RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00065 ir/gm
Lugano 26 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto la petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 interposta da
__________,
rappr. da: __________, __________,
contro
la decisione del emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
visto che con petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 __________ si è rivolto al TCA rilevando di essere stato assicurato, per la perdita di guadagno, collettivamente quale dipendente della __________, di non essere stato informato di una disdetta del contratto concluso dalla stessa datrice di lavoro con __________ per la copertura del rischio di perdita di guadagno a seguito di malattia. Richiamando l’art. 71 cpv. 2 LAMal l’assicurato, tramite l’__________, ha chiesto se fosse legittima la posizione della __________ che “… mette nella condizione l’assicurato di passare all’assicurazione individuale solo retroattivamente?”;
rilevato che __________ ha chiesto che la petizione fosse dichiarata irricevibile ed in subordine fosse da respingere;
ritenuto che le parti sono state convocate per un’udienza di discussione il 26 luglio 2002 nel corso della quale hanno trovato il seguente accordo:
" Le parti, dopo discussione e chiarimento della fattispecie, concordano nel risolvere la fattispecie mediante l'affiliazione di __________ a far tempo dal 1° marzo 2002 sino alla fine del medesimo mese. Per questo periodo l'assicurato verserà personalmente il premio e la Cassa corrisponderà invece le indennità giornaliere per la durata di 12 giorni a partire dal 18 marzo 2002 non compreso.
Le cifre verranno stabilite direttamente tra le parti.
Il sig. __________ a nome dell'istante dichiara seduta stante di ritirare la petizione 14 giugno 2002.
La firma in calce alla presente vale come atto di ritiro." (cfr. verbale, doc. _);
visto che il ritiro del gravame, comunque interpretabile unicamente come ricorso per denegata giustizia, rende privo d’oggetto la procedura che può quindi essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici