

                               2.5.   Giusta l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

                                         Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

                                         A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

                               2.6.   Nel caso concreto il ricorrente non contesta di essere astretto al pagamento dei premi ed ammette l’ammontare degli stessi. __________ lamenta la mancata concessione di ribassi e sconti promessi sulle pubblicazioni dell’amministrazione. Agli atti egli ha prodotto una pubblicazione di __________ destinata agli assicurati in cui vengono specificate talune informazioni relative alla polizza 2000. Lo scritto data dell’ottobre 1999 (doc. _). Va rilevato come il documento in questione riporti alla pagina 3 indicazioni relative alla possibilità di ottenere sconti sui premi. La brochure spiega correttamente, per quanto attiene alla copertura per le cure medico sanitarie obbligatoria, come l’innalzamento della franchigia comporti una diminuzione del premio in maniera percentuale. In altri termini l’assicuratore ha ripreso i concetti legali più sopra esposti. Per una franchigia di CHF 1’500.- all’assicurato era concesso uno sconto del 40%. A __________ __________ ha chiesto, per l’anno 2001, il pagamento di un premio che l’assicurato stesso riconosce come esatto.

                                         Detto premio è stato cifrato da __________ con riferimento al Ticino ed all’anno 2001 in CHF 284,60. Dall’importo indicato va dedotto il 40% e diviso per 12 mensilità: CHF 284,60 : 100 x 60 CHF 170,76 che arrotondato all’importo immediatamente superiore assomma a CHF 170,80. Il premio fissato da __________ appare quindi corretto e già comprensivo della deduzione del 40% di sconto offerto dalla legge per una franchigia di CHF 1’500.-. Al valore del premio di CHF 170,80 __________ ha aggiunto l’importo di CHF 0,20 importo dovuto motivandolo con l’art. 18 cpv. 5 LAMal.

                               2.7.   A proposito del supplemento di premio fissato dall'assicuratore in CHF -.20 nel 2001 ed inizialmente (cfr. I) motivato con gli scopi di cui all'art. 18 cpv. 5 LAMal va qui rammentato come il legislatore federale, partendo dal presupposto che alcuni compiti legati all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie non potessero essere adempiuti dai singoli assicuratori malattia, ha fissato nella LAMal, all'art. 18 cpv. 1, la creazione da parte degli assicuratori malattia di un'istituzione comune nella forma di una fondazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991, all'articolo 15 del disegno di legge FF 1992 I 65).

                                         Adempiendo al compito stabilito all'art. 18 cpv. 1 LAMal, il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri e l'Associazione svizzera degli assicuratori malattia e infortuni privati, hanno dato vita all'istituzione comune LAMal con sede a Soletta (cfr. articolo 1 dell'atto di fondazione). L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione sono stati approvati, come stabilito all'art. 18 cpv. 1 LAMal, dal Dipartimento Federale dell'Interno. I compiti dell'istituzione comune sono enumerati all'art. 18 cpv. 2-4 LAMal, e meglio:

"  2  L'istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece

    degli assicura­tori insolvibili.

3 Il Consiglio federale può assegnare all'istituzione comune altri compiti, segnata­mente in materia d'esecuzione di obblighi internazionali.

4   Gli assicuratori possono conferirle di comune accordo determinati compiti d'inte­resse generale, segnatamente d'ordine amministrativo e tecnico.

5   Per finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all'istituzione comune, a carico dell'assicurazione sociale malattie. L'istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tar­divo, un interesse di mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabi­lito dai regolamenti dell'istituzione comune.18

6   Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assegnati all'istitu­zione comune giusta il capoverso 3.

7   L'istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei compiti. Essa beneficia della stessa esenzione fiscale prevista per gli assicuratori (art. 17).      "

                                         Con effetto dal 1 giugno 2002, in concomitanza con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con l’UE in particolare con riferimento all’accordo sulla libera circolazione, la legge ha subito importanti modifiche nel senso che i compiti dell’istituzione comune sono stati così precisati:

"  2 L’istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece degli assicuratori insolvibili.

2bis L’Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

2ter Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione.

2quater Essa assiste i Cantoni nell’applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all’articolo 65a.

2quinquies Essa effettua la riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a.

2sexies Essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d’esecuzione contro indennità.

3 Il Consiglio federale può assegnare all’istituzione comune altri compiti, segnatamente in materia d’esecuzione di obblighi internazionali.

4 Gli assicuratori possono conferirle di comune accordo determinati compiti d’interesse generale, segnatamente d’ordine amministrativo e tecnico.

5 Per finanziare l’esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all’istituzione comune, a carico dell’assicurazione sociale malattie. L’istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora. L’importo dei contributi e dell’interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell’istituzione comune.

5bis La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi 2bis–2quinquies.

6 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assegnati all’istituzione comune giusta il capoverso 3.

7 L’istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei compiti. Essa beneficia della stessa esenzione fiscale prevista per gli assicuratori (art. 17).”

Per quanto qui d’interesse, visto il periodo cui si riferiscono i premi reclamati dall’assicuratore, va ritenuto il testo legale precedente le modifiche entrate in vigore il 1 giugno 2002 con la precisazione che la compensazione dei rischi tra assicuratori avviene a livello cantonale ed è eseguita dall’istituzione comune (cfr. articolo 105 cpv. 3 LAMal). I compiti dell’Istituzione comune sono inoltre precisati nell’OAMal agli art. 19 a 22.

                                         Come indicato in precedenza per finanziare l'esecuzione di questi compiti, il cpv. 5 dell'art. 18 LAMal ha previsto che gli assicuratori devono versare all'Istituzione comune dei contributi, a carico dell'assicurazione sociale malattie. L'Istituzione comune provvede a riscuotere questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, percepisce anche un interesse di mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell'Istituzione comune.

                                         Come indicato l'Istituzione comune, fra i propri compiti, ha anche quello di assumere i costi delle prestazioni legali al posto degli assicuratori insolvibili (cfr. art. 18 cpv. 2 LAMal). Al riguardo, il Consiglio federale, nel suo Messaggio del 6 novembre 1991 concernente la revisione dell'assicurazione malattia, aveva osservato che era opportuno prevedere la creazione di un fondo di garanzia contro il rischio di insolvenza degli assicuratori, anche se la realizzazione di un'evenienza di questo tipo avrebbe dovuto essere alquanto rara.

                                         Il consiglio di fondazione dell'Istituzione comune LAMal ha deciso di creare un fondo d'insolvenza a partire dal 1998, che nel giro di un paio di anni avrebbe dovuto raggiungere l'ammontare di 50-60 milioni di franchi. Per ottenere questo importo il consiglio di fondazione ha stabilito per gli anni 1998, 1999 e 2000 un contributo annuale di fr. 2.- per ogni persona assicurata, mentre invece per l'anno 2001 il contributo annuale è stato fissato in fr. 1.- per ogni persona assicurata (cfr. rapporto di gestione 2001 dell'Istituzione comune LAMal, rapporto che in base all'art. 21 OAMal deve essere consegnato ogni anno all'UFAS).

                                         Il regolamento dell’Istituzione comune relativo alla presa a carico delle prestazioni legali al posto degli assicuratori insolvibili prevede, al punto 2, la creazione di un fondo di garanzia, costituito dai contributi versati dagli assicuratori in base all'art. 18 cpv. 5 LAMal e dal patrimonio delle casse malati organizzate secondo il diritto privato che si sono sciolte (art. 99 cpv. 3 LAMal) mentre al punto 6 precisa che il fondo d'insolvenza è formato dai contributi versati dagli assicuratori malattia in proporzione del numero di persone assicurate per le cure obbligatorie; l'importo del contributo da versare, come anche il termine di pagamento sono fissati dal consiglio di fondazione.

                                         Dal canto suo il regolamento sull'esecuzione della coordinazione internazionale nell'assicurazione malattia prevede, al punto 3, che il finanziamento dei compiti dell'Istituzione comune in ambito internazionale spetta alla Confederazione in base all'art. 19 cpv. 3 terza frase OAMal; ai Cantoni in virtù dell'art. 18 cpv. 2 sexies LAMal ed agli assicuratori malattia in base all'art. 19 cpv. 3 prima frase OAMal. Anche in questo caso i costi sono presi a carico dagli assicuratori malattia proporzionalmente al numero di persone assicurate per le cure obbligatorie, compresi gli assicurati residenti un paese membro della CE, in Islanda o in Norvegia.

                                         Alla luce di quanto precede occorre verificare se il premio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie che il Consiglio Federale approva  (art. 61 cpv. 4 LAMal) deve comprendere la parte dei costi che l’assicuratore può ripercuotere sull’assicurato e che deve poi destinare all’istituzione comune. Questo TCA ritiene di dovere rispondere affermativamente, in effetti la legge appare chiara circa l’obbligo degli assicuratori di indicazione separata e dettagliata dei premi agli assicurati, con obbligo di specifica del premio per la copertura obbligatoria, con indicazione separata del premio per il caso d’infortunio. Per la fissazione del premio della copertura obbligatoria l’assicuratore deve trasmettere all’UFAS il preventivo dell’anno contabile in corso e di quello successivo e deve quindi produrre bilancio e conto d’esercizio. Tale formali e rigorose esigenze appaiono giustificate alla luce dell’obbligatorietà della copertura assicurativa e del conseguente obbligo di controllo e di verifica dei premi imposti all’insieme degli assicurati. Il premio così fissato deve quindi essere ritenuto comprensivo di tutto, anche dei contributi da versare, da parte dell’assicuratore, all’Istituzione comune (gli allibramenti alla stessa apparendo nei conti che l’assicuratore è astretto a presentare all’UFAS per l’approvazione dei premi fissati).

                                         Con scritto dell’11 dicembre 2002 (Inc. __________, v. sentenza 8 aprile 2002 pag. 15) il giudice delegato ha sottoposto alla direzione dell’UFAS i seguenti quesiti:

nella trattazione di alcuni incarti relativi alla Cassa Malati __________ si impone il chiarimento di un fatto avente rilevanza giuridica.

__________ ha fissato, per un assicurato domiciliato in Ticino (a __________

per la precisione), i seguenti premi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie:

nell’anno 1998 il premio fissato assommava (comprensivo del rischio d’infortunio)a CHF 245,40 con una franchigia di CHF 400.-. Al premio __________ ha aggiunto CHF -.20 a titolo di “contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 245,60 mensili.

nell’anno 1999 il premio assommava 257,80 (rischio d’infortunio compreso) con franchigia a CHF 400.-. Al premio __________ ha aggiunto CHF -.20 a titolo di “contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 258.-- mensili.

nell’anno 2000 il premio assommava (compreso il rischio d’infortunio), con una franchigia di CHF 400.- a CHF 270,40 cui nuovamente sono stati aggiunti CHF -.20 a titolo di “contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 270,60 mensili.

nell’anno 2001 il premio assommava, con una franchigia di CHF 1'500.-(compreso il rischio d’infortunio) a CHF 170,80 cui nuovamente sono stati aggiunti CHF -.20 a titolo

di “contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 171.-- mensili.

Il contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal – secondo quanto appare dalle corrispondenze della __________– è stato quindi aggiunto al premio approvato dal Consiglio Federale.

Vi sarei grato per un chiarimento in merito, in particolare è di rilievo accertare se, al momento della presentazione dei premi per la loro approvazione da parte dell’autorità federale, la Cassa Malati indica premi che comprendono anche i contributi ai sensi dell’art. 18 LAMal. Rispettivamente se è data la possibilità alla Cassa Malati (in questo caso alla __________) di aumentare il premio approvato dall’autorità federale con un supplemento fondandosi all’art. 18 cpv. 5 LAMal.

In particolare il cpv. 5 dell’art. 18 LAMal prevede che per finanziare i compiti fissati dalla legge e dall’ordinanza di cui si fa carico l’Istituzione comune (Fondazione che ha iniziato la sua attività il 1 gennaio 1996 sotto forma di Fondazione con sede a Soletta e denominata Istituzione comune LAMal) la legge prevede che gli assicuratori debbono versare dei contributi a carico dell’assicurazione obbligatoria." (cfr. doc. _, inc. __________)

L’UFAS dal canto suo ha evaso le richieste con lettera dell’8 gennaio 2003 nel seguente modo:

"  (…)

I premi approvati dall'UFAS sono da considerarsi premi netti nel senso che le contribuzioni secondo l'art. 18 al 5 LAMal sono comprese.

Contrariamente il montante annuo di CHF 2.40, concernente la contribuzione per la promozione della salute (art. 19 e 20 LAMal) e fissato dal CF, è contabilizzato dagli assicuratori secondo modalità differenti le quali non sono, tenuto conto della modesta somma, regolamentate dal legislatore; questo montante può essere chiesto dalla cassa malattia come supplemento al premio approvato."

(cfr. doc. _, inc. __________)

ciò che conforta e conferma le conclusioni di questo TCA.

                                         Con scritto del 12 febbraio 2003 al TCA, __________ ha comunicato che:

"  (…)

E' giusto che, come indica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella sua lettera dell'8 gennaio 2003, il contributo annuo di CHF 2.40 concerne la contribuzione per la promozione della salute. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LAMal, questo contributo deve essere pagato da ogni persona soggetta all'obbligatorietà assicurativa ai sensi di tale legge. Questo contributo serve al finanziamento dell'Istituzione comune secondo l'art. 19 LAMal. Nella nostra risposta al ricorso del 15 ottobre 2002 e nella nostra lettera del 2 dicembre 2002 abbiamo erroneamente fatto riferimento all'art. 18 cpv. 5 LAMal. Purtroppo non ci è più possibile ricostruire come si è giunti a questo equivoco e chiediamo comunque di volerlo gentilmente scusare. Sulle relative fatture dei premi, come pure nel sistema d'informatica, l'importo di CHF -.20 al mese è corret­tamente registrato come contributo alla promozione della salute (CPS) (vedi caso n. __________, allegato _ alla risposta del 13 settembre 2002; caso n. __________, allegato _ alla risposta dei 2 settembre 2002). Questo contributo non è indicato soltanto sulle fatture dei premi, bensì anche sulle polizze che gli assicurati ricevono ogni anno." (cfr. doc. _)

                                         A non averne dubbio, dunque, __________ ha chiesto l'incasso del premio approvato per il periodo in discussione - dal Consiglio Federale, premio cui ha aggiunto l'importo mensile di CHF -.20 non a titolo d'incasso degli importi di cui all'art. 18 cpv. 5 LAMal ma quale contributo alla promozione della salute.

                                         La dimostrazione di quanto precede sono i documenti dei conteggi richiamati dalla stessa amministrazione, da un lato, e l'importo percepito (annualmente CHF 2,40 contro gli importi di cui all'art. 18 cpv. 5 LAMal che assommavano a CHF 2.-per poi scendere a CHF 1.-- annualmente).

                                         L'importo di CHF -.20 mensili va quindi ammesso quale supplemento al premio fissato dal CF, come rammenta in maniera pertinente l'UFAS nello scritto 8 gennaio 2003 più sopra riportato.

                                         Alla luce di questa circostanza il premio massimo al cui versamento era astretto il ricorrente nel corso del 2001 ammonta a CHF 171.-, come d’altra parte rammenta pure la brochure della __________ prodotta quale doc. _. In altri termini __________ deve quindi versare a __________, per i primi 8 mesi del 2001, ossia da gennaio ad agosto 2001, complessivamente:

                                         CHF 171.- x 8 = CHF 1'368.-e per gli ulteriori mesi da settembre a dicembre 2001:

                                         CHF 171.- x 4 = CHF 684.--

                               2.8.   La Cassa chiede inoltre il pagamento di spese amministrative e di sollecito.

                                         Come rammentato in una sentenza del 23 aprile 2002 in re J (36.2001.64-66) relativa al medesimo assicuratore qui in causa, nella sentenza pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

                                         Il TFA ha in particolare precisato:

"  Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen haben.

Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.

cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und  Umtriebsspesen in der Höhe von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht."

                                         In concreto le CGA prevedono all'art. 4.6. che i costi di una procedura d'incasso per via esecutiva e altre spese, sono addebitati all'assicurato in mora. Nel caso di una sollecitazione o di una procedura esecutiva è richiesto un indennizzo per i lavori amministrativi. Questo TCA in precedenti sentenze relative al medesimo assicuratore (in particolare la sentenza più sopra citata) ha ammesso la correttezza dell’ammontare della spese amministrative e di sollecito esposte, va comunque rammentato come le stesse debbano essere comunque proporzionate al caso. Nella fattispecie, per l’insieme dei premi dovuti nel corso del 2001 vengono chieste spese per un totale di CHF 400.-. Questa cifra, per il premio di un solo anno ancorché diviso in due procedure singole per l’incasso, appare sproporzionato. Equo è cifrare una somma di CHF 240.complessivi da addebitarsi nella misura di 160.- all’esecuzione riferita ai primi mesi del 2001 e per il resto, ossia CHF 80.-, alla seconda procedura avviata. Per cui, nel caso di specie, anche la richiesta delle spese di sollecito e amministrative va confermata in maniera limitata.

                               2.9.   Per quanto concerne l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E. con una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

                                         Alla luce degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione del 14 giugno 2002 della __________ merita tutela limitatamente agli importi dei premi cifrati in CHF 171.- per i mesi da gennaio ad agosto 2001, ossia CHF 1'368.cui vanno ad aggiungersi complessivi CHF 160.- quali spese di sollecito ed amministrative. Mentre la decisione 17 ottobre 2002 va solo parzialmente confermata e l’assicurato condannato al pagamento di CHF 684.- oltre a CHF 80.per spese di sollecito ed amministrative.

                                         Di conseguenza l’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell'UE di __________ del 14 agosto 2001 è rigettata limitatamente all’importo di CHF 1'528.- mentre l'opposizione al PE __________ è rigettata limitatamente all’importo di CHF 764.-. Alla creditrice sono inoltre dovute le spese esecutive.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto e le decisioni su opposizione impugnate sono solo parzialmente confermate. Di conseguenza:

                                         1.1.    __________ è condannato a versare alla Cassa Malati __________ per premi arretrati del 2001 i seguenti importi: CHF 1'368.- rispettivamente CHF 684.- cui si aggiungono complessivamente CHF 240.- per spese di sollecito ed amministrative, ciò oltre alle spese esecutive.

                                         1.2.    L'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________ del 14 agosto 2001 è rigettata limitatamente all'importo di CHF 1'528.- mentre l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di __________ del 10 maggio 2002 è rigettata limitatamente a CHF 764.-.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2002.87 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2003 36.2002.87 — Swissrulings