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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.05.2000 36.1999.156

2. Mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,581 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00156   grw/nh

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 2 novembre 1999 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

__________, __________,    in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Dal dicembre 1997  __________ - che, il 15.10.1997, aveva iniziato a lavorare quale cameriera  presso il __________ - ha dovuto ricorrere alle cure di un dermatologo a causa dell'apparizione di una dermatite di tipo eczematoso sulle mani.

                                         A causa di tale affezione l'assicurata è stata incapace al lavoro a partire dal 12.1.1998.

                               1.2.   Seguendo l'indicazione del dermatologo, l'affezione è stata, in un primo tempo, notificata all'assicuratore LAINF - la __________ - quale malattia professionale.

                                         La __________ ha chiesto alla __________ - cassa malati con cui il  datore di lavoro di __________ aveva concluso un contratto di assicurazione collettiva in favore dei propri dipendenti - di  anticipare le prestazioni d'indennità giornaliera  in attesa dell'emanazione da parte sua di una decisione in merito al caso notificato (doc. _).

                                         L'assicuratore LAINF ha, poi, emanato la sua decisione formale il 10.7.1998: con essa  ha negato a __________ il diritto a prestazioni ritenendo che "la lesione da lei patita non sia parificabile a malattia professionale, bensì trattasi di una malattia ordinaria" (doc. _).

                               1.3.   Dal canto suo, la __________ (in seguito: __________) - che aveva anticipato le prestazioni assicurate - con lettera 17.6.1998 ha comunicato all'assicurata quanto segue:

"  …Con la presente le confermiamo quanto comunicatole telefonicamente il 16.06.1998 sull'assunzione del suo caso d'inabilità lavorativa fino al 30.04.1998.

Causa problemi cutanei lei ha dovuto interrompere il suo lavoro come cameriera presso il  __________ dal 12.01.1998 in poi. Come da comunicazione del 25.03.1998 della __________, in funzione di assicuratore LAINF del suo datore di lavoro, abbiamo anticipato le prestazioni assicurative. Gli accertamenti medici, soprattutto dermatologici, non hanno fatto chiarezza sull'effettiva causa dei suoi problemi cutanei. In base a ciò siamo disposti ad assumere il caso come "malattia ordinaria". Da parte nostra procederemo al pagamento dell'indennità giornaliera fino al 30.04.1998 in favore del __________. Invieremo copia della presente alla __________ affinchè possano procedere a quanto di loro competenza.

Secondo sue indicazioni dopo l'interruzione del rapporto lavorativo presso il citato esercizio lei non ha più svolto alcuna attività lucrativa. Mancano, pertanto, i presupposti per la continuazione del l'assicurazione perdita di salario a titolo individuale. Senza una sua comunicazione in merito entro 14 giorni non le sottoporremo alcuna modifica assicurativa…." (doc. _)

                               1.4.   Risolta la questione della permanenza dell'assicurazione con il trasferimento di __________ nell'assicurazione individuale, la __________ ha rifiutato di erogare prestazioni dopo il 30.4.1998.

                               1.5.   Con petizione 2.11.1999, __________, rappr. dal __________, ha chiesto la condanna della __________ al versamento nelle sue mani dell'indennità giornaliera assicurata per malattia dal 1.5.1998 al 31.10.1998 (I). A sostegno di questa richiesta  è stato fatto valere quanto segue:

"  … Come precisato ai superiori paragrafi, l'istante è totalmente inabile nell'attività precedentemente svolta (cameriera).Secondo il dottor __________, l'assicurata deve essere reintegrata "in una nuova attività professionale dove non venga a contatto con delle sostanze che potrebbero essere nocive per la salute" (DOC. _).

Nell'ipotesi più favorevole alla Cassa, considerato che la signora __________ ha pagato per svariati mesi il premio assicurativo (DOC. _), all'assicurazione va quantomeno imposto di versare le prestazioni assicurate per almeno 6 mesi (dall'1.5.1998 fino al 31.10.1998), e meglio durante il periodo di tempo normalmente accordato per trovare un'occupazione adeguata…." (I pag. 3 e 4)

                               1.6.   Con risposta 30.11.1999, la __________ ha chiesto, in via principale, la reiezione della petizione. In via subordinata, ha chiesto che la petizione venga soltanto parzialmente accolta con il riconoscimento del diritto al versamento delle indennità per un periodo non superiore a 3 mesi.

                                         Dapprima, la cassa convenuta ha sostenuto che l'incapacità lavorativa sussiste soltanto in relazione all'attività presso il __________:

"  … l'assicurata non risulta, come sostenuto nella petizione del 2 novembre 1999, totalmente inabile al lavoro nell'attività precedentemente svolta (cameriera) a partire dal 1.5.1998. Quanto asserito lascia piuttosto supporre che l'assicurata, a partire da tale data, cessata l'attività presso il __________, luogo in cui si manifestava la malattia,  era da considerare nuovamente abile al lavoro di cameriera nella misura del 100%" (V pag. 5 punto 3)

                                         Ancora a sostegno della richiesta avanzata a titolo principale, la cassa ha sostenuto che la petizione andrebbe respinta poiché l'assicurata avrebbe diritto alle prestazioni per provvedimenti professionali LAI e, quindi, in forza dell'art 29 CGA, l'obbligo contributivo della __________ decadrebbe.

                                         A sostegno, invece, della richiesta avanzata a titolo subordinato, la cassa  ha osservato quanto segue:

"  … Nel caso in cui il Tribunale dovesse giungere inaspettatamente ad un'altra conclusione facciamo valere, in via subordinata, quanto segue: per ciò che concerne la durata del periodo d'inabilità lavorativa della signora __________ a causa della malattia, va segnalato in modo particolare l'obbligo dell'assicurata di limitare il danno (vedi DTF 114 V 285‑289). A tale proposito va tenuto conto del fatto, che l'assicurata come professione risulta impiegata ed é apparentemente in possesso di un diploma di commercio. Segnaliamo a riguardo anche, che per un'attività quale impiegata non é mai stato rilasciato un attestato d'incapacità lavorativa. Bisogna tenere in considerazione inoltre la (relativa) giovane età dell'assicurata, cosa che facilita alquanto il reinserimento nel campo professionale. Gravi motivi personali ai sensi della prassi e della giurisprudenza in merito d'inabilità lavorativa (vedi T. Locher, Grundríss des Sozialversicherungsrechts, 2 edizione Berna 1997, p. 77), non sono stati fatti valere dall'istante e non risultano neanche dagli atti. Segnaliamo infine, che non compete all'assicuratore d'indennità giornaliera farsi carico del rischio di un'eventuale difficoltà di ricollocamento professionale dell'assicurata (vedi DTF 114 V 289).Per questi motivi chiediamo pertanto in via subordinata che, qualora il Tribunale ritenesse fondata la richiesta della controparte, venga ordinato il versamento di prestazioni assicurative d'indennità giornaliera per un periodo non superiore a tre mesi, conformemente alla prassi del TFA in materia di diritto sociale (vedi Locher, p, 77 e DTF 114V289)…. " (V)

                               1.7.   Con atto 13.12.1999, il __________, in rappresentanza dell'assicurata, ha contestato la tesi di parte avversa secondo cui l'incapacità sussisterebbe soltanto relativamente all'attività svolta presso il __________ producendo  il certificato allestito il 19.1.1999 dal dott. __________ (doc. _).

                                         Il __________ ha inoltre contestato la tesi secondo cui __________ avrebbe diritto a prestazioni dall'assicurazione invalidità:

"  … Come è noto, tale patologia ha causato un'inabilità lavorativa a partire dal dicembre 1997; se controparte conoscesse la legislazione in materia di LAI, saprebbe pure che le prestazioni ex art. 28 LAI vengono versate dopo un anno di carenza e che, d'altro canto, l'assicurata non avrebbe mai potuto ottenere le prestazioni ex art. 17 LAI, non disponendo delle conoscenze minime (scolastiche) per poter seguire una riformazione professionale. Le critiche e le censure espresse nel punto 8. dell'allegato di risposta non trovano quindi alcun riscontro concreto... " (VII)

