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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 36.1999.68

4. Januar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·722 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00068   grw/nh

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 6 aprile 1999 di

__________,  rappr. da: __________,   

contro  

__________,    in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto che,                -   __________  (), che lavora dall'ottobre 1987 quale commessa alle dipendenze della __________, è assicurata contro la perdita di guadagno dovuta a malattia presso l'__________.

                                     -   Dal mese di gennaio 1998 l'assicurata risulta incapace al lavoro.

                                     -   Con lettera 4 febbraio 1999 __________ - che aveva, sin lì, versato le prestazioni assicurate - ha comunicato all'assicurata di ritenerla, sulla base delle conclusioni del suo medico fiduciario, abile al 100% in attività più leggere di quelle sin lì esercitate.

                                     -   Con petizione 6 aprile 1999 l'assicurata, rappr. dal __________, ha chiesto la condanna del __________ al versamento nelle sue mani dell'indennità giornaliera ridotta al 70% a partire dall'8 marzo 1999 (I).

                                         A sostegno di tale richiesta, l'assicurata ha prodotto il certificato redatto il 25 marzo 1999 dal dott. __________.

                                     -   Con risposta 19 aprile 1999, l'__________ ha postulato la reiezione del gravame.

                                     -   Il 21 maggio 1999 la giudice delegata ha ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia (VIII).

                                         La perizia è stata consegnata al TCA il 19 luglio 1999 (XII).

                                     -   Con presa di posizione 3.8.1999, l’__________ ha comunicato al TCA quanto segue:

"  Nella causa summenzionata faccio riferimento alla vostra lettera del 2 agosto, mediante la quale mi è stato assegnato un termine di venti giorni per presentare eventuali osservazioni alla perizia del 19 luglio 1999 del dott. __________.

In considerazione delle conclusioni espresse dallo specialista, la convenuta si dichiara disposta a corrispondere, anche successivamente all'8 marzo 1999, il 25% dell'indennità giornaliera assicurata, e ciò fino al raggiungimento di 720 indennità in totale, siano esse totali o parziali. In questa misura vi è da ritenere acquiescenza da parte del__________.” (XIV)

                                     -   Con atto 14.10.1999, l’avv. __________, in rappresentanza dell’attrice, ha preso posizione nei seguenti termini:

"  ... Con scritto 3 agosto 1999 la __________ si è dichiarata "disposta a corrispondere, anche successivamente all'8 marzo 1999, il 25% dell'indennità giornaliera assicurata, e ciò fino al raggiungimento di 720 indennità in totale, siano esse totali o parziali."

La mia patrocinata, dopo aver esaminato attentamente i contenuti della perizia 19.07.1999 allestita dal dott. __________, ritiene di accettare le indennità giornaliere del 25% che 'istituto assicurativo ha dichiarato di voler riconoscere e corrispondere.

Considerato tuttavia che la sig.ra __________ ha dovuto attendere oltre un anno e mezzo, prima di vedersi riconoscere una parte delle proprie legittime richieste e che solo grazie all'avvio della presente causa giudiziaria è stato possibile convincere l'__________ a riconoscere un'indennità giornaliera all'assicurata, pur ridotta, si chiede di voler considerare l'atteggiamento assunto dalla convenuta anche nell'assegnazione di eventuali ripetibili... " (XVIII)

                                     -   Secondo la giurisprudenza,  colui che, in una procedura cantonale di ricorso vince la causa, ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili  (Pratique VSI 1994 p. 189; DTF 110 V 57 = RCC 1984 p. 192; DTF 108 V 111 = RCC 1983 p. 81).

                                     -   V'è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, se la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 110 V 57, DTF 109 V 71) e che questa situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione che accoglie integralmente le pretese dell’assicurato oppure aderisce, in altro modo, alle richieste ricorsuali (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC 1984 p. 283).

                                     -   In concreto, dunque, l’attrice, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili che viene fissata, in applicazione dell'art 21 LPTCA, in fr. 700.-.

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa malati __________ verserà all’attrice fr. 700.- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

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