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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.05.2000 36.1999.177

29. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,050 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00177   grw/nh

Lugano 29 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 1999 di

__________, 

contro  

la decisione del 26 novembre 1999 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 31.5.1999 __________ ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattia previsto dalla LCAMal per l'anno 2000.

                                         La sua istanza é stata respinta il 30.9.1999.

                                         Ugual sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale decisione.

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo l’interessata é tempestivamente insorta affermando quanto segue:

"  … Vista la difficile situazione a cui sono soggetta, sono ancora l'unico sostegno finanziario dell'intero nucleo famigliare.

Essendo i miei fratelli studenti e mia madre disoccupata senza diritto d'indennità, visti art. 8 cpv. 1 lett. e 9/13/14 e 27 LADI - art. 11 e 28 OADI.

La mia notifica di tassazione del biennio 1999/2000 risulta pari ad un reddito imponibile nullo.

Lavorando, attualmente, per __________ presso l'albergo __________ sono sotto contratto collettivo. Il che significa, visto l'articolo 12 del CCNL 98, che percepirò solo il 25% della tredicesima a partire dal 7° mese di lavoro.

Vogliate prendere in considerazione la reale entrata mensile a cui soggetta, viste le deduzioni obbligatorie più il vitto." (I)

                               1.3.   In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                    Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)

                                         Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         (art 30 LCAMal)

                                         Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (art 1 lett. a D.E. 27.10.1999 CdS).

                                         Giusta gli art 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997,  per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento: secondo quanto stabilito dal cpv. 2 di detto disposto, é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera i fr.  55.000.-.

                               2.3.   In concreto, non é contestato che, per il periodo determi­nante,  la  ricorrente ha avuto un reddito imponibile nullo.

                                         Applicabile al caso é, dunque, di principio l’art 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l’esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il suo mantenimento.

                               2.4.   Il principio stabilito dall'art 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione  il legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art 32 cpv. 3).

                                         Facendo uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato l’art 52 Reg sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie  secondo cui:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI su base mensile.

  Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."

                                         Nella stessa ottica, va letto l'art  67 del Regolamento che prevede:

"  L'istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti casi:

 d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono     un'esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o un reddito      lordo annuo inferiore a fr. 6.000.secondo il biennio fiscale                                        determinante."

                               2.5.   Sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente (doc. _), l'amministrazione ha correttamente considerato che questa, grazie alla sua attività , poteva disporre di un reddito mensile medio pari a fr. 3.575  che, trasformato - sulla base della tabella di conversione ai sensi dell'art 72 REgLCAm -  in reddito imponibile corrisponde a un reddito imponibile annuo di fr. 33.000.-.

                                         La questione relativa alla tredicesima sollevata dalla ricorrente è irrilevante: anche facendo astrazione dalla tredicesima mensilità, infatti, il reddito annuo convertito in reddito imponibile risulterebbe, comunque, superiore al reddito limite previsto dalla LCAMal (VII).

                                         Ritenuto che la ricorrente deve essere considerata persona sola  - l'art  25 LCAMal non trova, infatti, in concreto, applicazione - il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

36.1999.177 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.05.2000 36.1999.177 — Swissrulings