RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00134 mm
Lugano 21 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 17 ottobre 2000 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è assicurato per l’indennità giornaliera per perdita di salario in caso di malattia presso la __________, nell’ambito del contratto collettivo stipulato dalla sua datrice di lavoro, la __________.
1.2. Secondo le certificazioni del medico curante, il dottor __________, l’assicurato è incapace al lavoro al 100% dal 28 febbraio 2000.
L’__________ ha assunto il caso ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurate.
1.3. Dopo avere sottoposto l’assicurato ad alcune visite di controllo a cura del dott. __________ (9 maggio e 5 luglio 2000), l’__________, con decisione formale 23 agosto 2000, ha comunicato all’assicurato di considerarlo totalmente abile in attività leggere e, pertanto, che l'indennità giornaliera assicurata gli sarebbe ancora stata versata soltanto sino al 23 dicembre 2000: in tale lasso di tempo, egli avrebbe dovuto cercare un lavoro confacente alle sue condizioni di salute.
L’opposizione presentata dall’assicurato è stata respinta dalla cassa con decisione su opposizione 17 ottobre 2000.
1.4. Con tempestivo ricorso 16 novembre 2000, __________ ha chiesto l’annullamento della citata decisione, affermando, in particolare, che:
" Lo stipendio annuo e il periodo di adattamento concessomi dall’__________ non tengono in alcuna considerazionele circostanze specifiche della mia situazione. Infatti, lo stipendio indicato potrebbe essere realizzato solo eseguendo un’attività a tempo pieno da parte di una persona che non abbia le mie limitazioni. Le mansioni quotidianamente richieste nelle attività prospettate sono in parte a me precluse e in parte eseguibili solo per un lasso di tempo ristretto. In caso di impiego a tempo pieno nessun datore di lavoro sarebbe disposto a corrispondermi il salario che (per un lavoro dello stesso tipo) potrebbe essere preteso da una persona sana.
In considerazione delle limitazioni derivanti dall’irreversibile patologia degenerativa diagnosticatami (totale esclusione di determinati movimenti, impossibilità di compiere movimenti ripetitivi, impossibilità di assumere posizioni corporee monotone per più di 1-2 ore), sarebbe quindi ragionevolmente prospettabile solo l’esercizio a tempo parziale di una delle attività proposte dal dr. __________ o di attività analoghe.
In entrambe le eventualità, la mia diminuzione di salario sarebbe comunque superiore al 50% (da fr. 42.009 a fr. 17.500)" (I).
1.5. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione del gravame, ribadendo che dagli atti medici emerge in modo chiaro che, in attività più leggere di quella originariamente esercitata, il ricorrente ha una capacità lavorativa piena e, pertanto, nulla giustifica di prendere in considerazione un reddito inferiore a quello ritenuto nella decisione (cfr. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
2.3. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'art. 72 LAMal (cfr. RAMI 1998 KV45, p. 430) - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, T. I, p. 286 ss.).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss.) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
2.4. In concreto, i medici che hanno avuto modo di visitare il ricorrente (i medici della Clinica di riabilitazione di __________, il dott. __________ e, infine, il dott. __________) sono concordi nel ritenere che egli non può più svolgere l’attività di magazziniere esercitata prima dell’insorgere delle malattie che lo affliggono (sindrome lombo-vertebrale cronica e recidivante su turbe statiche ed alterazioni degenerative, coxa vara, polineuropatia peroneale ereditaria, nonché morbo di Caharcot-Marie-Tooth):
" … su base delle constatazioni cliniche e radiologiche i medici della Clinica di riabilitazione ritengono il paziente non più idoneo per l’attività lucrativa svolta (magazziniere).
Considerando le mansioni richieste che impegnano in maniera ripetitiva la colonna vertebrale (alzare e spostare pesi in parte superiori a 25 kg) posso condividere questo giudizio …” (cfr. doc. _: rapporto 7.7.2000 del dott. __________)
" … Il paziente è stato ampiamente valutato dai colleghi e in questo mi riferisco essenzialmente alla valutazione recente del Dr __________, che l’ha ritenuto inabile in un lavoro pesante in cui debba spostare pesi superioria 15 kg e debba effettuare movimenti ripetitivi di flessione/estensione del tronco…
Sulla valutazione complessiva non posso che essere d’accordo …” (cfr. doc. _: rapporto 7.11.2000 del dott. __________).
2.5. Anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige, tuttavia, il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V 53; 114 V 285, consid. 3; 111 V 239 consid. 2a; 105 V 178 consid. 2; A. Maurer, op. cit., T. II, p. 377; STFA 26.11.1990 in re G. c/ H., non pubblicata).
Quindi, se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro, va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
2.6. Il dottor __________ ha considerato __________ totalmente abile al lavoro per attività che si possono definire “leggere”:
" … il paziente non può alzare pesi superiori a 15 kg circa e non può effettuare movimenti ripetitivi di flessione/estensione con il tronco. Non può inoltre spostarsi su terreni sconnessi a causa della problematica dei piedi. Può invece assumere posizioni corporee monotone per la durata di 1-2 ore circa (seduto o eretto). Può far uso in maniera normale delle sue braccia e delle sue mani.
Per un lavoro che possa rispettare i limiti esposti, il signor __________ è da considerare abile al lavoro in maniera normale.
Potrebbe trattarsi di un’attività quale operaio generico o aiuto magazziniere (se vi sono a disposizione mezzi meccanici per evitare le attività menzionate), nel settore della vendita (fai da te o simile) od ancora quale gerente di una stazione di benzina …” (cfr. doc. _: rapporto 7.7.2000 del dott. __________).
Questa valutazione è stata sostanzialmente condivisa anche dal dott. __________i:
" … Egli [il dottor __________, n.d.r.] lo considera inoltre abile in misura totale in attività leggere quale quella di aiuto-magazziniere, nel settore della vendita o ancora come gerente in una stazione di benzina.
Sulla valutazione complessiva non posso che essere d’accordo con quella del dr __________, che leggendo la tua lettera del 27.10.00 [n.d.r.: il dott. __________ scrive al medico curante del signor __________] mi sembra che anche tu condividi. Eventualmente si potrebbe discutere sulla plausibilità che un lavoro di aiuto-magazziniere sia più leggero di quello di magazziniere …” (cfr. doc. _: rapporto 7.11.2000 del dott. __________).
Al di là della questione di sapere se, effettivamente, esista un lavoro quale aiuto-magazziniere più leggero di quello di magazziniere, forza è constatare che tutti i medici che hanno visitato __________ lo hanno ritenuto capace al lavoro in attività leggere. Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro le malattie (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
2.7. Va, però, rilevato che, nella sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra alta Corte federale ha stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapacità parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.; RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).
In tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova professione.
Il grado di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss.).
Il TFA ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p. 108; 1994, p. 113ss).
In questo contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2; STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.).
Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV112, p. 122ss., il TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata allorquando ancora era in vigore la LAMI.
Secondo le Condizioni generali d'assicurazione relative all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera __________ secondo LAMal, il diritto all'indennità giornaliera é dato in caso d'incapacità lavorativa di almeno il 25% (cfr. V 2, art. 14 cpv. 1).
2.8. Secondo la Cassa convenuta, mettendo a profitto la sua capacità lavorativa residua, l'assicurato potrebbe conseguire un reddito annuo pari a fr. 35'000.--.
Al fine di determinare il reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--
Il TCA ha inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E.M. c. H.) e per il 1999 (STCA 28.1.2000 in re B.C. c. __________
Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza; dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 3.- (…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
In una sentenza del 26 luglio 2000 nella causa L. N., il TCA ha, quindi, rinviato gli atti all'UAI e ordinato all'amministrazione di stabilire il reddito da invalido sulla base dei criteri da esso posti.
In una recente sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N.R., questa Corte ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwer- degegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes".
Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998 il salario mediano di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine, va ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso, adattati al rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).
Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A. (I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne"
(STCA succitata).
2.9. Ritornando al caso di specie, conformemente alla più recente giurisprudenza federale in materia di reddito da invalido,
occorre, dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva in Ticino, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr. 3'611.-(rispettivamente fr. 3'813.--, a seconda che si consideri o meno il settore pubblico), quindi, riportandolo su 41.9 ore, fr. 3'783.--(rispettivamente fr. 3'994.--).
Su base annua, si raggiunge, pertanto, un reddito di fr. 45'396.-- (rispettivamente di fr. 47'928.--).
Quest'ultimo importo si riferisce, come detto, all'anno 1998. Determinante, in concreto, è invece l'anno 2000 (cfr., ad esempio, DTF 121 V 366, in cui il TFA ha ricordato che decisiva è la situazione fattuale esistente al momento in cui è stata emanata l'impugnata decisione).
Secondo quanto la Corte federale ha indicato nella sentenza 9 maggio 2000 in re A., consid. 7a, il suddetto valore andrebbe, quindi, adeguato all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex") dal 1998 sino al 2000.
Il TCA, da parte sua, ritiene di poter rinunciare all'adeguamento, nella misura in cui ciò non potrebbe comunque mutare l'esito della procedura ora sub judice.
Il TFA raccomanda, in seguito, di esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. STFA 30.6.2000 succitata) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita dalla giurisprudenza ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. STFA 30.6.2000 e STFA 9.5.2000 succitate).
In casu, questa Corte può tranquillamente esimersi dall'esaminare più da vicino quest'ultimo aspetto, nella misura in cui - anche se si dovesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima del 25% - il ricorrente non potrebbe beneficiare d'ulteriori prestazioni al di là di quelle già riconosciutegli dalla __________.
2.10. Quale reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2000, se non fosse intervenuto il danno alla salute, la Cassa convenuta ha considerato l'importo di fr. 42'009.75, dato rimasto assolutamente incontestato.
Confrontando tale reddito con quello ancora teoricamente esigibile secondo i principi esposti nei considerandi precedenti - fr. 34'047.-- (reddito da invalido realizzabile, nel 1998, dall'assicurato nel settore privato [ipotesi a lui più favorevole], tenuto conto della riduzione massima del 25%) - il danno residuo è del 19% circa, quindi inferiore a quanto richiesto perché sia dato il diritto ad indennità (25%).
La cassa convenuta ha concesso all'insorgente un termine d'adattamento di 4 mesi (cfr. doc. _).
Visto quanto sopra, tale termine é conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza.
A contare dal 24 dicembre 2000, __________ non ha, pertanto, più diritto a prestazioni da parte dell'__________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti