RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00096 mm
Lugano 21 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 29 giugno 2000 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, sin dal 1° gennaio 1997, é assicurato contro le malattie presso la Cassa malati __________, beneficiando, oltre che dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di alcune coperture complementari che, in ragione del mancato pagamento dei premi, gli sono state annullate con effetto retroattivo al 30 giugno 1998.
1.2.L'assicurato non ha provveduto al pagamento dei premi afferenti al periodo 1° luglio 1998-30 giugno 1999, motivo per cui l'__________ ha avviato nei suoi confronti quattro distinte procedure esecutive, finalmente sfociate in altrettanti attestati di carenza beni (doc. _).
1.3. L'assicuratore malattie, nel corso del mese di ottobre 1999, ha chiesto all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di farsi carico dei premi rimasti impagati (doc. _).
Il summenzionato ufficio, da parte sua, ha preteso che la Cassa dimostrasse pure l'insolvenza del coniuge, __________ (doc. _).
1.4. In data 7 e 22 dicembre 1999, la Cassa malati __________ ha ingiunto a __________ di pagare i premi arretrati afferenti all'assicurazione sociale obbligatoria di suo marito, in difetto di che sarebbe stata promossa nei suoi riguardi una procedura esecutiva (doc. _).
1.5. Avverso i suddetti provvedimenti, __________ ha interposto due distinti ricorsi al TCA, ricorsi che sono però stati dichiarati irricevibili con sentenza 14 aprile 2000 (cfr. inc. n. __________).
1.6. Il 29 giugno 2000, l'assicuratore malattie ha emanato una decisione su opposizione, mediante la quale ha preteso da __________ il pagamento di un importo di fr. 1'704.40 (premi relativi all'assicurazione obbligatoria del marito per il periodo 1° luglio 1998-30 giugno 1999) più le spese amministrative (cfr. doc. _).
1.7. Con tempestivo ricorso 31 agosto 2000, __________, patrocinata da __________, ha chiesto l'annullamento della querelata decisione su opposizione, osservando, in particolare, quanto segue:
" … pur rientrando i premi rilevanti dalla copertura obbligatoria dell'assicurazione malattia nel novero dei bisogni dell'economia domestica comune, nella concreta circostanza, la responsabilità solidale del coniuge giusta l'art. 166 cpv. 3 dev'essere negata, dal momento che le condizioni economiche della ricorrente non le consentono di assumere il debito contributivo del marito, benché sorto durante la vita comune" (cfr. I, p. 4).
La ricorrente ha pure preteso d'esser posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
1.8. La Cassa malati convenuta, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.9. In data 27 settembre 2000, il patrocinatore della ricorrente ha chiesto copia delle "Direttive per la richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria di base" (cfr. VI).
Le suddette direttive gli sono state trasmesse il 12 ottobre 2000, con assegnazione di un nuovo termine di 10 giorni per presentare altri mezzi di prova (IX).
Il 3 novembre 2000, all'insorgente è stato assegnato un ulteriore termine di 5 giorni per dare seguito allo scritto 12 ottobre 2000 (X).
Sino ad oggi, l'assicurata è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).
Nel merito
2.2. L’obbligo degli assicurati al pagamento dei premi per tutta la durata della loro affiliazione risultava, secondo la legislazione in vigore sino al 31 dicembre 1995, dall’art. 6bis LAMI e, dal 1° gennaio 1996, dall’art. 61 LAMal.
La ricorrente non contesta né l’affiliazione (sua e del marito) alla Cassa malati __________ né il mancato pagamento dei premi a lei richiesti.
Essa contesta unicamente il suo obbligo al pagamento dei premi per l’assicurazione malattia del marito.
2.3. La problematica qui in discussione é già stata risolta dal TFA nella sentenza pubblicata in RAMI 1993 K914 pag. 83ss., in cui si legge, segnatamente, quanto segue:
" (…).
b) Faute d'une réglementation expresse de l'assurance-maladie sociale sur la question litigieuse, le point de savoir si la recourante est débitrice des cotisations et participations aux frais litigieuses doit être tranché à la lumière des règles du droit privé, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit des assurances sociales (ATF 117 V 58 consid. 3a1); RJAM 1977 n° 290 p. 120 consid. 3).
...
Comme l'expose Grossen (Le statut patrimonial de base, Les effets généraux du mariage, in Le nouveau droit du mariage, Travaux des journées d'étude de la Faculté de droit de l'université de Lausanne des 7 et 8 mars 1986, publication Cedidac n° 5, p. 17), «dans le système du nouvel article 166 (CC), le domaine de la responsabilité solidaire des époux est large et dans certains cas, l'innovation tournera au préjudice de la femme»; aussi, «(il) importe d'autant plus d'avoir à l'esprit que si la dette concerne les affaires personnelles de l'un ou de l'autre époux (et pas les besoins, courants ou non, de la famille), l'article 166 et la solidarité qu'il prévoit ne s'appliquent pas».
aa) S'agissant de la recourante, celle-ci est devenue membre de l'intimée à partir du 1er avril 1985, et cela par l'intermédiaire de son mari. Les effets de l'acte d'affiliation se sont prolongés au-delà du 1er janvier 1988, par la naissance de dettes de cotisations. Cela vaut également en ce qui concerne leur fille S.
Eu égard à la catégorie d'assurance dont bénéficiaient la recourante et sa fille auprès de l'intimée, il est manifeste que les cotisations y relatives se rapportaient aux besoins de ménage (ATF 112 II 405 ad consid. 6), et que ces besoins du ménage devaient être qualifiés de courants au sens de l'art. 163 al. 1 CC ancien. Il n'y a donc aucune raison pour que les cotisations litigieuses ne soient pas destinées à satisfaire des besoins courants de la famille au sens de l'art. 166 al. 1 CC nouveau.
Toutefois, selon cette dernière disposition légale, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Or, en ce qui concerne la condition de vie commune, il ressort du dossier que la recourante, tant en procédure cantonale qu'en procédure fédérale était domiciliée à M., alors que son mari réside à C. On ne saurait cependant nier, sur la base de ce seul élément, toute vie commune pendant la période de cotisations litigieuse. D'autant moins que, selon le procès-verbal de saisie du 26 septembre 1991, la recourante était alors domiciliée à la même adresse que son époux.
Il s'ensuit que la recourante est solidairement responsable du paiement des cotisations litigieuses ...".
2.4. Se i debiti generati da una copertura d’assicurazione malattie particolarmente estesa (ad esempio, un’assicurazione complementare ospedaliera per il reparto privato) potrebbero - trattandosi di una famiglia con un modesto standard di vita andare oltre i “bisogni correnti”, é ormai unanimamente ammesso che l’assicurazione sociale obbligatoria fa parte di questi bisogni correnti (cfr. DTF 112 II 398; RAMI 1993 succitata, ove il TFA ha esplicitamente riconosciuto la responsabilità solidale fra coniugi per il pagamento dei premi d’assicurazione).
Un coniuge é quindi, ex lege, debitore solidale dei premi dell’assicurazione-malattie obbligatoria, stipulata dall’altro coniuge nel quadro della loro vita comune.
La responsabilità di un coniuge per i debiti contratti dall’altro nel quadro dell’unione coniugale, é indipendente dal tipo di regime matrimoniale in vigore fra di essi. Quest’ultimo avrà un influenza soltanto in occasione della liquidazione del regime matrimoniale, che fa seguito, generalmente, al decesso di uno dei coniugi oppure al loro divorzio (cfr. Petitpierre/de Montmollin/Guinand/Hausheer, FJS n. 104, 1988, p. 11).
2.5. Ritornando al caso di specie, non è affatto contestato che i premi pretesi dalla Cassa riguardino soltanto l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che gli stessi si riferiscano a periodi in cui i coniugi __________ vivevano in comunione domestica (cfr. I, p. 2 e 4).
Pertanto, in applicazione della giurisprudenza federale surriportata, per il periodo considerato nell'impugnata decisione su opposizione, la ricorrente deve essere riconosciuta debitrice anche dei premi afferenti all’assicurazione sociale obbligatoria del marito.
Nel suo ricorso, l’assicurata ha sostenuto che la responsabilità solidale del coniuge deve essere negata, in quanto le sue condizioni economiche "… non le consentono di assumere il debito contributivo del marito …" (cfr. I, p. 4).
Se è vero che, secondo la giurisprudenza, spetta al giudice definire la nozione di bisogni dell'economia domestica, tenuto conto dell'esperienza della vita e di ciò che si pratica in generale nella popolazione, senza omettere di considerare, in ogni caso concreto, le condizioni economiche dei coniugi e lo standard di vita da essi adottato (cfr. DTF 112 II succitata), non può essere seriamente contestato che i premi relativi all'assicurazione di base un'assicurazione che si limita a coprire i bisogni primari della popolazione in materia d'assistenza sanitaria facciano parte dei bisogni correnti della famiglia (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser, BK, Das Familienrecht, Band II, 1. Abt., 2. Teilband, n. 40 ad art. 166 ZGB).
Del resto, non va dimenticato che l'obbligo d'assicurarsi prescritto dalla LAMal, esiste a prescindere dalla situazione economica in cui versano gli assicurati.
2.6. Dev’essere, infine, esaminato se l’assicurata può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita, come da lei richiesto in sede di ricorso 31 agosto 2000 (cfr. I).
2.6.1. Secondo l’art. 87 lett. f LAMal, i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi Tribunali delle assicurazioni. Una delle condizioni da osservare è la seguente:
" dev’essere garantito il diritto di patrocinio. Se le circostanze lo giustificano, al ricorrente è accordato il gratuito patrocinio” (art. 87 lett. f LAMal).
2.6.2. Secondo la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 114).
Con riferimento ad una disposizione analoga all’art. 87 lett. f LAMal, in materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il TFA ha statuito che la concessione dell’assistenza giudiziaria è subordinata alle seguenti condizioni (STFA non pubbl. del 2.9.1994 in re J.P.H; DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; cfr. anche ZBL 94/1993 p. 517):
a) il richiedente deve trovarsi nel bisogno.
L'indigenza posta alla base dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (STFA non pubbl. citata).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, Lugano 1993, ad art. 155, p. 237). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155, p. 237 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 3).
Nella sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
Nella sentenza apparsa in SVR 1998 UV11, p. 29ss., il TFA ha, d’altro canto, ritenuto che il fatto di ricevere prestazioni complementari non permette senz’altro di concludere che il richiedente sia indigente.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 no. 5).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Essa deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Da un punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 no. 2).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
b) l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.
Il TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265/6).
c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 157 p. 42 N 4).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.).
2.6.3. Va ancora osservato che la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240), come del resto quelle relative alle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV Nr. 1). Tuttavia, nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter pagare le spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo lo stato di bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile, l’istanza va respinta (Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240). Di conseguenza, quindi, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR 1998 UV Nr. 1 e giurisprudenza ivi citata).
In casu, il 26 settembre 2000, il TCA ha chiesto al patrocinatore dell'assicurata di inviare il “certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” debitamente compilato e vidimato dalla competente cancelleria comunale (cfr. V).
Ora, se è vero che, sino ad oggi, __________ non ha dato seguito alla suddetta richiesta, la documentazione presente agli atti - e si pensa qui al contratto di lavoro 5 maggio 1999 (doc. _), al contratto di locazione 12 gennaio 1999 (doc. _), all'attestato d'assicurazione dell'__________ (doc. _) nonché all'incarto fiscale richiamato pendente causa (cfr. XII) - il TCA ritiene comunque che lo stato di bisogno in cui versa __________ sia stato reso sufficientemente verosimile.
Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- L'istanza del 31 agosto 2000 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita è accolta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti