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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2000 36.1999.176

11. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·800 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00176   grw/nh

Lugano 11 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 2 dicembre 1999 emanata da

Cassa Malati __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

                                   1.   __________ e __________ - sposati dal __________ - erano assicurati contro le malattie presso la cassa malati __________ dal 1° gennaio 1997.

                                         La loro copertura  della moglie  comprendeva, oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l'assicurazione __________ e l'assicurazione __________.

                                         Il marito aveva, invece, stipulato l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie  e l'assicurazione __________.

                                   2.   I coniugi __________ si sono separati di fatto nel marzo 1998 e il loro matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza 26.1.1999  del Segretario Assessore della Pretura di __________.

                                   3.   Il 23.7.1998 l'__________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di __________ per l’incasso dei premi afferenti al periodo 1° aprile-30 giugno 1998.

                                         La procedura - cui l'escusso non ha fatto opposizione - non ha avuto esito positivo e, pertanto, la cassa ha richiesto all'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento  il pagamento dei premi e delle partecipazioni scadute per il periodo da aprile a giugno 1998.

                                         Nuove procedure esecutive sono state avviate nei confronti di __________ per l'incasso dei premi afferenti ai mesi di  novembre-dicembre 1998 e gennaio-marzo 1999.

                                         Nemmeno tali procedure hanno avuto esito positivo e così la cassa si è nuovamente rivolta all'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento per ottenere  il pagamento dei premi e delle partecipazioni scadute per il periodo da novembre 1998 a marzo 1999.

                                   4.   Così consigliata dall'Ufficio cantonale, la cassa chiede, il 2.12.1999, a __________ il pagamento dei premi non pagati dall'ex-marito.

                                   5.   Conformandosi alle indicazioni date dalla Cassa, __________, rappr. dall'avv. __________, ha impugnato con ricorso 14.12.1999 la decisione 2.12.1999 con cui l'__________ le comunicava quanto segue:

"  Ci riferiamo all'attestato di carenza beni n° __________, __________, __________ per suo ex marito __________.

Dopo decisione dell'ufficio cantonale di assistenza a Bellinzona siamo costretti a introdurre un precetto esecutivo contro lei solo se non dovesse pagare gli attestati di carenza di beni menzionati di un totale di fr. 1'334.--.

Alleghiamo alla presente un bollettino di versamento e la invitiamo a versare la somma dovuta entro i 30 giorni che seguono l'ultima scadenza.

Se non doveste essere d'accordo con il contenuto, le è data la possibilità di ricorrere, entro 30 giorni dalla data del ricevimento, presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino. Il ricorso deve essere completato da cause e circostanze e dalle sue conclusioni.

Vogliate inoltre notare che in mancanza di un ricorso questa decisione verrà assimilata ad un giudizio esecutivo ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti… " (doc. _)

                                   6.   Con il 1. gennaio 1996, é entrata in vigore la LAMal che, all'art 85, prevede che le decisioni scritte emanate dall'assicuratore dopo il dissenso dell'assicurato (cfr. art 80 LAMal) possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate.

                                         Giusta l'art 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione, l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal: dunque, l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 286; S.J. 1997 pag. 452ss);

                                   7.   La decisione di cui si chiede l'annullamento  non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso contro di essa deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile e gli atti vanno rinviati all'__________ affinché, considerando le censure emesse nel ricorso quale opposizione alla decisione 2.12.1999, emani la decisione su opposizione.

                                         Se questa non dovesse accogliere le tesi dell'assicurata, essa potrà essere impugnata con ricorso davanti allo scrivente TCA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

                                         Gli atti sono inviati alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

36.1999.176 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2000 36.1999.176 — Swissrulings