RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00082 IR/sc
Lugano 2 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 19 luglio 2002 interposto da
__________,
contro
la decisione del 28 giugno 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
1. __________, nata nel 1982, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria per le cure medico sanitarie voluta dalla LAMal.
Con decisione su reclamo del 28 giugno 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta rilevando in particolare un reddito sufficiente e superiore ai limiti per la concessione del sussidio, ciò in seguito a determinazione autonoma del reddito da parte dell’amministrazione in assenza di dati fiscali.
2. Con l’impugnativa la signora __________ ha prodotto la decisione di tassazione per gli anni 2001 – 2002 da cui è deducibile un reddito imponibile di CHF 18'462.-.
3. Con risposta di causa del 25 luglio 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura dai ruoli con le seguenti motivazioni:
" lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa il sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2002 (cfr. documento allegato).
Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato dai ruoli." (Doc. _)
Alla risposta di causa è stata annessa la comunicazione 24 luglio 2002 alla signora __________ del seguente tenore:
" con riferimento al suo ricorso del 19.07.2002 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2002, le comunichiamo che in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di agosto riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.
Il diritto al sussidio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2002. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all'importo del sussidio in suo favore direttamente da parte nostra all'inizio del mese di agosto.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2002, da cui risulti l'ammontare del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2002 il sussidio da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2002." (Doc. _)
4. Il giudice delegato ha chiesto alla ricorrente di esprimersi in merito all’interesse al mantenimento del gravame e la signora __________ ha indicato che il ritiro del gravame sarebbe intervenuto al momento del versamento del sussidio.
5. Oggetto del gravame è la decisione dell’amministrazione di rifiuto del sussidio. Con lo scritto del 24 luglio all’assicurata e la comunicazione del giorno successivo l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha, nella sostanza, emanato nuova decisione con cui riconosce il diritto al sussidio alla signora __________. Una decisione, preannunciata per i primi giorni del mese di agosto, cifrerà quanto riconosciuto alla ricorrente.
La nuova decisione dell’amministrazione rende quindi privo d’oggetto il gravame che aveva quale scopo, come indicato, quello di vedersi riconoscere il diritto al sussidio.
L’amministrazione emanerà una decisione nuova, dopo quella di cui allo scritto 24 luglio 2002, con cui fisserà l’importo riconosciuto alla signora __________. Questa decisione dovrà essere munita dell’indicazione delle vie di ricorso possibili ed all’assicurata sarà possibile contestare, se del caso, l’entità dell’importo del sussidio fissato.
6. Da quanto precede si deduce che, in quanto divenuto privo d’oggetto, il gravame va stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili avendo l’assicurata adeguatamente salvaguardato suoi diritti.
Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici