RACCOMANDATA
Incarto n. 36.1999.00169 grw/nh
Lugano 11 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 30 novembre 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 26 novembre 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 30.9.1999, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 2000.
Analoga sorte ha avuto, il 26.11.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.
1.2. Con tempestivo ricorso __________, rappr. da __________, ha riproposto la propria richiesta affermando quanto segue:
" … Con il presente ricorso chiedo che la decisione negativa venga riveduta e ciò in base alla notifica di tassazione 1999/2000 che è basata appunto sul reddito 97/98.
Ben comprendo che se avessi chiesto la tassazione intermedia mio suocero avrebbe sicuramente ottenuto il sussidio, ma mal comprendo invece che una tassazione definitiva 1999/2000 (che si basa sul reddito 97/98) non venga presa in considerazione.
Per queste ragioni chiedo cortesemente:
a) che la decisione negativa 26 novembre 1999 venga respinta;
b) che a mio suocero __________ sia riconosciuto il sussidio per l'anno 2000… " (I)
1.3. In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997).
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).
2.3. In concreto, non é contestato che, nel biennio di riferimento, il ricorrente ha avuto un reddito imponibile pari a fr. 34.218.-, dunque, un reddito determinante di fr. 35.000.-.
Si tratta, dunque, di un reddito imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio delle famiglie.
Il ricorrente non contesta tali dati ma chiede che il suo diritto al sussidio venga accertato in funzione dei dati risultanti dalla notifica di tassazione per il biennio 1999/2000.
Ciò non è possibile pena la disattenzione del principio di legalità che deve reggere l'attività amministrativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti