Raccomandata
Incarto n. 36.2002.130 cs/gm
Lugano 11 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
vista la petizione del 6 novembre 2002 interposta da
__________
rappr. da: __________
contro
Cassa malati __________ in materia di assicurazione contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 20 gennaio 2003 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
vista la lettera 27 febbraio 2003 del __________ del seguente tenore:
" Facciamo seguito al ricorso presentato a nome e per conto del richiamato in oggetto per informavi che la convenuta Cassa Malati, con scritto 24.2, ha deciso di riconoscere l'indennità per malattia per il periodo 11.4.2002 - 23.4.2002.
Ciò premesso, e come richiesto dalla __________, ritiriamo la petizione presentata a nome e per conto del sig. __________. (…)" (cfr. Doc. _)
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici