RACCOMANDATA
Incarto n. 36.1999.00071 grw/nh
Lugano 25 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 30 marzo 1999 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 marzo 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
1. Con decisione 29.1.1999, l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________ (__________senza attività lucrativa) chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 1999.
Analoga sorte ha avuto, il 24.3.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.
2. Con tempestivo ricorso __________, in rappresentanza di __________,. ha chiesto l'annullamento della citata decisione e la concessione del sussidio richiesto rilevando quanto segue:
" ….la vostra decisione (o meglio quella dell'Istituto delle assicurazioni sociali) concernente il sussidio richiesto si basa su dati fiscali errati.
Allegati trovate copie di corrispondenza in merito con l'autorità fiscale del Cantone…" (I)
3. In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame.
4. Con atto 19.4.2000 __________ ha comunicato al TCA di ritirare il ricorso (IX).
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will