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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2003 36.2002.130

11. März 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·203 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2002.130   cs/gm

Lugano 11 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

vista la petizione del 6 novembre 2002 interposta da

__________

rappr. da: __________  

contro  

Cassa malati __________     in materia di assicurazione contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 20 gennaio 2003 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;

vista la lettera 27 febbraio 2003 del __________ del seguente tenore:

"                                       Facciamo seguito al ricorso presentato a nome e per conto del richiamato in oggetto per informavi che la convenuta Cassa Malati, con scritto 24.2, ha deciso di riconoscere l'indennità per malattia per il periodo 11.4.2002 - 23.4.2002.

Ciò premesso, e come richiesto dalla __________, ritiriamo la petizione presentata a nome e per conto del sig. __________. (…)" (cfr. Doc. _)

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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