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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.04.2000 36.1999.71

25. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·249 Wörter·~1 min·8

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00071   grw/nh

Lugano 25 aprile 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

visto il ricorso del 30 marzo 1999 interposto da

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 24 marzo 1999 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

                                   1.   Con decisione 29.1.1999, l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________ (__________senza attività lucrativa) chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 1999.

                                         Analoga sorte ha avuto, il  24.3.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.

                                   2.   Con tempestivo ricorso __________, in rappresentanza di __________,. ha chiesto l'annullamento della citata decisione e  la concessione del sussidio richiesto rilevando quanto segue:

"  ….la vostra decisione (o meglio quella dell'Istituto delle assicurazioni sociali) concernente il sussidio richiesto si basa su dati fiscali errati.

Allegati trovate copie di corrispondenza in merito con l'autorità fiscale del Cantone…" (I)

                                   3.   In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame.

                                   4.   Con atto 19.4.2000 __________ ha comunicato al TCA di ritirare il ricorso (IX).

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

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