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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.08.2003 36.2002.140

8. August 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,138 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2002.140   TB

Lugano 8 agosto 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2002 di

__________

contro  

la decisione del 7 novembre 2002 emanata da

Cassa Malati __________     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ è affiliata presso la Cassa Malati __________ (assicurata n. __________) per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (LAMal). Essa beneficia inoltre della copertura complementare per le cure dentarie che si prende a carico il 50% dell'onorario del dentista – ma fino ad un massimo di Fr. 300.- all'anno – nei casi in cui la LAMal non le riconosca i relativi costi.

                               1.2.   Mentre mangiava degli gnocchi preparati in casa, il 26 dicembre 2001 __________ si è rotta un molare. Il 3 gennaio 2002 essa ha provveduto a compilare un formulario "infortunio denti" ed il 13 gennaio seguente un questionario sull'accaduto, entrambi trasmessi dalla Cassa Malati __________ (doc. _).

                               1.3.   Con scritto del 4 febbraio 2002 (doc. _) l'assicuratore malattia ha informato l'assicurata di non poter far rientrare i costi per il trattamento dentario nell'assicurazione obbligatoria, in quanto l'oggetto che avrebbe causato il danno al dente (corpus delicti) non è stato né identificato né apportato come prova. In tal caso non sarebbe possibile parlare di un fattore straordinario e quindi di infortunio ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal.

La Cassa avvisava infine l'interessata della possibilità di usufruire dell'assicurazione complementare per le cure dentarie.

                               1.4.   Il 18 febbraio 2002 (doc. _) __________ ha contestato le motivazioni date dall'assicuratore, precisando di aver invece "(…) masticato uno gnocco contenente un residuo solido (verosimilmente un sassolino insediatosi in fase di lavorazione dell'impasto)." Di conseguenza, la presenza di un corpo estraneo nel cibo costituirebbe di per sé un evento straordinario.

                               1.5.   L'11 marzo 2002 (doc. _) la __________ ha reso una decisione su opposizione che conferma l'impossibilità di accordare una prestazione dall'assicurazione obbligatoria per il trattamento del molare dell'assicurata.

                               1.6.   Con decisione su opposizione del 7 novembre 2002 (doc. _) la Cassa Malati ha respinto l'opposizione del 6 aprile 2002 (doc. _) inoltrata dall'assicurata.

                               1.7.   Contro la citata decisione su opposizione il 30 novembre 2002 (doc. _) __________ ha inoltrato tempestivo ricorso chiedendo che i costi sopraggiunti dalla rottura del dente molare le siano riconosciuti e presi a carico dalla sua assicurazione obbligatoria.

"  (…)

Nella descrizione d'infortunio fornita in data 3 e 13 gennaio 2002 (allegato _), ho testualmente dichiarato che: "in fase di masticazione di gnocchi di produzione casereccia, ho inavvertitamente masticato qualche cosa di solido che mi ha rotto un dente".

Sul questionario del 13 gennaio 2002 alla domanda "E' accaduto qualcosa di particolare mangiando (morso su oggetto duro? Genere di oggetto)?", ho subito precisato di aver morso qualche cosa di duro solido verosimilmente residuo di produzione.

Non ho ritenuto importante precisare subito che, a mio avviso, il residuo di produzione che ha causato il danno al dente doveva trattarsi verosimilmente di un sassolino insediatosi in fase di lavorazione dell'impasto di patate che serve per la preparazione degli gnocchi.

D'altronde non mi sarebbe nemmeno stato possibile essere più precisa dal momento che, l'oggetto che viene definito dalla __________ "Corpus Delicti", è stato purtroppo ingoiato nella concitata fase susseguente al morso fatale.

E' pur vero anche che da parte della __________, non mi sono stati richiesti ulteriori dettagli, eventualmente supportati da un referto medico dentistico.

Che comunque io abbia morso un oggetto solido e duro, assolutamente estraneo al cibo che stavo consumando (gnocchi che di norma sono soffici), è cosa certa, provata anche dal fatto che per una settimana ho avvertito dolori post-trauma sia alla mascella che alla mandibola (parte destra).

Questo sta ad indicare con sufficiente ragionevolezza che la causa dell'infortunio è da attribuirsi all'azione di un fattore esterno straordinario.

Affermare come fa la __________ nella sua decisione dell'11 marzo 2002 che non avendo visto il "Corpus Delicti" e quindi non potendo provare con prevalente probabilità l'azione di un fattore esterno straordinario, mi sembra alquanto sbrigativo e pretestuoso, poiché tutti gli altri elementi stanno ad indicare l'esatto contrario.

Contesto inoltre fermamente la tesi secondo cui un prodotto di lavorazione industriale presenterebbe, rispetto ad un prodotto di lavorazione artigianale o casereccia, un miglior grado di omogeneità tale, da rendere un frammento estraneo un fattore esterno straordinario.

Semmai è vero l'esatto contrario. Nella lavorazione artigianale o casereccia di un prodotto viene messa molta più cura e attenzione nelle varie fasi della lavorazione del prodotto e nella scelta degli ingredienti che andranno a costituire il prodotto stesso.

Ne consegue che percentualmente i rischi che un fattore esterno straordinario vada ad insediarsi nel prodotto finale dovrebbero risultare di gran lunga minori. Basti pensare al fatto che, è da più di venti anni che preparo gnocchi di produzione casalinga senza che si siano mai verificati infortuni ne a me ne a nessun altro componente della mia famiglia." (…)

                               1.8.   Nella propria risposta di causa dell'8 gennaio 2003 (doc. _) la Cassa __________ ha chiesto di respingere integralmente il ricorso di __________, confermando così la mancata presa a carico dalla LAMal dei costi relativi alla cura del dente molare. In particolare:

"  (…)

III. Ritenuto in diritto

(…)

     "Giusta l'art. 31, cpv. 2 LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi della cura di lesioni del sistema masticatorio causate da un infortunio. Ai sensi dell'art. 2, cpv. 2 LAMal, è considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.

  Secondo la dottrina, la presenza di un fattore esterno straordinario è uno degli elementi costitutivi dell'infortunio, nel senso giuridico della nozione. Risulta dalla definizione stessa dell'infortunio che il carattere straordinario del danno non concerne gli effetti del fattore esterno, ma solamente il fattore esterno medesimo. Risulta irrilevante di conseguenza che il fattore esterno abbia causato, se dal caso, delle conseguenze gravi o non prevedibili. II fattore esterno è considerato come straordinario allorquando eccede, nel caso particolare, il quadro degli eventi e delle situazioni che possono oggettivamente essere qualificate di quotidiane o abituali (Gustavo Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Collection genevoise, Basilea, 1991, pag. 78).

La giurisprudenza si è sforzata di stabilire delle categorie di lesioni nelle quali la condizione del fattore esterno straordinario gioca un ruolo decisivo nella qualifica dell'evento. Per quanto riguarda in particolare le lesioni dei denti, sopravvenute durante la masticazione di alimenti, la prevedibilità che un fattore esterno straordinario sia contenuto in essi deve essere valutata sulla base dell'origine del prodotto. E' indubbio che un prodotto di lavorazione industriale presenterà un grado di omogeneità tale, da rendere un frammento estraneo un fattore esterno straordinario, creando di conseguenza le premesse per il riconoscimento di un infortunio. Questo medesimo frammento estraneo, contenuto in un prodotto artigianale o casereccio, proprio perché risultante da una lavorazione tradizionale e manuale, costituirà invece una situazione oggettivamente qualificata di quotidiana e/o possibile e prevedibile, in modo da escludere la straordinarietà dell'evento e, giuridicamente parlando, l'esistenza di un infortunio.

Per citare solo qualche esempio, la presenza di un frammento d'osso negli insaccati, o di residui di guscio di noce in un pane alle noci o una torta alle noci, acquistati in un commercio, riveste il carattere di infortunio poiché la presenza del corpo estraneo costituisce un fattore esterno straordinario.

Non è invece un infortunio il fatto di rompersi un dente con un nocciolo trovato in una torta alle ciliege di confezione casereccia (DTF 112 V 201) o in altri prodotti che risultano da una lavorazione non industriale ma manuale, come, nella fattispecie, un sassolino (corpus delicti, per altro mai prodotto) insidiatosi in fase di lavorazione dell'impasto che serve alla preparazione di gnocchi casalinghi.

Nella fattispecie, non si può di conseguenza seguire la ricorrente nelle conclusioni alla sua opposizione. In effetti, trovare un frammento estraneo all'interno di un impasto realizzato artigianalmente costituisce un'eventualità tutt'altro che remota e rientra nella quotidianità di alimenti preparati a casa.

Mancando il carattere straordinario del fattore esterno, viene meno uno degli elementi basilari per poter concludere all'esistenza di un infortunio giusta l'art. 2, cpv. 2 LAMal. La __________ ribadisce il proprio rifiuto di prendere a carico il costo relativo alla cura di un dente molare rottosi, stando alle dichiarazioni della ricorrente, mangiando dei gnocchi di produzione casereccia.

Benché non afferente la presente decisione su opposizione resa in conformità dell'art. 85 LAMal, l'intimata segnala alla Signora __________ la possibilità di una parziale presa a carico dall'Assicurazione per le cure dentarie, a ragione del 50% dell'onorario del dentista, e fino ad un massimo di CHF 300.l'anno, dei costi non riconosciuti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie" (allegato _, agli atti).

12. Con il ricorso di diritto amministrativo 30 novembre 2002, la controparte non avanza sostanzialmente alcun nuovo argomento, limitandosi ad accusare la convenuta di non aver lei mai insistito nel richiedere ulteriori dettagli, eventualmente supportati da un referto medico dentistico (allegato _, pag. 2, agli atti).

13. Come si è già ricordato, giuridicamente l'infortunio è costituito da un'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta ad un fattore esterno straordinario. I tribunali svizzeri hanno già avuto modo di pronunciarsi sull'eccezionalità di "fattori esterni" contenuti in diversi alimenti, in modo da determinare se la presenza del provato oggetto all'origine del danno alla dentizione potesse essere ritenuta un caso di eccezionalità, tale da concludere all'esistenza di un avvenimento straordinario, e quindi di un infortunio. L'eccezionalità non è stata ad esempio riconosciuta a seguito della presenza di un nocciolo di prugna in un alimento preparato con frutta non snocciolata, per la cartilagine negli insaccati, per dei frammenti di ossa nello spezzatino di agnello, per la pelle troppo cotta di un gigot d'agnello, per le perline decorative sulle torte, per dei frammenti di conchiglia e ossa di pollo nella paella, o ancora per dei semi di mais inesplosi in un pacchetto di pop-corn.

Nella fattispecie, come più volte affermato dalla Signora __________, si è in presenza di gnocchi formati da un impasto di patate, farina, acqua e sale. L'origine dei gnocchi è dovuta ad un processo di lavorazione artigianale, casereccio, con tutte le implicite conseguenze che lo distinguono da un prodotto fabbricato secondo dei metodi industriali. La ricorrente si è tuttavia sempre astenuta dal fare qualsiasi riferimento all'alimento che faceva da contorno ai gnocchi di patate quel 26 dicembre 2001. Trattavasi forse di spezzatino di agnello? Oppure i gnocchi erano conditi con del ragù contenente, oltre a pezzettini di carne, anche qualche frammento di osso? Non è dato sapere! Così come resta sconosciuto l'oggetto che, secondo le dichiarazioni dell'assicurata, sarebbe all'origine della rottura del molare: "qualche cosa di duro, solido, verosimilmente residuo di produzione" (allegato _, agli atti), "un sassolino insediatosi in fase di lavorazione dell'impasto" (allegato _, agli atti), "un corpo estraneo, quindi non appartenente al cibo" (allegato _, agli atti).

Non essendo il corpus delicti mai stato prodotto, e considerato che il dente danneggiato era già stato sottoposto a cure dentarie in passato (allegato _, agli atti), resta pure plausibile la possibilità che l'oggetto solido altro non fosse che un pezzetto di amalgama applicato in precedenza sul dente, il quale, staccatosi per cause naturali, è stato poi masticato assieme ai gnocchi.

14.  Nel campo delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, giusta il quale i fatti pertinenti della causa devono necessariamente essere constatati al fine di potersi determinare. Questo principio non è tuttavia assoluto. In realtà, la sua portata è ridimensionata dal dovere fatto alla controparte, l'assicurato, di collaborare all'istruttoria. Questo dovere comprende in particolare l'obbligo della parte che invoca un diritto di produrre le prove richieste dalla natura del litigio e dei fatti invocati, senza le quali essa è condannata a sopportare le conseguenze dell'assenza di prove.

Sempre secondo la giurisprudenza e la dottrina nel campo delle assicurazioni sociali, una decisione deve potersi fondare su dei fatti che appaiano come i più possibili e veritieri, e che presentino di conseguenza un grado di verosimiglianza preponderante. Non è sufficiente che un fatto possa venir considerato solamente come un'ipotesi possibile: "a mio avviso, il residuo di produzione che ha causato il danno al dente doveva trattarsi verosimilmente di un sassolino insediatosi in fase di lavorazione dell'impasto di patate" (allegato _, pag. 2, agli atti).

Nel caso concreto, la Signora __________, non producendo il corpus delicti, riconosce non poter portare la prova dell'evento infortunistico. Essa si limita ad affermare essere persuasa che i gnocchi da lei stessa impastati contenessero un oggetto solido e duro, assolutamente estraneo al cibo consumato, senza pertanto poterlo definire. Come anticipato sotto il pto. 13, grande rimane la possibilità che l'oggetto estraneo fosse in realtà contenuto nell'accompagnamento dei gnocchi o, addirittura, facesse parte integrante del medesimo dente fratturatosi, senza per questo costituire un fattore esterno straordinario.

15.  Non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale, in caso di dubbio ed in mancanza di un grado di verosimiglianza preponderante, si è tenuti a pronunciarsi in favore dell'assicurato. Non potendo l'esistenza di un fattore esterno straordinario venir considerata che alla stregua di una semplice ipotesi possibile, la lesione dentaria subita dall'assicurata il 26 dicembre 2001 non può essere assimilata ad un incidente. La ricorrente non può pretendere, a seguito dell'evento, alla presa a carico da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del costo legato alle cure dentarie."

                               1.9.   Con scritto del 18 gennaio 2003 (doc. _) la ricorrente ha replicato su alcune affermazioni della Cassa, puntualizzando che per la mancata produzione del corpus delicti essa non debba essere considerata negligente, poiché – verosimilmente - il sassolino che ha rotto il dente è stato deglutito insieme agli gnocchi.

Inoltre, la presenza di detto sassolino negli gnocchi dovrebbe essere considerata a tutti gli effetti come un fattore straordinario.

                             1.10.   Dal canto suo la Cassa Malati __________ ha ribadito come l'assenza di prove vada a discapito della parte che intendeva prevalersi di un diritto. Tuttavia, anche se la ricorrente avesse comprovato l'esistenza del fattore esterno, lo stesso non potrebbe comunque essere ritenuto come straordinario per degli gnocchi caserecci (doc. _).

                                         in diritto

In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAMal. Tuttavia, nel merito si applicano le disposizioni in vigore in precedenza, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b, STFA del 1° luglio 2003, H 29/02 nella causa G.C-N, consid. 1.2.). Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

Nel merito

                               2.3.   Secondo quanto disposto dall'art. 1a LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa. La LAMal accorda prestazioni in caso di malattia (definita dall'art. 2 cpv. 1 LAMal, ora abrogato e sostituito dall'art. 3 LPGA), infortunio (definito precedentemente all'art. 2 cpv. 2 LAMal, abrogato con l'entrata in vigore della LPGA e ripreso dall’art. 4 LPGA) - per quanto l’evento non sia a carico di alcuna assicurazione infortuni sia essa obbligatoria o privata - e maternità (cfr. art. 2 cpv. 3 LAMal, abrogato, ora art. 5 LPGA).

La copertura del rischio d'infortunio prevista dalla LAMal risulta  rivestire simultaneamente un ruolo sussidiario e complementare: sussidiario quando ha per compito di completare le lacune assicurative in ragione della sua funzione suppletiva e complementare quando può portare a prendersi carico delle spese non coperte o coperte solo parzialmente da un’assicurazione infortuni (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione dell’assicurazione malattia del 6 novembre 1991, pag. 123; EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, n. 162 e seg.).

Nel caso di specie trova applicazione la LAMal, non risultando infatti l’evento sopravvenuto alla ricorrente il 26 dicembre 2002 - ed annunciato il successivo 31 dicembre 2002/3 gennaio 2003 alla Cassa Malati __________ - a carico di un altro assicuratore infortuni.

Secondo l’art. 28 LAMal, in caso d’infortunio l’assicuratore copre le medesime prestazioni che in caso di malattia. L’art. 31 cpv. 2 LAMal dal canto suo pone a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie i costi per le cure di lesioni del sistema masticatorio causate da un infortunio.

In concreto la __________ rifiuta di assumere il caso come prestazione obbligatoria poiché ritiene che la rottura del dente molare di __________ non sia da considerare come un infortunio ai sensi dei citati disposti di legge.

                               2.4.   L'art. 2 cpv. 2 LAMal definisce l’infortunio come segue:

"  E' considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che comprometta la salute fisica o psichica."

L'art. 4 LPGA riprende tale definizione (cfr. KIESER, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra, 2003, pagg. 57 e 58).

Si evince dunque dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno, ma unicamente il fattore esterno in quanto tale. Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00; STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00; DTF 122 V 233 consid. 1; DTF 121 V 38 consid. 1a; DTF 118 V 61 consid. 2b; RAMI 1993 K 921 pag. 157 segg., consid. 2a).

                               2.5.   Il TFA ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.

Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 114 V 169; DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, pag. 477 segg., RAMI 1992 U 144 pag. 83 consid. 2b, RAMI 1988 K 787 pag. 420 consid. 2b).

Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (DTF 112 V 205 consid. 3c; RAMI 1988 K 787 pag. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, pag. 83 consid. 2a e pag. 84 consid. 2c, RAMI 1993 K 921 pag. 156 segg., consid. 2b).

In una sentenza argoviese (Versicherungsgericht des Kantons Aargau) del 21 novembre 2001 nella causa X., è stato ritenuto che non possa essere ammesso un infortunio se un musicista esperto porta alle labbra uno strumento a fiato procurandosi un danno ai denti; ciò nemmeno se il gesto è dettato dalla fretta (SVR 2002 KV Nr. 40).

Mentre il Tribunale amministrativo del Cantone di Friborgo ha deciso che il fatto di masticare un pezzo di pizza non costituisce un evento straordinario. Determinante perché un tale evento sia considerato come infortunio è se tale fattore esterno è straordinario, ciò che si verifica quando esso eccede il limite degli eventi quotidiani o di quanto può essere definito abituale (SVR 1999 UV Nr. 8).

In una recente sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S., U 229/01, il TFA ha lasciato aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli" ai 5 cereali possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento (cfr. consid. 2.2.).

                               2.6.   La questione contestata è circoscritta all’esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo ingerito dall'assicurata. Gli altri elementi costitutivi dell’infortunio ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 LAMal sono infatti manifestamente realizzati.

Il 3 gennaio 2003 la ricorrente ha notificato all’assicuratore malattia che "Durante il pranzo, in fase di masticazione di gnocchi di produzione casereccia, ho inavvertitamente masticato qualche cosa di solido, procurandomi la rottura di un dente.". Nel questionario compilato il 13 gennaio seguente la ricorrente ha precisato che "(…) ho morso qualche cosa di duro, solido. verosimilmente, residuo produzione" (doc. _).

Come indicato, la Cassa Malati __________ ha ritenuto di non doversi assumere la spesa di cura del dente molare giacché l'oggetto all'origine dell'evento non sarebbe stato individuato ed apportato come prova dall'assicurata. Pertanto, l'ente assicuratore ha giudicato non adempiuta la condizione dell’esistenza di un fattore straordinario che avrebbe provocato la lesione dentaria in questione.

Nell'opposizione del 6 aprile 2003 (doc. _) interposta avverso la decisione formale di rifiuto della Cassa – come pure nell'allegato di ricorso (doc. _) -, __________ ha aggiunto che "(…) Non ho ritenuto importante precisare subito che, a mio avviso, il residuo di produzione che ha causato il danno al dente doveva trattarsi verosimilmente di un sassolino insediatosi in fase di lavorazione dell'impasto di patate che serve per la preparazione degli gnocchi. D'altronde non mi sarebbe nemmeno stato possibile essere più precisa dal momento che l'oggetto che voi definite "Corpus Delicti" è stato purtroppo ingoiato nella concitata fase susseguente al morso fatale. (…)".

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato unicamente quando sono convinti della sua esistenza (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).

Nell'ambito delle assicurazioni sociali il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è quindi sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili (STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti; DTF 117 V 264 consid. 3b).

Nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali.

Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (STFA del 26 settembre 2001 nella causa __________ Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Va rammentato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (STFA del 26 settembre 2001 nella causa __________ Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.‑B., C 49/00; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 n. U 349, pag. 478 consid. 2b; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c).

E' ancora doveroso ricordare che per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta dedurne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.

Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (RAMI 1990 pag. 46 segg. consid. 2; STCA del 30 dicembre 1991 nella causa M.).

                               2.8.   Nella già citata sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S. (cfr. consid. 2.5.), il TFA ha in effetti stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.

Si tratta del resto di una giurisprudenza costante.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha sancito che la rottura di un ponte avvenuta mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo l'assicurata potuto accertare la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata dunque provata (cfr. precitata STFA del 26 settembre 2001 nella causa __________ Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3d).

Anche nella sentenza del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3d, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, l'Alta Corte ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato nel pane e che, ignorandone l'identità, aveva subito – di riflesso - ingoiato insieme al cibo.

Nella sentenza del 27 agosto 1992 nella causa M. la Corte federale ha negato l'azione di un elemento esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa: si trattava di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non era stata però controllata, avendo essa sputato il tutto nel lavandino.

Questo principio era invero già stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in: STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).

In applicazione della esposta giurisprudenza si deve dunque concludere che anche nel caso in questione la definizione dell'oggetto (corpus delicti) che ha causato la rottura del dente molare della ricorrente rimane una ipotesi (sassolino) che non ha trovato ulteriore oggettivo riscontro.

L'assicurata suppone che ad avere provocato il danno al dente sia stato un corpo duro (sassolino) che non faceva parte dell'alimento consumato; tuttavia essa non è stata in grado di accertare direttamente l'identità di tale elemento.

Pertanto, giusta la summenzionata giurisprudenza del TFA (in particolare la predetta recente STFA del 21 febbraio 2003), non essendo dunque possibile ritenere accertata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un elemento esterno straordinario, lo scrivente TCA non può ritenere che l'evento è dovuto ad infortunio (STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00; STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00; DTF 116 V 136 consid. 4b; DTF 114 V 305 consid. 5b).

Di conseguenza va confermata la decisione su opposizione resa dalla Cassa Malati __________ di negare a __________ prestazioni in virtù dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2002.140 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.08.2003 36.2002.140 — Swissrulings