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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2002 36.2002.65

26. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·372 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00065   ir/gm

Lugano 26 luglio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto la petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 interposta da

__________, 

rappr. da: __________, __________,   

contro  

la decisione del  emanata da

__________, 

  in materia di assicurazione contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

visto che con petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 __________ si è rivolto al TCA rilevando di essere stato assicurato, per la perdita di guadagno, collettivamente quale dipendente della __________, di non essere stato informato di una disdetta del contratto concluso dalla stessa datrice di lavoro con __________ per la copertura del rischio di perdita di guadagno a seguito di malattia. Richiamando l’art. 71 cpv. 2 LAMal l’assicurato, tramite l’__________, ha chiesto se fosse legittima la posizione della __________ che “… mette nella condizione l’assicurato di passare all’assicurazione individuale solo retroattivamente?”;

rilevato che __________ ha chiesto che la petizione fosse dichiarata irricevibile ed in subordine fosse da respingere;

ritenuto che le parti sono state convocate per un’udienza di discussione il 26 luglio 2002 nel corso della quale hanno trovato il seguente accordo:

"                                       Le parti, dopo discussione e chiarimento della fattispecie, concordano nel risolvere la fattispecie mediante l'affiliazione di __________ a far tempo dal 1° marzo 2002 sino alla fine del medesimo mese. Per questo periodo l'assicurato verserà personalmente il premio e la Cassa corrisponderà invece le indennità giornaliere per la durata di 12 giorni a partire dal 18 marzo 2002 non compreso.

Le cifre verranno stabilite direttamente tra le parti.

Il sig. __________ a nome dell'istante dichiara seduta stante di ritirare la petizione 14 giugno 2002.

La firma in calce alla presente vale come atto di ritiro." (cfr. verbale, doc. _);

visto che il ritiro del gravame, comunque interpretabile unicamente come ricorso per denegata giustizia, rende privo d’oggetto la procedura che può quindi essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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