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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2002 36.2002.43

4. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,302 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00043   cs/cd

Lugano 4 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2002 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 26 febbraio 2002 emanata da

__________, 

  in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1978, è assicurato per l’assicurazione di base contro le malattie presso la __________.

                                         Non avendo pagato premi e partecipazioni per un importo complessivo di fr. 3'402.30, il 5 giugno 2001 la Cassa malati ha inoltrato una domanda di esecuzione. Contro il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di __________ è stata formata opposizione, rigettata dalla Cassa con decisione formale del 30 luglio 2001, confermata dalla decisione su opposizione del 26 febbraio 2002 (doc. _).

                               1.2.   Contro quest'ultima decisione l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, è tempestivamente insorto, rilevando:

"  (…)

1.   II presente ricorso è tempestivo.

      La decisione su opposizione è stata intimata con lettera non raccomandata al sottoscritto patrocinatore dal ricorrente in data 14 marzo 2002 e al più presto il 15 marzo 2002. (Doc. _: lettera d'intimazione).

Motivazione:

1.   La decisione impugnata non fa altro che reiterare gli argomenti già contenuti nella decisione di prime cure della stessa cassa malati, aggiungendovi argomenti standard che non hanno particolare rilevanza con il caso.

2.   La __________ afferma nella propria decisione che vi sia una non miglior definita "ordinanza del servizio sociale cantonale" che obbliga "gli assicuratori a riscuotere separatamente i premi assicurativi di figli maggiorenni se al momento della scadenza delle fatture i figli coassicurati erano già maggiorenni".

      Si contesta innanzitutto l'applicabilità di una norma che nemmeno l'autorità giudicante sa meglio precisare allorquando la applica a sfavore dell'assicurato.

      Si rileva inoltre che l'assicurazione non abbia finora mai provveduto nei confronti del figlio __________, maggiorenne al momento della scadenza dei premi, bensì nei confronti del padre nei confronti del quale è stato insinuato un credito nell'ambito del fallimento, credito andata in perdita per mancanza di patrimonio (Doc. _).

      Pertanto l'agire dell'assicurazione è un "venire contra factotum proprium" volendo agire ora dopo la perdita subita nei confronti del debitore nei confronti del figlio sì maggiorenne ma senza attività lavorativa in quanto agli studi.

      P.Q.M.

      Visti gli articoli alla fattispecie applicabile si chieda piaccia

GIUDICARE

1.   II ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione 26 febbraio 2002 della __________ è annullata.

2.   Protestate tasse spese e ripetibili." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Con risposta del 29 aprile 2002 l'__________ propone di respingere il gravame e osserva:

"  (…)

A.        In ordine

           A mente della qui convenuta il ricorso del signor __________ dev'essere ritenuto come irricevibile poiché tardivo.

Infatti, la decisione su opposizione qui impugnata è datata 26 febbraio 2002 ed è stata validamente notificata per invio raccomandato al signor __________. L'argomentazione presentata dal patrocinatore del signor __________ per sostenere la tempestività del ricorso non può essere seguita. II legale osserva che il termine di ricorso è ossequiato poiché l'atto querelato gli è stato "intimato con lettera non raccomandata" dal ricorrente in data 14 marzo 2002 e al più presto il 15 marzo 2002.

           Palese che questo modo di procedere sia sconosciuto ai codici di rito, il ricorso non può che essere respinto in ordine.

Nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale non ritenesse valido l'appunto di cui sopra, parte convenuta rileva.

B.       Nel merito

           A differenza di quanto ritiene il qui ricorrente e meglio che la __________ agisce nel senso di "venire contra factotum proprium" l'assicuratore qui convenuto cerca solo - con l'ausilio di strumenti disponibili - di far valere il proprio diritto. Semmai è il ricorrente che cerca di promuovere tesi non calzanti.

In questo senso l'applicazione della circolare IAS n. 1/99 (ahimé erroneamente qualificata dall'Ufficio incassi di __________ della qui convenuta come ordinanza del servizio sociale cantonale) funge solo da garanzia per l'assicurato e comprova che tutti i suoi diritti sono stati ossequiati. Del resto, il ricorrente non contesta che a suo carico esistano dei premi assicurativi a tutt'oggi scoperti. Egli si limita ad argomentare che l'esecuzione di detti premi ha già fatto oggetto della procedura di fallimento del di lui padre: a questo punto visto che l'affermazione è demunita di qualsivoglia prova dev'essere respinta. Per contro, rilevata la situazione personale del qui ricorrente nonché l'esistenza di premi assicurativi non pagati a far tempo dall'aprile 1998 è palese che la decisione formale e la susseguente decisione su opposizione inerenti il precetto esecutivo n. __________ datato 16 giugno 2001 meritino d'essere tutelati.

           III.     RICHIESTA

           In ordine

           II ricorso 12 aprile 2002 interposto dal signor __________, è irricevibile.

           Di conseguenza, la decisione su opposizione 26 febbraio 2002 e la relativa decisione di rigetto dell'opposizione di data 30 luglio 2001 sono confermate.

           Nel merito

           II ricorso 12 aprile 2002 interposto dal signor __________ è respinto.

           Di conseguenza, la decisione su opposizione 26 febbraio 2002 e la relativa decisione di rigetto dell'opposizione di data 30 luglio 2001 sono confermate." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Con scritto 7 maggio 2002, sollecitato in data 11 giugno 2002, il giudice delegato del TCA ha chiesto alla Cassa quanto segue:

"  Richiamato il tenore delle vostre osservazioni circa la tempestività

dell'impugnativa vogliate cortesemente comunicare a questo Tribunale cantonale assicurativo, visto come la decisione su opposizione è stata intimata ad __________ ed all'avv. __________,

a)   data d'intimazione della decisione su opposizione

b)   i destinatari della decisione su opposizione

c)   se intimata a mezzo LSI/Raccomandata vogliate comunicarci   

quando la decisione è stata ricevuta dai destinatari documentandoci mediante apposita attestazione postale - tale data.

Vogliate inoltre produrre l'intero incarto dei due assicurati."

(cfr. doc. _)

                               1.5.   Con scritto 12 giugno 2002 l'__________ ha osservato:

"  circa la sua cortese richiesta di data 7 maggio u.s. le comunico

quanto indicatomi dall'apposito servizio incassi della scrivente e meglio:

1.      le decisioni sono state intimate il 14 marzo 2002

2.      dalle fotocopie compiegate si evince che due LSI/raccomandate sono state notificate ad __________

3.      in pratica, le decisioni formali datate, rispettivamente, 25 e 26 febbraio 2002 sono state, entrambe, notificate in data 14 marzo 2002 e pertanto, dal lato procedurale, il ricorso di controparte appare tempestivo, difetta comunque la produzione della procura.

Chiarito il lato formale a nome della __________ riconfermo che i ricorsi debbano comunque essere respinti nel merito.

Infatti, quanto richiesto per via esecutiva

a)     al signor __________ corrisponde, da un lato, alla differenza fra il premio dell'assicurazione di base ed il sussidio cantonale; dall'altro, alle partecipazioni ai costi di prestazioni di cui il signor __________ ha, oggettivamente, beneficiato;

b)     al signor __________ corrisponde; da una parte, al premio dell'assicurazione di base integralmente dovuto (nessun sussidio cantonale); dall'altra, alle partecipazioni ai costi di prestazioni, effettivamente, utilizzate." (cfr. doc. _)

                               1.6.   Chiamato a presentare osservazioni in merito l'insorgente è rimasto silente (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   La Cassa, nella sua risposta, contesta innanzitutto la tempestività del ricorso di __________.

                                         Ai sensi dell'art. 86 LAMal il termine di ricorso all’autorità cantonale è di 30 giorni e inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione della decisione amministrativa (cfr. art. 20 cpv. 1 legge federale sulla procedura amministrativa, PA).

                                         Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cfr. art. 20 cpv. 3 LPA).

                                         Se tale termine è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12, pag. 373). Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. Condizioni generali della posta "servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione di gennaio 2001). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

                                         Questa finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

                                         Nel caso in esame, come ammette la stessa Cassa con lettera 12 giugno 2002, il gravame è tempestivo (doc. _). Infatti la decisione della Cassa datata 26 febbraio 2002 è stata intimata il 14 marzo 2002 (doc. da _ a _). Per cui, ritenuto che al più presto la decisione è stata ricevuta dall'insorgente il 15 marzo 2002, il ricorso del 12 aprile 2002 non è tardivo e il TCA deve entrare nel merito del ricorso.

                               2.3.  Oggetto della lite è l'obbligo di __________ di pagare i propri premi e partecipazioni ai costi elencati dalla cassa nella sua decisione su opposizione, e meglio:

"  (…)

il credito rivendicato di fr. 3'402.30 risulta così composto:

Titolo del credito

Conteggio

Importo

Premio nuova LAMal aprile 1998

__________

Fr.         152.10

Premio nuova LAMal maggio 1998

__________

Fr.         152.10

Premio nuova LAMal giugno 1998

__________

Fr.         152.10

Premio nuova LAMal luglio 1998

__________

Fr.         152.10

Premio nuova LAMal agosto 1998

__________

Fr.         152.10

Premio nuova LAMal settembre 1998

__________

Fr.         152.10

Premio nuova LAMal ottobre 1998

__________

Fr.         152.10

Premio nuova LAMal novembre 1998

__________

Fr.         152.10

Premio nuova LAMal dicembre 1998

__________

Fr.         152.10

Premio nuova LAMal gennaio fino a luglio 1999

__________

Fr.      1'146.60

Premio nuova LAMal agosto 1999

__________

Fr.         163.80

Premio nuova LAMal dicembre 1999

__________

Fr.         163.80

Premio nuova LAMal gennaio 2000

__________

Fr.         163.80

Partecipazione alle spese

__________

Fr.         133.80

Partecipazione alle spese

__________

Fr.           11.05

Partecipazione alle spese

__________

Fr.             6.00

Partecipazione alle spese

__________

Fr.             4.70

Partecipazione alle spese

__________

Fr.           35.45

Partecipazione alle spese

__________

Fr.          152.35

Partecipazione alle spese

__________

Fr.           52.05

Totale

Fr.      3'402.30

                                         " (cfr. doc. _)

                               2.4.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempre che la legge non preveda eccezioni l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

                                         Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).

                                         L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4).

                                         L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

                               2.5.   Giusta l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

                                         Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

                                         A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

                               2.6.   Nel caso concreto il ricorrente contesta di essere debitore dell'importo fatto valere dalla Cassa, rilevando che __________ avrebbe dovuto chiedere l'intero ammontare unicamente al padre.

                                         Da parte sua la Cassa, per chiedere il pagamento al figlio, fa riferimento alla circolare IAS n. 1/99, che prevede:

"4.8 Assicurati coniugati

In ossequio alla giurisprudenza oggi conosciuta, se viene rilasciato un attestato di carenza beni (ACB) o una dichiarazione di insolvenza per assicurati coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della dichiarazione di insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando il contratto assicurativo è stato sottoscritto durante il periodo matrimoniale. Se per contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa.

In situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti dell'altro coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale (in particolare non è tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei beni).

4.9 Assicurati "famiglia"

Dev'essere adottata la stessa procedura di cui al punto 4.8. Per i figli maggiorenni bisogna intraprendere una procedura separata; e ciò a partire dall'anno del compimento del diciannovesimo anno di età.

Per i figli minorenni con genitori coniugati fa stato il punto 4.8. Per contro se i genitori sono divorziati, la procedura deve essere intrapresa esclusivamente nei confronti del genitore a cui compete, per sentenza giudiziaria, l'obbligo di pagamento dei premi."

                               2.7.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tener conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una interpretazione delle disposi­zioni legali applicabili.

                                         D'altro canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16, DLAD 1992, p. 91, DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza inoltre tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).

                               2.8.   Per l'art. 163 CCS

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale".

                                         Secondo l'art. 272 CCS

"I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l'assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede."

                                         Per l'art. 276 cpv. 1 CCS i genitori devono procedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela. Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (cpv. 2).

                                         I genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cpv. 3).

                                         L'art. 277 cpv. 1 CCS prevede che l'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio. Per il cpv. 2, se raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.

                                         Il TF ed il TFA hanno già avuto modo di stabilire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" ai sensi dell'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337).

                                         La conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria, così come il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). In base all'art. 166 cpv. 3 CCS i coniugi rispondono quindi solidalmente tra di loro per i premi impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e).

Debitore del premio è la persona assicurata (Eugster op. cit. p. 182, n. 337). L'obbligo del pagamento dei premi dei figli fino ai 18 anni compiuti (cfr. art. 61 cpv. 3 LAMal e Eugster op. cit. p. 179, n. 332) appartiene ai genitori conformemente all'art. 276 CCS (Eugster op. cit. p. 182, n. 337). A contrario, in seguito incombe ai figli.

Va infine rilevato che il TCA ha già avuto modo di confermare che la cifra 4.8 delle direttive dell'IAS, secondo cui i coniugi rispondono solidalmente per i premi, è conforme alla legge (STCA del 18 maggio 2001 nella causa C., inc. 36.01.04 e STCA del 26 aprile 2002 nella causa T, inc. __________).

                               2.9.   Ora, nel caso di specie, l'insorgente, classe 1978 è maggiorenne (cfr. art. 14 CCS: "è maggiorenne chi ha compito gli anni 18"), ed è pertanto debitore dei premi e delle partecipazioni ai costi dal 1998 al 2000. La Cassa poteva pertanto chiederne il pagamento direttamente al figlio.

                                         La direttiva 4.9 dell'IAS, nella misura in cui prevede che per i figli maggiorenni bisogna intraprendere una procedura separata, è conforme alla legge.

                                         Può qui rimanere aperta la questione a sapere se anche il padre, solidalmente, è debitore di tali ammontari e se la Cassa, chiedendo precedentemente a lui il pagamento degli arretrati, ha agito correttamente.

                                         Infatti, assodato come il figlio è personalmente debitore dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'__________ era autorizzata a chiederne la rifusione direttamente a lui.

                                         La circostanza che anche il padre avrebbe potuto provvedere al pagamento esula invece dalla presente vertenza, nel senso che essa sarebbe semmai da esaminare in un'eventuale causa dell'assicuratore nei confronti del padre.

                                         Tuttavia, nel caso di specie, se da una parte emerge che il figlio è debitore della prestazione, dall'altra la Cassa non ha provato l'ammontare del debito dovuto. In particolare, non risulta dagli atti per quali anni sono dovute le partecipazioni ai costi né il loro importo viene perlomeno reso verosimile.

Chiamata dal giudice delegato a produrre l'intero incarto, e sollecitata in tal senso, la cassa ha risposto alle domande postele, senza tuttavia trasmettere il dossier dell'insorgente (doc. _ e _, consid. 1.4 e 1.5).

                                         Va rammentato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00; DTF 125 V 193, consid. 2 pag. 195 e i riferimenti ivi citati). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

                                         Tuttavia il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195 e i riferimenti ivi citati; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 27 dicembre 2001 nella causa P., I 603/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa M., C 178/99; DLA 2000 N. 25, consid. 3 pag. 123-124; DLA 1996/1997 N. 17, consid. 2 pag. 83-84; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1994 pag. 211; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         Dagli atti non emerge in nessun modo e non viene assolutamente resa verosimile la posizione dell’amministrazione che si è semplicemente limitata a laconica presa di posizione a fronte del ricorso. L’amministrazione non ha indicato gli anni cui si riferiscono le partecipazioni ai costi. Non ha specificato la data del conteggio, non ha prodotto alcuna copia e non ha fornito il benché minimo dettaglio della sua pretesa e del fondamento del suo diritto al Giudice. Già in sede di decisione su opposizione si accenna a tali partecipazioni senza precisarle in nessun modo. Nemmeno ha prodotto le polizze assicurative da cui emergono i premi dovuti dal figlio. Agli atti vi è unicamente la polizza del 2000 prodotta dal padre nella parallela procedura contro di lui (inc. __________ e risolta con decisione del 19 luglio 2002).

                                         Come indicato in precedenza, laddove le parti invocano diritti o pretese esse debbono collaborare con il Giudice per l’accertamento delle stesse.

                                         All’amministrazione è stata chiesta la produzione della documentazione relativa alla pretesa tardività dei gravami, tematica ormai risolta (cfr. consid. 2.1) ed è stata chiesta la produzione dell'intero incarto relativo al qui ricorrente. L’amministrazione, invitata quindi a trasmettere il dossier relativo alla questione sub judice, si è limitata a produrre 4 documenti attestanti la data dell’invio delle decisioni su opposizione e null’altro (cfr. doc. _).

Il diritto delle assicurazioni sociali, a livello di valutazione delle prove, è retto dal principio della verosimiglianza preponderante. __________, come indicato, avrebbe dovuto collaborare all’acquisizione degli elementi probatori a sostegno delle proprie tesi producendo d’ufficio i conteggi di spese di partecipazione da cui desume suoi crediti verso il ricorrente.

La sua pretesa creditoria (di cui neppure è data a sapere la data) riferita ai seguenti importi (cfr. consid. 2.2.): fr. 133.80, fr. 11.05, fr. 6.00, fr. 4.70, fr. 35.45, fr. 152.35 e fr. 52.05 non appare dimostrata secondo il suddetto principio della verosimiglianza preponderante. Le pretese di rimborso delle partecipazioni ai costi vantate dalla Cassa vanno quindi respinte in quanto non rese verosimili.

Anche la pretesa di pagamento del premio integrale da parte di __________ va respinta.

In effetti l’assicurato, come al doc. _ prodotto con il ricorso del padre (inc. __________), deve per l’anno 2000 un premio mensile di fr. 163.80. La Cassa non ha invece prodotto le polizze o altri documenti relativi agli anni precedenti, per cui non è possibile valutare se l'ammontare dei premi chiesti corrisponde a quello dei premi dovuti.

Solo il premio del 2000 è comprovato, ed unicamente perché il padre nel proprio ricorso (inc. __________) ha prodotto la polizza relativa al 2000.

L'assicurato deve quindi fr. 163.80 pari a un mese di premi del 2000, in effetti (cfr. sub. 2.2.) l'amministrazione chiede il versamento - per l'anno 2000 - del premio riferito al solo mese di gennaio.

                             2.10.   La Cassa, nella decisione su opposizione, non sembra chiedere anche il pagamento di spese amministrative e di sollecito.

                                         Sia come sia, un'eventuale richiesta in tal senso, nel caso di specie andrebbe respinta per i seguenti motivi.

                                         In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

                                         Il TFA ha in particolare precisato:

"  Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen haben.

Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.

cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und  Umtriebsspesen in der Höhe von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht."

                                         Nel caso di specie un'eventuale richiesta per spese di natura amministrativa, ancorché il credito complessivo riconosciuto con il presente giudizio alla Cassa per i premi impagati sia inferiore rispetto alle richieste contenute nella decisione su opposizione, poteva essere ammessa se l'assicuratore avesse comprovato (come suo dovere e come richiesto dal Giudice delegato con scritto 7 maggio 2002) la possibilità di percepire, secondo le condizioni d'assicurazione, tali spese.

                                         Ciò non è stato il caso. Per cui, nella misura in cui la Cassa chiede il pagamento di spese amministrative e di sollecito, la pretesa va respinta.

                             2.11.   Per quanto concerne l'incasso forzato delle somme quali quelle indicate (premi e spese di sollecito ed amministrative), il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E. con una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

                                         Alla luce degli argomenti sviluppati in precedenza il ricorso dell’assicurato va quindi parzialmente accolto e la decisione modificata nel senso che la pretesa finanziaria della __________ va limitata a fr. 163.80.

                                         Di conseguenza l’opposizione interposta al PE dell'UE di __________ n.  notificato il 19 giugno 2001, peraltro nemmeno prodotto e i cui estremi sono evinti dalla decisione su opposizione, é rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 163.80 per premi impagati nel 2000.

                             2.12.   Secondo l'art. 87 lett. g LAMal "il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili nella misura stabilita da Tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso".

                                         In casu il ricorrente è patrocinato da un legale che lo ha assistito già in sede di emanazione delle decisioni amministrative poi impugnate dinanzi a questo TCA e il ricorso è stato parzialmente accolto. Appare quindi giustificato riconoscere al ricorrente, a carico dell’assicuratore malattia, il versamento di ripetibili che appare equo fissare in CHF 1'000.- (pari a poco più di 4 ore di lavoro del patrocinatore oltre alle presumibili spese sostenute).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                     § Di conseguenza la decisione su opposizione è modificata come ai considerandi e l’opposizione interposta al PE dell'UE di __________ n. __________ notificato il 19 giugno 2001 é rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 163.80 per premi impagati nel 2000.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         __________ verserà al ricorrente, a titolo di ripetibili, l’importo di fr. 1'000.- (comprensivo di IVA).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2002.43 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2002 36.2002.43 — Swissrulings