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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.07.2002 36.2002.16

8. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,470 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00016   IR/cd

Lugano 8 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 15 settembre 1998 di

__________, rappr. da: __________ __________,  

contro  

la decisione del 27 gennaio 1998 emanata da

Cassa Malati __________,   in materia di assicurazione sociale contro le malattie  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, domiciliata a __________, è stata alle dipendenze della __________ con sede a __________, società appartenente al gruppo __________ che ha concluso un contratto collettivo con un pool di assicuratori malattia, tra cui __________, per la copertura della perdita di guadagno.

                                         Più specificatamente, come rammenta la decisione su opposizione di cui sarà cenno in corso di motivazione, il datore di lavoro della signora __________ ha concluso il citato contratto di assicurazione d’indennità giornaliera per il 100% del salario netto con un periodo di attesa di 180 giorni.

                                         Il 20 ottobre 1995 e sino al 30 giugno 1997 il dott. __________, curante della signora __________, ha accertato un’inabilità lavorativa della ricorrente per il quale sono state pagate indennità giornaliere dal 3 settembre 1996 al 30 giugno 1997 ossia per 301 giorni. Il medico della signora __________ ha ribadito lo stato di malattia dal 1 luglio 1997. Da rilevare che l’assicurata è stata sottoposta ad una operazione di ernia discale il 14 maggio 1996.

                                         Il 4 giugno 1997 la signora __________ è stata sottoposta ad una visita da parte del medico fiduciario dell’assicuratore prof. Dott. __________ che ha accertato l’assenza di disturbi funzionali ai membri inferiori con conseguente piena abilità lavorativa dal 1 luglio 1997. Dopo contatti con la datrice di lavoro __________ si è presentata al lavoro solo in data 22 luglio 1997, lavorando per una sola ora ed interrompendo la sua attività. La ricorrente ha quindi prodotto all’assicuratrice, tramite la datrice di lavoro, un nuovo certificato medico del dott. __________, dal quale si desume una inabilità lavorativa a far tempo dal 1 luglio 1997 con incapacità al 100%.

                                         Nonostante questa certificazione il medico di fiducia dell’amministrazione ha ribadito la sua posizione, come rammenta la decisione su opposizione, ed in epoca successiva la datrice di lavoro della ricorrente ha sciolto il rapporto lavorativo con lettera 20 agosto 1997.

                               1.2.   Con lettera 22 agosto 1997 la signora __________ ha chiesto all’assicuratrice di riesaminare la sua presa di posizione producendo un certificato medico del dott. __________ che attestava una lombalgia persistente in conseguenza ad un intervento di ernia del disco L5 – S1. La signora __________ ha quindi chiesto l’emanazione di una decisione formale in caso non fosse stata recepita la domanda di riesame.

                                         Il 25 settembre 1997 l’assicurazione ha emesso la sua decisione con cui attesta, dopo avere evocato i fatti alla base della presa di posizione, come non:

"  (…)

è ravvisabile alcun argomento nuovo che possa motivare una nuova valutazione del caso. Infatti, il problema della lombalgia è già stato preso in considerazione al momento della visita medico-fiduciaria del 4 giugno 1996 ed il nostro medico fiduciario ha ritenuto a quel momento che tale affezione non poteva provocare un'incapacità lavorativa" (Doc. _)

                                         In data 24 ottobre 1997 la signora __________ ha inoltrato opposizione alla decisione producendo un certificato medico 14 ottobre 1997 del prof. Dott. __________ del seguente tenore:

"  (…)

Visito __________: paziente che sembra avere una microinstabilità vertebrale e sciatica Dx in L5.

E' stata trattata (altrove) con nucleosuzione del disco L5/S1 con ogni probabilità (si conferma).

Risultato modesto se non nullo.

Al momento della visita: lombalgia lateralizzata a dx di alto rilievo. Dolore sciatico in L5 con difetto distale non rilevante (dorsiflessione del piede).

Sulla TAC: visibile una discopatia degenerativa (verosimile vecchia data) in L5/S1 e stenosi conseguente dei forami di uscita radicolare. (collasso dello spazio intersomatico)

Richiedo: a) Risonanza Magnetica Lombare/Spinale

                 b) Esame elettromiografico arto inf Dx

Subito dopo si deciderà il programma terapeutico che sembra esser fin da ora di revisione chir. e liberazione di L5 al forame intervertebrale." (Doc. _)

                                         Da osservare che detto  certificato è stato esaminato dal dott. __________ con il rilievo di assenza di nuovi elementi (annotazione 12 novembre 1997. Il 9 dicembre 1997 l’assicurata ha fatto pervenire all’assicurazione un dossier medico contenente i risultati delle indagini eseguite dal dott. __________ che conclude testualmente:

"  (…)

Con elettrodi di superficie sono stati esaminati i seguenti nervi SPE destro e sinistro (vedi allegato) : regolare la VdC mot max, le latenze ed ampiezza della risposta M ed F.

Potenziale sensitivo antidromico del nervo surale di destra di regolare VDC, latenza ed ampiezza (vedi allegato).

Studio del riflesso H (derivazione dal Soleo e stimolazione al cavo popliteo): regolare la latenza, ampiezza e modalità di evocazione del riflesso H bilateralmente.

Con ago-elettrodo concentrico di Adrian sono stati esaminati i seguenti muscoli:

- Estensore Breve delle dita di destra e sinistra e Tibiale Anteriore di destra : non attività spontanea ; PUM di forma irregolare e polifasica, di ampiezza e durata lievemente aumentate (fino a 4 mV, 12 msec) ad EBD bilat. regolari al TA; allo sforzo max si registra Subinterferenza.

CONCLUSIONI:    REPERTI E.M.G. NEI LIMITI DELLA NORMA.

SI SEGNALA LIEVE SOFFERENZA RADICOLARE CRONICA

                              L5-S1 BILATERALE." (Doc. _)

                                         Alla luce di ciò __________ ha emanato una decisione su opposizione in data 27 gennaio 1998 adducendo le seguenti motivazioni:

"  (…)

1.      Gli art. 67 ss LAMal concernono l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera. L'art. 72 cpv. 2 prevede che il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.

2.      Una persona è considerata inabile al lavoro quando in seguito ad un danno alla salute non può più svolgere o soltanto parzialmente la sua attività professionale, oppure soltanto a ri­schio di peggiorare il suo stato di salute (DTF 114 V 283).

3.      II problema posto dal presente caso è di natura strettamente medica. II Suo caso è dunque stato valutato dai nostri medici fiduciari.

4.      La visita medico-fiduciaria presso il dott. __________ non ha evidenziato nessun di­sturbo che possa giustificare un'inabilità lavorativa. D'altra parte, secondo il nostro medico fiduciario, il Suo stato di salute non peggiorerebbe se Lei riprendesse la Sua attività lavo­rativa.

5.      Secondo le conclusioni del nostro perito, Lei non può più essere considerata inabile al la­voro ai sensi della LAMal dal 1° luglio 1997.

6.      Dal certificato medico allegato al Suo scritto datato 22 agosto 1997 e dall'opposizione da­tata 24 ottobre 1997 non è ravvisabile alcun argomento nuovo che possa motivare una nuova valutazione del caso. II problema della lombalgia è già stato preso in considerazione al momento della visita medico-fiduciaria del 4 giugno 1996 ed il nostro medico fiduciario ha ritenuto in quel momento che tale affezione non poteva provocare un'incapacità lavora­tiva.

7.      Nemmeno i documenti medici inviatici con Suo scritto datato

         9 dicembre 1997 possono motivare una valutazione diversa del caso. In effetti, il dott. __________ giunge ad una con­clusione di lieve sofferenza radicolare cronica L5-S1 bilaterale. Una lieve sofferenza, come diagnosticato dal dott. __________, non può certo giustificare un'incapacità lavorativa che ha avuto inizio più di due anni fa, cioè il 20 ottobre 1995." (Doc. _)

                               1.3.   Con atto del 26 febbraio 1998 __________ si è aggravata al Tribunale Amministrativo del Canton __________ contro la decisione in discussione evidenziando:

"  (…)

           con la presente mi permetto di inoltrare ricorso contro la decisione a margine della Cassa malati __________, sede centrale, ufficio indennità giornaliera, __________. in quanto la trovo ingiusta e lesiva dei miei interessi.

La fattispecie é riassunta agli atti che si richiedono dalla Cassa malati __________ e contenuti nell'allegata decisione.

II mio ricorso ha effetto cautelativo in quanto come appare dalla "comunicazione per l'assicurato concernente l'AI" dell'11.02.98 dell'Ufficio AI del Canton Ticino via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,verrò prossimamente sottoposto ad una perizia presso il

Dr. medico __________

non appena in possesso dell'esito di detta perizia che riveste carattere ufficiale e a dipendenza del contenuto manterrò o meno il ricorso attenendomi per il caso oggetto di questo ricorso alle conclusioni peritali.

Chiedo pertanto, che il mio ricorso tendente all'annullamento della decisione __________ dei 27.1.98 e al riconoscimento delle prestazioni di indennità giornaliere venga accolto." (Doc. _)

                                         Il 15 settembre 1998 l’amministrazione ha risposto al Tribunale __________ con atto (successivamente tradotto in lingua italiana e prodotto a questo TCA il 12 febbraio 2002) contenente una ricapitolazione dei fatti articolata e le seguenti argomentazioni:

"  (…)

Con lettera del 24 ottobre 1997 la signora __________ ha fatto opposizione contro tale decisione. Alla sua opposizione ha allegato un ulteriore certificato medico del prof. __________.

(…)

In data 9 dicembre 1997 la signora __________ ci ha fatto pervenire un rapporto del dott. __________ datato 2 dicembre 1997, come pure i risultati delle analisi di laboratorio.

(…)

Dopo aver sottoposto i nuovi certificati medici ricevuto al parere del suo medico fiduciario dott. __________ (vedi allegati _ e _), con la decisione su opposizione del 27 gennaio 1998 la __________ ha confermato la sua decisione in quanto non c'erano nuovi elementi medici atti a modificare la precedente valutazione.

(…)

Con la sua lettera dei 25 febbraio 1998 la signora __________ ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo del Cantone __________ con la nostra decisione su opposizione.

(…)

Nel frattempo la ricorrente si è annunciata all'Al. Da una conversazione telefonica che il firmatario della presente ha avuto con l'ufficio AI del Cantone Ticino, è risultato che la perizia citata nel ricorso, che sarà eseguita dal dott. __________, è stata fissata al

22 ottobre 1998.

(…)

In primo luogo proponiamo di sospendere questa procedura fino a quando sarà emessa la decisione in merito al diritto ad una rendita Al, in particolare fino a quando si conosceranno i risultati della perizia che sarà eseguita dal dott. __________ il 22 ottobre 1998. Tanto più che la signora __________ stessa fa dipendere il mantenimento dei suo ricorso dall'esito della perizia summenzionata.

(…)                               

Dalla perizia del prof. Dott. __________ risulta che ciò non era il caso. Il prof. Dott. __________ riteneva che la signora __________ era abile al lavoro al 100% dal 1° luglio 1997. Come è stato confermato dal nostro medico fiduciario, dott. __________, i nuovi certificati medici presentati dalla signora __________ non contengono nuovi elementi atti a modificare l'avviso del nostro perito. In tal senso la "lieve sofferenza radicolare cronica" L5-S1, era già stata considerata del prof. Dott. __________ nella sua perizia del 4 giugno 1997. In tale contesto il perito ha rilevato un aggravamento.

Pertanto l'opinione del nostro perito mantiene la sua validità e la ricorrente deve essere considerata abile al lavoro al 100% dal 1 ° luglio 1997." (Doc. _)      

                                         Con risoluzione del 25 settembre / 2 ottobre 2001 il Tribunale Amministrativo del Canton __________ ha dichiarato la sua incompetenza a giudicare la fattispecie ed ha trasmesso il dossier al TCA. A seguito di un errore dell’amministrazione del tribunale __________ gli atti sono stati trasmessi, in luogo che al TCA , alle parti direttamente. Con lettera 23 gennaio 2002 del Tribunale Amministrativo del Cantone di __________ le parti sono state invitate a volere ritrasmettere i documenti al TCA. Il giudice delegato ha potuto dare avvio all’istruttoria di causa unicamente il 5 febbraio 2002, in particolare mediante la richiesta all’Ufficio AI di Bellinzona di specificare se:

"  una decisione è stata emanata in merito alla domanda di prestazioni

AI della signora __________ datata - salvo errore - 1998 e per la quale comunicazione 11 febbraio 1998 è stata data alla signora __________ in merito a perizia da eseguire da parte del dott. __________;

se una decisione non è stata emanata vogliate spiegare i motivi per i quali la procedura è pendente da 4 anni;

vogliate precisare quando è prevedibile l'emanazione di una decisione;

vogliate trasmetterci le perizie acquisite agli atti e gli accertamenti rispettivamente rapporti medici raccolti.”

                                         L’UAI ha risposto con lettera del 6 febbraio successivo da cui si desume che “proprio ieri 05.02.2002” gli atti sono stati trasmessi “all’Ufficio UAI per gli assicurati all’estero …”

                                         In data 11 febbraio 2002 il giudice delegato ha chiesto all’UAI assicurati all’estero di Ginevra la trasmissione degli atti AI completi relativi alla signora __________, con complemento di richiesta del successivo 18 febbraio 2002. La risposta dell’amministrazione interpellata è del 22 febbraio 2002 e contempla il divieto di comunicazione a terzi del contenuto del dossier:

"  (…)

In seguito alla vostra domanda succitata, vi trasmettiamo in allegato l'incarto AI (atti 1 - 38) riguardante la persona soprammenzionata.

Il suo contenuto non potrà essere comunicato a terzi mediante la trasmissione di atti originali, di estratti o copie o in qualche altro modo senza la nostra autorizzazione.

D'altronde, vi preghiamo di ritornarcelo entro 10 giorni con plico raccomandato." (Doc. _)

                                         A seguito di uno scambio non proficuo di corrispondenza con l’UAI per gli assicurati all’estero in merito all’accessibilità al dossier ed ai tempi di trattenuta degli atti il giudice delegato ha interpellato l’UFAS (lettera 27 marzo 2002) che ha preso posizione come segue sulla problematica (lettera 24 maggio 2002 doc. _):

"  (…)

Alla fattispecie da lei sottopostaci è applicabile l'art. 49b LAVS, malgrado alla lettera d del primo capoverso si parli unicamente di ricorsi contro decisioni fondate sulla LAVS, questa norma è stata però ripresa dall'art. 47 cpv. 1 lett. c della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che entrerà in vigore il 1. gennaio 2003. Ciò significa che a partire dal 2003 la consultazione degli incarti sarà possibile in caso di ricorso contro tutte le decisioni fondate sulla LPGA, quindi anche qualora l'organo che possiede l'incarto non partecipi alla procedura. Già confrontati a questa situazione giuridica (rapporti Alnf - AI) abbiamo deciso, in seguito ad una consultazione con le unità interessate, di tollerare un'estensione della portata dell'attuale disposizione legale in vista della prossima entrata in vigore della LPGA che la sostituirà.

Al contrario la circolare nr. 318.107.06 non entra in linea di conto.

L'art. 49b LAVS (47 LPGA) è applicabile soltanto nell'ambito delle assicurazioni sociali. Tuttavia, se il cantone ha affidato il litigio riguardante assicurazioni complementari (di diritto privato) al Tribunale delle assicurazioni sociali, come accaduto nel caso concreto, è praticamente impossibile impedire che i dati concernenti l'assicurazione sociale siano anche utilizzati nell'ambito dell'assicurazione complementare, laddove la lite concerne entrambi i campi. La medesima situazione esiste all'interno delle casse malati, avendo espressamente voluto il legislatore lasciare loro la possibilità di concludere delle assicurazioni complementari.

Infine, qualora la lite dovesse concernere esclusivamente l'assicurazione complementare, il Tribunale delle assicurazioni non potrà invocare l'art. 49b LAVS." (Doc. _)

                                         Dal canto suo l’UAI a Bellinzona, a complemento di quanto comunicato in precedenza, ha trasmesso a questo TCA ulteriori informazioni, e in particolare:

"  (…)

ci riferiamo alla sua richiesta scritta del 18 febbraio 2002 ed inerente al caso AI dell'assicurata sopraccitata, in allegato le trasmettiamo in copia, la lettera scritta all'Ufficio AI per gli assicurati all'estero di Ginevra, datata 5 febbraio 2002.

Concernente al quesito b., la informiamo che la prima domanda è stata respinta con nostra decisione AI datata 07.01.1999 (deliberazione 07.12.1998), copia allegata.

In data 24.04.2001 l'assicurata ha inoltrato un'ulteriore richiesta che per ragioni relative alle condizioni assicurative, abbiamo trasmesso per competenza all'Ufficio AI per gli assicurati all'estero."

 (Doc. _)

                                         Quale annesso l’UAI Bellinzona ha prodotto, come indicato, la lettera 5 febbraio 2002 all’UAI per gli assicurati all’estero del seguente tenore:

"  (…)

in allegato vi trasmettiamo per competenza il fascicolo AI inerente l'assicurata sopra citata, con preghiera di voler esaminare l'ulteriore richiesta di prestazioni presentata dall'interessata in data 30.11.2000, già istruita dal nostro Servizio.

Una precedente domanda esaminata dal nostro Ufficio era stata respinta infatti con decisione 07.12.1998 cresciuta in giudicato. Dopo l'aprile 1996 la richiedente non ha più esercitato attività nel nostro Cantone e l'attuale stato valetudinario della assicurata fa capo al più presto ad una prima visita medica dell'8.11.2000, per cui riteniamo che il caso rientri nei parametri previsti dall'art. 40 OAI cpv 1. lett. B"

(Doc. _)

                                         La decisione del dicembre 1998 (intimata all’assicurata il 7 gennaio 1999) del competente ufficio AI relativa alla prima domanda di prestazioni inoltrata dalla qui ricorrente rammenta come:

"  (…)

Dalla perizia medico-specialistica agli atti si rileva che nell'attività precedentemente svolta, considerata molto leggera, la limitazione dovuta al danno alla salute è del 25 %.

Non si intravvedono altre attività nelle quali l'assicurata potrebbe incrementare ulteriormente la capacità di guadagno residua.

Nel presente caso, quindi, il grado d'invalidità non raggiunge il valore minimo per il conferimento di una rendita AI." (Doc. _)

                                         In merito __________ ha preso posizione con lettera del 25 marzo 2002 rammentando come:

"  (…)

Contrariamente alla valutazione medico fiduciaria, in base alla quale è stata emessa la nostra decisione su opposizione, nella decisione dell'AI del 25 maggio 1997 si riconosce una limitazione dovuta al danno alla salute del 25%. Per quanto riguarda l'accertamento dell'obbligo di prestazione per le indennità giornaliere secondo LAMal, non è rilevante quale delle due decisioni debba fare stato. Secondo l'art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà. In tal senso, la nostra posizione, secondo la quale il grado di incapacità lavorativa necessario a giustificare il diritto alle indennità giornaliere non è raggiunto, é confermata dalla valutazione dell'Al. Per questo motivo confermiamo la nostra decisione su opposizione del 27 gennaio 1998, come pure la richiesta che il ricorso interposto il 25 febbraio 1998 venga respinto e la preghiamo cortesemente di voler statuire in tal senso." (Doc. _)

                                         Gli atti dell’AI relativi alla signora __________ contemplano una perizia allestita in data 23 ottobre 1998 (con visita del 22 ottobre 1998) dal dott. med. __________, specialista FMH in fisiatria e reumatologia di cui si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

                                         La perizia agli atti dell’’AI è stata messa a disposizione in visione delle parti presso la sede del TCA.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il grado di capacità lavorativa della signora __________ a partire dal 1 luglio 1997, infatti – secondo l’assicuratore malattia – la ricorrente sarebbe pienamente capace nella propria attività di operaia presso la della __________, d’avviso contrario l’assicurata.

                                         Giusta l'art 102 cpv. 1 LAMal - entrata in vigore il 1.1.1996 - le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della LAMal stessa.

                                         Questa disposizione si indirizza, in particolare, all'estensione ed alla durata delle prestazioni (cfr. Messaggio 6.11.1991 del Consiglio federale p. 119).

                                         A partire dal 1.1.1996, l'assicurazione contro la perdita di guadagno é retta dagli art 67ss LAMal e dalle disposizioni interne delle casse, in concreto il regolamento dell'assicurazione d'indennità giornaliera della __________ già __________ relativo al contratto collettivo concluso dalle società facenti capo al gruppo __________ con diverse Cassa Malattia a partire dal 1991 (v. doc. _ e _).

                                         A differenza dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’assicurazione d’indennità giornaliera non ha fatto oggetto di una radicale revisione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991, p. 46ss. e 107ss.), così che il titolo terzo della LAMal “Assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera” corrisponde, in grandi linee, al vecchio diritto (cfr. G. Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in Recueil de travaux en l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 505 e J.-L. Duc, Quelques réflexions relatives à l’assurance d’une indemnité journalière selon la LAMal, in SZS 1998/4, p. 251ss.). La giurisprudenza elaborata in applicazione della LAMI deve pertanto essere ossequiata anche sotto il nuovo diritto.

                                2.3   Giusta l'art  72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.

                                         L'art. 4 cpv. 2 dell’Abteilung D Krankengeld dell’allora __________ prevede in particolare che “Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird ein entsprechender reduziertes Krankengeld gewährt; die Arbeitsunfähigkeit muss jedoch mindestens 50% betragen; die Leistungsdauer erstreckt sich entsprechend”.

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI  - applicabile anche all'art 72 LAMal -  viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286 ss).

                                         La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c; STF 26.11.'90 cit.).

                                         Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

                               2.4.   Nel caso di specie agli atti sono raccolti da un lato il rapporto del dott. __________ medico incaricato dall’Ufficio AI di allestire una valutazione a fronte della richiesta di prestazioni AI dell’assicurata. Il medico, previa esposizione di una completa anamnesi, dopo  avere eseguito una dettagliata visita il 22 ottobre 1998 e dopo avere eseguito delle lastre conclude ritenendo:

"  (…)

GRADO DELLA CAPACITA'  DI LAVORO:

Si tratta dunque di una assicurata sottoposta nel maggio del 1996

a nucleotomia percutanea L5-S1 destra in seguito a lombosciatalgia destra.

L'intervento non ha purtroppo portato sostanziale, la paziente è stata in seguito a lungo inabile al lavoro fino a giungere, alla conclusione di tale inabilità, alla perdita del posto di lavoro.

Lamenta attualmente dolori lombari con irradiazione alla gamba de­stra e in parte anche a sinistra, mentre clinicamente e oggettiva­mente è presente una sindrome lombovertebrale senza limitazione importante dei movimenti, con dolenza alla pressione in sede sacro­iliaca e alle creste iliache bilateralmente, sempre oggettivamente mancano sicuri segni radicolari agli arti inferiori: la iposensibi­lità superficiale dichiarata a tutta la gamba destra è certamente di origine funzionale, non avendo nessuna correlazione radicolare, la minima debolezza alla estensione ventrale del piede destro non

è riproducibile costantemente e dunque con ogni probabilità anche

qui di tipo funzionale.

Una eventuale instabilità segmentale L5-S1 che si poteva sospettare  clinicamente non si è confermata nelle radiografie funzionali, che

hanno invece  mostrato alterazioni degenerative soprattutto a livello L5-Sl.

(…)

Dal profilo della capacità lavorativa è da considerare presente una limitazione parziale per quanto concerne in generale i lavo­ri fisicamente pesanti, in posizione prevalentemente eretta, com­portanti sollevamento di pesi oltre i 10Kg., soprattutto se in posizione non ergonomica per la colonna lombare. E' pure presente una limitazione, più ridotta comunque, per lavori da eseguire in posizione esclusivamente seduta, soprattutto se combinata con fre­quenti rotazioni della colonna lombare.

Per la attività svolta da ultimo dalla paziente, in posizione sedu­ta (vedi certificato della ditta), comunque con possibilità di alzarsi e di muoversi (dichiarazione della paziente) e senza la necessità di alzare pesi se non trascurabili, la limitazione par­ziale della capacità lavorativa è da considerare moderata, valuta­bile al 25%. Anche per lavori di casalinga per un piccolo menage il grado di invalidità è da valutare al 25%." (Doc. _, Perizia dott. __________)

                                         Ancor più significativo appare il parere del prof. Dott. __________ FMH di medicina interna che così si esprime;

"  (…)

Vereinbarungsgemäss habe ich obgenannte Versicherte der __________ am 4.6.1997 in meiner Praxis vertrauensärztlich untersucht. Wie ich Ihnen bereits mit Schreiben vom 5.6.1997 mit­teilte, waren die verfügbaren Unterlagen ausserordentlich dürftig und erforderten eine Rückfra­ge beim behandelnden Arzt, Dr. __________ und beim Spital __________, wo angeblich am 24.4.1996 eine ambulante Konsultation stattgefunden hatte. Ihr Dos­sier enthielt eine ablehnende Verfügung der Suva vom 4.7.1996 zu einem geltend gemachten Verhebetrauma. Meine Anfrage an die ärztliche Leitung der Klinik erlaubte nicht, den damali­gen medizinischen Sachverhalt festzustellen. Auf meine schriftliche Anfrage beim Operateur nach der Indikation der Laser-Discektomie erhielt ich die telefonische Auskunft, solche Ein­griffe würden nur in Fällen durchgeführt, die eine radikuläre Symptomatik zeigten und auf kon­servative Therapie nicht ansprechen.

(…)

1. Zusammenfassung der Vorgeschichte: Seit etwa fünf Jahren wegen Rückenbeschwer­den in Behandlung von Dott. __________. Durch ihn Veranlassung eines LWS-CT (29.11.1995, Ospedale di __________). Gemäss mitgebrachten Röntgenbildern und Bericht lediglich geringe Discusprotrusion im Bereich von L5/S1 ohne Nervenkompressi­on. Nie Physiotherapie, mit Rückengymnastik und Schwimmen im Bad oder im Meer erträg­lich. 1994 auch Behandlung durch Dott. __________, der kein Rückenleiden habe fest­stellen können. Am 24.4.1996 nach Aufheben einer Teppichrolle vermehrte Kreuzschmerzen mit angeblicher Notfallkonsultation im Spital __________. Gemäss Ihren Akten Ableh­nung einer Leistungspflicht durch die Suva mit Entscheid vom 4.7.1996. Darauf Konsultation bei Dr. __________, der sofort eine Rückenoperation vorgeschlagen und nach acht Ta­gen durchgeführt habe. Der Operationsbericht vom 14.5.1996 vermerkt eine schwere Discus­protrusion L5/S1, paramedian und paramedian rechts, mit chronischem lumbosakralem Schmerzsyndrom. Zwei normale Geburten 1971 und 1972, nie Rückenprobleme während der Schwangerschaft. Keine Unfälle. Der Eingriff vom 14.5.1996 sei sehr schmerzhaft gewesen.

2. Derzeitige Beschwerden: Schmerzen im Bereich der rechten Hüfte mit gelegentlichem Kribbeln im ganzen rechten Bein. Sehr selten gleiche Symptomatik auch links. Beim Husten, Niesen oder Pressen Schmerzen im Kreuz, ohne Ausstrahlung. Keine Blasen- oder Mast­darmprobleme. Wegen persistierender Schmerzen zunehmend depressiv. Geständnis unter Tränen: "non lo faccio più".

3. Befunde: Gepflegte, klagsame Dame in Begleitung ihres Ehemannes (Maurer, Verlust des Arbeitsplatzes vor zwei Monaten). 55 kg, 162 cm, keine ersichtliche Gehbehinderung. Keine Schmerzäusserung während der Aufnahme der Anamnese aber demonstrativ während der ganzen Statusaufnahme. Wirbelsäule im Lot, Beweglichkeit der Halswirbelsäule frei, dabei aber Schmerzangabe rechts lumbal. Schober 10/12,5 cm,. Ott 30/32 cm, Finger-Boden­Abstand vorn 42 cm (!), mit demonstrativer Schmerzäusserung beim Aufrichten. Seitwärtsnei­gung nach links endstellig schmerzhaft, nicht eingeschränkt, dabei auch Spontanschmerz im Bereich des rechten Ligamentum ileolumbale. Diffuser Druckschmerz der ganzen Wirbelsäule, ebenso generalisierter Rüttelschmerz. Valleix'sche-Druckpunkte indolent, mühsame Umlage­rung auf der Untersuchungsliege. Pseudolasägue links bei 70°, rechts bei 60°, Bragard beid­seits negativ. Patellarsehnenreflex links ++, rechts +, Achillessehnenreflex symmetrisch +. Fuss- und Zehenheber beidseits gut innerviert. Hyposensibilität des ganzen rechten Beines ohne segmentale Zuordnung. Zehen- und Fersengang möglich, Hockestellung unter Protest nur teilweise. Stuhlsteigen verweigert. Keine Muskelatrophien, Oberschenkelumfang 15 cm über Patella rechts 40,5 cm, links 40 cm, grösster Unterschenkelumfang beidseits 29 cm. Bei Prüfung der Patellarsehnenreflexe im Sitzen symmetrisch ++. Blutdruck 120170, Ruhepuls 88, regelmässig.

4. Diagnosen: Rechtsbetontes, leichtes pseudoradikuläres Lumbovertebralsyndrom bei Sta­tus nach perkutaner Laser-Nukleotomie L5/S1 rechts (Mai 1996). Aggravation.

(…)

6. Derzeit zumutbare Arbeitsfähigkeit: Die vertrauensärztliche Untersuchung ergibt keine Hinweise auf funktionell erhebliche Reiz- oder Ausfallerscheinungen der unteren Extremitäten. Ich halte deshalb die sofortige Rückkehr an den Arbeitsplatz für zumutbar und empfehle die Einstellung der Taggeldleistungen." (Doc. _)

                                         D’altro canto il dott. __________ ha accertato laconicamente una totale inabilità lavorativa dal 1 luglio 1997, circostanza questa non meglio sostanziata dal dott. __________ il 27 agosto 1997 nel certificato doc. _. La situazione medica in cui versava la ricorrente è anche rilevata dal dott. __________ interpellato di fiducia dalla stessa signora __________ il quale ha attestato unicamente una “lieve sofferenza radicolare cronica”.

                               2.5.   Trattandosi di una procedura di ricorso il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque sia la provenienza, e quindi decidere se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi. Ove vi fossero rapporti medici contraddittori, il giudice non può liquidare il caso senza valutare il materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le quali si fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico, si deve accertare se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto conoscendo la pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e se le conclusioni cui perviene sono fondate (DTF 122 V 160 consid. 1c e riferimenti ivi citati). Elemento determinate dal profilo probatorio, non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii; STFA 29.9.98 in re UAI c. F non pubbl.).

                                         Quindi affinché un rapporto medico abbia valore probatorio occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda in considerazione tutte le affezioni di cui soffre l’assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti medici (e quindi – come indicato – dell’anemnesi) e sia chiaro nell’esposizione delle correlazioni mediche o nell’apprezzamento della situazione medica. Le conclusioni dell’esperto devono essere motivate (in questo senso: Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti il TFA ha ritenuto come alle stesse vada riconosciuta una forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base di accertamenti approfonditi e fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (TFA 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; sentenze inedite TFA 14 aprile 1996 in re G.F., 24.12.1993 in re S.H.; Locher: Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, pag. 332).

                                         Analogo discorso va fatto per le perizie fatte allestire da medici esterni (RAMI 1993 pag. 95; TFA 104 V 31). Va inoltre rammentato che il TFA, nell’ipotesi di una lite in materia di prestazioni, ha ritenuto non deducibile dall’art. 4 vCost rispettivamente dall’art. 6 CEDU un diritto ad essere sottoposti a perizia medica esterna (TFA 122 V 157).

                                         Nell’ambito del libero apprezzamento delle prove il giudice può fondare la sua decisione su basi di giudizio interne all’istituto assicuratore, ponendo però severo esame delle condizioni di imparzialità ed attendibilità delle stesse (in questo senso TFA 122 V 157). In una sentenza inedita il TFA in ambito AI (22 maggio 1995 in re A.C.) l’alta corte federale ha considerato il SAM – richiesto dal TCA di allestire una perizia - non come parte in causa nel senso che non sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità.

                               2.6.   Nel caso in esame va osservato come i rapporti medici allestiti sia dal medico fiiduciario della __________, prof. Dott. __________, che quello redatto dallo specialista in fisiatria e reumatologia dott. __________, su incarico dell’UAI e nell’ambito della domanda di concessione di prestazioni AI, appaiono del tutto completi sia per l’anamnesi, che per la descrizione dei disturbi, sia anche con riferimento agli esami svolti. Non va infatti dimenticato che il dott. __________ ha eseguito delle lastre, il prof. __________ ha invece approfondito tutte le indicazioni mediche a sua disposizione rispettivamente ha acquisito informazioni presso il medico curante. La discussione del grado di invalidità è seria ed approfondita per entrambi i professionisti mentre i certificati medici della ricorrente attestano la patologia e l’impossibilità all’esercizio dell’attività lavorativa rispettivamente ancora appaiono interlocutori (prof. __________) od ancora appaiono smentire le tesi della ricorrente stessa, il dott. __________ indica in effetti i reperti E.M.G nella norma e una “lieve sofferenza radicolare” senza indicare inabilità lavorativa alcuna. Questo TCA, senza dovere esaminare nel dettaglio ponendoli in contrapposizione l’un l’altro i rapporti del dott. __________ e del prof. __________ – siccome concludenti l’uno per una assenza di incapacità lavorativa e l’altro per una incapacità moderata limitata al 25% nella sua professione - , conclude per la non sussistenza di una incapacità lavorativa della ricorrente superiore al 50%. Alla luce dei certificati medici del fiduciario della Cassa e del medico incaricato dall’UAI di Bellinzona, appare dimostrato con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali che __________ avesse un grado di incapacità lavorativa, a partire dal 1 luglio 1997, comunque inferiore ai limiti per i quali è riconosciuta una indennità per perdita di guadagno dalle condizioni contrattuali e dalla legge.

                               2.7.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato, e non vengono concesse ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2002.16 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.07.2002 36.2002.16 — Swissrulings