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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2002 36.2002.119

9. Dezember 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,941 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2002.119   cr/sc

Lugano 9 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 2 settembre 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 2 settembre 2002 l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha respinto il reclamo contro la decisione del 19 luglio 2002 con la quale è stata rifiutata la concessione del sussidio dell'assicurazione malattia per gli anni 1996-2000 presentata da __________, rappresentato dallo studio legale dell'avv. __________ (doc. _).

                               1.2.   Contro la predetta decisione è tempestivamente insorto l'interessato, tramite il proprio rappresentante legale, rilevando:

"  (…)

1.

Il signor __________ e la moglie, pensionati di __ rispettivamente __ anni di età, si sono trasferiti in Ticino dalla Svizzera interna nel 1995. Il loro reddito imponibile è di fr. 16'000/17'000.- annui.

Solo nel 2001 sono venuti per caso a conoscenza della possibilità di richiedere un sussidio CM. Fino a quel momento non era mai stato loro trasmesso l'apposito formulario.

2.

Il 6 dicembre 2001 i signori __________ segnalavano all'ufficio malattia di aver solo recentemente saputo del diritto al sussidio e di ritenere che fosse dato anche per i 4 anni precedenti. A cavallo della fine del 2001 hanno quindi inoltrato, con non poche difficoltà e seguendo le indicazioni dell'ufficio, l'apposito formulario di domanda di sussidio. Dal momento che i presupposti per la concessione sussistevano già dal 1996, hanno inoltrato oltre alle istanze per il 2001 e il 2002, istanze per gli anni dal 1996 al 2000 compresi.

3.

A conferma dell'esistenza dei presupposti per la concessione del sussidio, l'ufficio per l'assicurazione malattia ha accolto le istanze relative al 2002 (con decisione 31.1.2002) e 2001 (con decisione 31.7.2002). Ha tuttavia respinto quelle per il 1996/2000 sostenendo che "le motivazioni addotte a giustificazione del ritardo nell'inoltro dell'istanza non possono essere considerate come una giustificazione sufficiente per concedere un sussidio retroattivo nel tempo".

4.

Contro tale decisione il signor __________ ha inoltrato opposizione. Questa è stata respinta con la decisione 2.9.2002 qui impugnata, senza che peraltro l'Ufficio entrasse nel merito delle argomentazioni sollevate dal ricorrente. La motivazione della nuova decisione è assolutamente identica a quella contenuta nella precedente e del tutto generica.

5.

La decisione di non concedere il sussidio retroattivamente non può essere condivisa.

L'art. 54 LCAMal prevede che il diritto alla concessione del sussidio decade in 5 anni dall'anno in cui il diritto si verifica. L'art. 55 prevede che le domande di sussidio retroattivo sono accolte se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio non è considerata motivo valido.

La legge prevede che i moduli ufficiali siano inviati ai potenziali beneficiari del sussidio (art. 44 del regolamento della legge sull'assicurazione obbligatori contro le malattie). I soggetti fiscali interessati dovrebbero ricevere automaticamente i formulari. Questo proprio nell'intento di evitale l'autoesclusione individuale a causa di carenze informative (cfr. messaggio n. 4474 del 3 gennaio 1996).

6.

Il reclamante e la moglie non hanno chiesto i sussidi prima del 2001 perché non sono venuti a conoscenza di averne diritto. Non si tratta comunque di un semplice "non lo sapevo" di comodo. Nessuna negligenza può essere loro imputata a tal proposito.

Contrariamente a quanto previsto dalla legge, fino a fine 2001 non erano mai stati loro inviati i formulari, questo malgrado notifiche di tassazione siano state emesse dal cantone già il 23.11.1998. Trattandosi di persone semplici, anziane, oltretutto trasferitesi dalla svizzera interna da poco, è più che comprensibile e senz'altro scusabile, anzi normale, che non siano venuti a conoscenza del diritto al sussidio.

7.

Si tratta evidentemente di un caso particolare, che, nello spirito delle legge, va tutelato. La motivazione addotta - la mancanza di informazioni - deve essere, viste le circostanze concrete, considerata particolare e fondata ai sensi della legge.

In effetti l'art. 55 LCAMal non deve essere interpretato in modo eccessivamente restrittivo.

Esso deve fondare il diritto al versamento di sussidi retroattivi almeno per quelle persone che, pur rientrando nella categoria degli aventi diritto, non hanno ricevuto i formulari, sia perché non ancora in possesso di una tassazione ticinese (come il ricorrente e la moglie fino al 1998), sia per un errore dell'amministrazione (come è stato il caso nella fattispecie per il periodo a partire dal 1999). Questo deve valere a maggior ragione per le persone anziane o provenienti da fuori cantone, che notoriamente hanno minore accesso alle informazioni. Caso contrario l'obbligo di informazione previsto dalla legge servirebbe a ben poco. A essere penalizzate sarebbero proprio le persone più deboli, come il ricorrente e la moglie, che la legge intende tutelare.

Non essendo trascorso il termine di 5 anni al momento dell'inoltro della richiesta, le istanze vanno tutte accolte." (Doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 23 ottobre 2002 l'IAS ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

Si tratta di un caso in cui vengono richiesti i sussidi retroattivi per gli anni dal 1996 al 2000.

Per la definizione del diritto al sussidio nel caso di specie occorre dunque applicare i disposti di cui agli artt. 53 a 56 LCAMal.

A mente della parte convenuta, il gravame in oggetto deve essere evaso in osservanza di quanto indicato all'art. 55 cpv. 3 LCAMal, e ciò in considerazione degli argomenti che seguono.

Giusta l'art. 44 cpv. 2 Reg. LCAMal, i moduli ufficiali per l'istanza di sussidio sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari di sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza.

Inoltre, l'art. 45 cpv. 1 lett. a) Reg. LCAMal stabilisce che "per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio", mentre gli artt. 45 cpv. 1 lett. c) e d) Reg. LCAMal recitano: "gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio" e "gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso".

La controparte si è trasferita nel Cantone Ticino in provenienza dalla Svizzera interna nel corso dell'anno 1995. Di conseguenza, al caso di specie risultano applicabili i disposti di cui agli artt. 45 cpv. 1 lett. c) e d) e 67 lett. e) Reg. LCAMal.

Le prime tassazioni emesse nei riguardi del ricorrente dall'Autorità fiscale cantonale (tassazione intermedia con periodo d'assoggettamento 01.12.1996-31.12.1996 e notifica di tassazione ordinaria relativa al biennio fiscale 1997/1998) e da cui risulta un reddito determinante inferiore ai limiti fissati per l'ottenimento del sussidio, sono state intimate in data 23.11.1998. In seguito, in data 28.06.1999, è stata notificata la tassazione relativa al biennio fiscale 1999/2000.

Secondo quanto previsto dall'art. 44 cpv. 2 Reg. LCAMal, il nostro Istituto procede annualmente alla trasmissione dei formulari d'istanza ai potenziali beneficiari di sussidio. Quest'ultimi sono identificati sulla base del reddito determinante (art. 30 LCAMal) desunto dalla notifica di tassazione stabilita dal Consiglio di Stato giusta l'art. 49 lett. a) LCAMal.

Per gli anni oggetto della pratica di specie, il Consiglio di Stato ha fissato attraverso i Decreti esecutivi concernenti le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi i seguenti parametri fiscali applicabili.

Anno sussidio  Biennio fiscale applicabile   Base legale

      1996                     1993/1994           Art. 13 DE 17.07.1995;

      1997                     1993/1994           Art. 14 DE 05.11.1996;

      1998                     1995/1996           Art. 1 lett. a) DE 18.11.1997;

      1999                     1997/1998           Art. 1 lett. a) DE 20.10.1998;

      2000                     1997/1998           Art. 1 lett. a) DE 27.10.1999.

Per quanto riguarda la trasmissione dei formulari d'istanza al ricorrente per gli anni 1996-2000 il nostro Istituto fa rilevare quanto segue:

·     i formulari per gli anni 1996 e 1997 non sono stati trasmessi alla famiglia __________ in quanto la stessa al momento dell'invio dei moduli (anno 1995 per il 1996 e anno 1996 per il 1997) non era in possesso della notifica di tassazione 1993/1994;

·     i moduli d'istanza per l'anno 1998 sono stati recapitati ai potenziali beneficiari di sussidio nel corso dell'anno 1997 e la famiglia __________ non l'ha ricevuto in quanto la notifica di tassazione 1995/1996 è stata intimata alla stessa in data 23.11.1998;

·     il formulario per l'anno 1999 non è stato recapitato alla controparte dal momento che la trasmissione dei formulari è avvenuta in data 16.11.1998, mentre la notifica di tassazione 1997/1998 è stata rilasciata in data 23.11.1998;

·     la trasmissione dei formulari per l'anno 2000 è stata effettuata in data 17.05.1999 e secondo le informazioni in nostro possesso la famiglia __________ avrebbe dovuto ricevere regolarmente il formulario d'istanza (dal momento che la notifica di tassazione 1997/1998 è stata intimata in data 23.11.1998; da rilevare il fatto che l'invio dei formulari d'istanza non viene effettuato per lettera raccomandata).

In considerazione di quanto precede, non riteniamo che si possa imputare ad un errore dell'amministrazione (cfr. atto ricorsuale pag. 3, pt.o 6) il fatto che la controparte non abbia ricevuto i formulari d'istanza per gli anni 1999 e 2000.

L'assunzione del domicilio nel Cantone Ticino, e di conseguenza il fatto di non essere in possesso di una notifica di tassazione applicabile, è una delle situazioni previste all'art. 67 Reg. LCAMal, per le quali il diritto al sussidio deve essere determinato sulla base delle entrate lorde mensili accertate al momento dell'inoltro della richiesta di sussidio.

In applicazione degli artt. 45 cpv. 1 lett. c) e d) Reg. LCAMal, la parte ricorrente avrebbe pertanto potuto inoltrare la richiesta di sussidio per gli anni 1996-2000 nel corso degli anni stessi mediante i formulari ottenibili presso la Cancelleria del Comune di residenza, allegando copia dei giustificativi attestanti l'ammontare dei redditi conseguiti per ogni anno.

Le tassazioni utili al fine di decidere in margine al sussidio per gli anni in oggetto al di fuori della procedura prevista all'art. 45 cpv. 1 lett. c) Reg. LCAMal sono state intimate all'assicurato in data 23.11.1998.

Ciò sta ad indicare che le istanze di sussidio 1996-1999 - pervenute al nostro Istituto nel corso del mese di maggio 2002 - sono state inoltrate circa tre anni e mezzo dopo che l'interessato è giunto a conoscenza delle notifiche fiscali utili, mentre la richiesta per l'anno 2000 è stata inoltrata circa due anni e mezzo dopo che il ricorrente ne avrebbe avuto la possibilità.

A titolo abbondanziale si sottolinea inoltre quanto segue.

La modalità di concessione del sussidio previa istanza individuale da parte dell'assicurato è stata introdotta nel Cantone Ticino a partire dal 1°.01.1994.

Si può dunque legittimamente ritenere che durante gli anni 1996-2000 ogni cittadino potenzialmente interessato fosse a conoscenza delle particolarità legate alle pratiche di specie.

Si tratta, in questo caso, di conoscenze elementari alla portata di tutti.

L'Autorità cantonale procede del resto a una costante informazione nei confronti della popolazione ed i servizi amministrativi cantonali sono ampiamente disponibili a fornire informazioni personalizzate e specifiche a singole richieste di utenti.

La ratio della LCAMal è, al riguardo, di evidenza meridiana: senza che alla radice di un'istanza di sussidio tardiva vi siano ragioni gravi e comprovate da fattori almeno oggettivamente - o umanamente comprensibili (stati di comprovata malattia, residenza all'estero, dimostrata incapacità di una gestione in proprio degli affari correnti di vita quotidiana, ...), la stessa non deve essere evasa in modo positivo dai servizi amministrativi preposti." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a)    persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.3.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

                                         a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

                                         b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

                                         c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

                                         d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

                                         Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.

                                         Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.

                                         L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                               2.4.   In concreto, è incontestata la circostanza che le istanze di sussidio da parte dell'assicurato relative agli anni 1996-2000, compilate in data 10 maggio 2002 (cfr. doc. _), sono giunte all'Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia in data 16 maggio del 2002 (cfr. doc. _ e doc. _).

                                         A motivo del ritardo dell'inoltro della domanda __________ ha precisato che prima della fine del 2001 non sapeva che fosse possibile richiedere un sussidio cantonale per il pagamento della Cassa malati. __________ e la moglie, trasferitisi dalla Svizzera interna nel Canton Ticino nel 1995, sono casualmente venuti a conoscenza dell'esistenza di questa possibilità solo nel 2001 (cfr. doc. _). L'assicurato ha poi rilevato che in precedenza egli non ha mai ricevuto gli appositi formulari per la richiesta di un sussidio.

                                         Come visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio.

                                         In base alla lettera c) di questa norma gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

la lettera d) della medesima norma prevede che gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

                                         L'art. 67 Reg. LCAMal, alla lettera e) prevede che l’Istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all’accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nel caso di persone domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante.

Nel caso di specie, __________, nato il __________ 1931 e la moglie, __________, nata il __________ 1934, si sono trasferiti nel Canton Ticino nel 1995.

Le prime tassazioni riguardanti il ricorrente, vale a dire la tassazione intermedia con periodo di assoggettamento 1.12.1996-31.12.1996 e la notifica di tassazione ordinaria relativa al biennio fiscale 1997/1998, sono state emesse dall'Autorità fiscale cantonale in data 23 novembre 1998 (cfr. doc. _). Successivamente, in data 28 giugno 1999, è stata notificata la tassazione relativa al biennio fiscale 1999/2000.

A partire dal momento in cui ha ricevuto le notifiche di tassazione dalle quali emerge che il reddito imponibile della famiglia __________ ammonta a fr. 16'000/17'000 annui, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la richiesta di sussidio relativa agli anni 1996-2000, in termini relativamente brevi, apparendo evidente che egli era in possesso dei requisiti necessari per potere beneficiare di tale sussidio.

                                         Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Ora, pur potendo comprendere che il trasferimento nel Cantone Ticino dalla Svizzera interna, per due persone anziane, possa comportare qualche difficoltà, un lasso di tempo di tre anni e mezzo, rispettivamente due anni e mezzo, per chiedere il sussidio retroattivo (dal 23 novembre 1998, rispettivamente 28 giugno 1999, fino al 10 maggio 2002) è un periodo troppo lungo per giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda di sussidio.

Tanto più se si pone mente al fatto che anche nella Svizzera interna esiste la possibilità di beneficiare di sussidi per il pagamento dei premi dell'assicurazione contro le malattie, conformemente a quanto stabilito nella LAMal, legge federale del 18 marzo 1994, che all'art. 65 e art. 66 prevede la riduzione dei premi degli assicurati grazie ai sussidi federali e cantonali.

                                         Inutile al riguardo la motivazione fornita a più riprese da __________ per giustificare il ritardo nella presentazione della richiesta di sussidio dell'assicurazione contro le malattie per gli anni dal 1996 al 2000, vale a dire la non conoscenza della possibilità di richiedere i sussidi cantonali citati, anche a causa dell'arrivo in Ticino da relativamente poco tempo e l'assoluta mancanza di informazioni al riguardo da parte delle Autorità competenti (cfr. doc. _ e doc. _). Infatti nessuno può trarre beneficio dall'ignoranza della legge.

                                         Il tema dei sussidi ai premi delle Casse malattie è stato oggetto di più interventi pubblici da parte dei preposti organi dello Stato ed ha fatto oggetto di numerosi interventi sui mass-media di modo che, anche per i ricorrenti, la circostanza dell'esistenza dei sussidi e delle necessità di chiederli per ottenerli non poteva passare inosservata.

                                         Va ancora aggiunto che l'insorgente, anche in assenza di una tassazione fiscale, poteva inoltrare, negli anni di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal).

                                         Il ricorrente non può prevalersi della circostanza che non sarebbe stato informato in merito. Infatti, come detto, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata).

Il ricorrente, del resto, non ha sostenuto e quindi reso verosimile l'esistenza di ragioni gravi, quali ad esempio dei motivi medici tali da impedirgli di essere tempestivo nella sua richiesta, che possano giustificare il ritardo nella presentazione della richiesta di sussidio relativa agli anni 1996-2000.

La semplice negligenza, come visto, non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (cfr. consid. 2.4.).

                                         In queste circostanze, il TCA non può che confermare la tardività della domanda volta all'ottenimento dei sussidi cantonali relativi agli anni 1996-2000 e confermare la decisione dell'IAS.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2002.119 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2002 36.2002.119 — Swissrulings