                               1.8.   Con osservazioni 21.12.1999 la __________ ha ribadito le proprie richieste e affermazioni:

"  … La parte convenuta nella sua risposta di causa del 30 novembre 1999 ha unicamente fatto riferimento al diritto all'indennità giornaliera ai sensi degli artt. 22 ss LAI in conseguenza del diritto alla riformazione professionale giusta l'art. 17 LAI (vedi a proposito DTF 118 V 7). Il diritto alla riformazione professionale presuppone, a parte l'invalidità dell'assicurato, che esso abbia percepito durante almeno sei mesi prima della sopravvenienza dell'invalidità un guadagno proveniente da un'attività lucrativa di una certa importanza. Una "particolare conoscenza scolastica" non è per contro una premessa fondamentale per il diritto alla riformazione professionale ai sensi dell'art. 17 LAI. A tale proposito segnaliamo inoltre, che la stessa signora __________ in data 4.11.1998 ha dichiarato essere in possesso di un diploma di commercio ed aver frequentato il corso esercenti (vedi all. _ della risposta di causa).Per quello che concerne la (presunta) "dubbia" legalità delle norme delle CGA dalla __________ ci preme inoltre sottolineare, che tali normative intendono regolare le condizioni per il diritto alle prestazioni e il coordinamento delle stesse con prestazioni di terzi allo scopo di evitare un sovrindennizzo dell'assicurato (principio che vale anche nell'ambito dell'assicurazione sociale; vedi art. 122 OAMal). Nel caso specifico la mancata notifica all'Al equivale alla rinuncia a ulteriori prestazioni alle quali l'assicurata aveva diritto… " (IX)

Considerato                   in diritto

                               2.1.   L'assicurazione contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita,  con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

                                         Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.

                                         La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI,  le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di  diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal,  dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

                                         Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.

                                         Giusta l'art 47 cpv. 2-4  della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

                                         Il 1. gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal) che, all’art. 75, prevede che

"  le contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

È applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”

                               2.2.   Secondo l’art. 102 cpv. 1 LAMal, le previgenti assicurazioni delle cure medico sanitarie e d’indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

                                         Pertanto, dal 1.1.1996  le assicurazioni d'indennità giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.

                                         Esse possono, cioè, essere regolamentate dalla LAMal oppure dalla LCA  a seconda di quanto le parti hanno concordemente deciso 

                                         Nel caso di specie, risulta dagli atti (doc. _ ) e  non è contestato che l'assicurazione d'indennità giornaliera di cui beneficia l'attrice è sottoposta alla LCA.

                                         Pertanto, ai rapporti fra le parti sono applicabili la LCA  e le Condizioni generali dell’assicurazione  d’indennità giornaliera per malattia secondo LCA (in seguito: CGA, agli atti sub doc. _).

                                         In queste circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art 12 cpv. 2 e 3 LAMal  (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, p. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni - il TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dall’interessato  in base all’art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal

                               2.3.   Giusta l’art 33 LCA, l’assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l’assicurazione è stata conclusa, a meno che il contratto non escluda dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso e non equivoco.

                                         Secondo questa disposizione, tocca alle parti definire di comune accordo il o i rischi assicurati: in pratica sono le condizioni d’assicurazione (generali o particolari) che definiscono i rischi di cui l’assicuratore risponde e precisano, con clausole d’esclusione, alcuni aspetti di tale rischio che non sono coperti dall’assicurazione (B. Viret, Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurigo 1983, p. 92).

                               2.4.   Dai certificati agli atti si evince che __________ soffre di una dermatite eczematosa  che appare sulle mani e si estende sino ai gomiti.

                                         Il dermatologo alle cui cure __________ ha fatto ricorso  - pur non avendo potuto appurare la causa cui farla risalire - ritiene che  tale affezione sia in relazione all'attività di cameriera:

"  dagli accertamenti fatti, non abbiamo potuto trovare una causa evidente che giustifica la sintomatologia che presenta la paziente.

Vi è comunque una coincidenza evidente, in quanto non appena la paziente lascia di lavorare nell'esercizio pubblico, la pelle guarisce praticamente senza nessuna terapia, mentre i disturbi si ripresentano non appena lavora al __________ dove è iniziata la sintomatologia…" (certificato 30.4.1998 , doc. _)

"  …nel mese di dicembre del 1997 si è presentata alla mia consultazione per una dermatite di tipo eczematoso che si è presentata la prima volta nel 1995 in concomitanza con l'inizio del lavoro in un bar.

Sono state fatte tutta una serie di indagini che come sempre in questi casi si presentano molto difficili e poco conclusive.

La signora __________ presenta questa dermatite di tipo eczematoso quando lavora nel bar, durante le vacanze o durante le pause che durano più di due giorni questa dermatite regredisce, con le solite terapie cortisoniche locali la sintomatologia migliora.

…" (certificato 19.1.1999 doc. _)

                                         Tale affezione limita totalmente la sua capacità lavorativa: il dott. __________ ne ha attestato la totale incapacità  (che è iniziata il 12.1.1998) in diversi certificati (doc. _). In particolare, egli ne ha certificato l'incapacità lavorativa anche per il periodo successivo al 1.5.1998 (doc. _).

                                         La cassa convenuta afferma che l'incapacità lavorativa dell'assicurata sarebbe limitata all'attività presso il __________. In un altro esercizio pubblico, l'assicurata potrebbe lavorare.

                                         La tesi è piuttosto sorprendente.

                                         La cassa l'ha elaborata partendo dal fatto che il dott. __________, nei suoi certificati, scrivendo della coincidenza evidente fra l'apparizione della dermatite e l'attività dell'assicurata, ha menzionato il  __________.

                                         In realtà, è chiaro che il medico ha accennato al __________ perché l'assicurata, nel periodo cui si è rivolta a lui, lavorava presso tale esercizio pubblico: all'indicazione del __________ non può essere dato il significato di esclusione quale causa dell'affezione dell'attività presso altri locali pubblici.

                                         Simile interpretazione appare chiaramente pretestuosa e riduttiva e porta a  misconoscere il vero significato dei diversi certificati redatti dal dott. __________.

                                         Se la tesi della cassa convenuta corrispondesse al vero, mal si comprenderebbe il motivo per cui il dott. __________ ha postulato una riformazione professionale per la sua paziente: in quest'ipotesi, il medico avrebbe potuto limitarsi a consigliare un cambiamento del luogo di lavoro e non, invece, del tipo di attività.

                                         La tesi della cassa è, poi, smentita dal fatto che risulta dagli atti che la prima manifestazione della dermatite causa dell'incapacità lavorativa si è verificata nel 1995, quindi ben prima che la signora __________ cominciasse la sua attività presso il __________:

"  … la paziente ha iniziato a presentare i suoi disturbi nel 1995 in concomitanza con un nuovo lavoro in un bar…" ( rapporto medico 28.1.1998 del dott. __________, doc. _)

                                         Si deve, dunque, considerare accertato che l'attrice era, ancora agli inizi di maggio 1998, incapace al lavoro quale cameriera, indipendentemente dall'esercizio pubblico in cui tale attività viene svolta.

                                         Di principio, dunque, la __________ doveva versarle le prestazioni assicurate.

                               2.5.   La cassa convenuta ha, poi, sostenuto che nemmeno nell'ipotesi in cui l'assicurata risultasse effettivamente incapace al lavoro vi sarebbe spazio per un suo obbligo contributivo in forza dell'art  29 CGA che, alla lett. a, dispone che "la __________ non corrisponde prestazioni quando anche dei terzi hanno l'obbligo di accordare delle prestazioni" e, alla lett. f, prevede che la cassa "non è tenuta a prestazioni nel caso in cui l'assicurato non facesse valere tempestivamente i suoi diritti nei confronti di terzi oppure non s'impegnasse per la rispettiva liquidazione".

                                         Secondo la tesi sostenuta in risposta, l'assicurata avrebbe avuto diritto a provvedimenti di integrazione professionale da parte dell'AI e, durante la riformazione professionale, alle indennità giornaliera dell'AI.

                                         Nemmeno questa tesi della cassa convenuta è corretta.

                                         Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capa­cità di guadagno. Fra i provvedimenti di integrazione, figurano i provvedimenti professionali (orientamento professiona­le, prima formazione e riformazione professionale, collocamento).

                                         Durante la fase di integrazione, l'assicurato ha, giusta l'art 22 LAI, diritto a un'indennità giornaliera se l'esecuzione dei provvedimenti di integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità al lavoro nella sua abituale attività raggiunge almeno il 50%.

                                         Se, di regola, per l'ottenimento di provvedimenti  (re-) integrativi, non è  necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un determinato grado, discorso diverso vale per la riformazione professionale: il TFA ha, infatti, precisato che il diritto alla riformazione professionale è dato soltanto nella misura in cui il richiedente presenta un'incapacità di guadagno del 20% (RCC 1984 pag. 95).

                                         Risulta dagli atti che, quale cameriera, l'attrice percepiva uno stipendio orario lordo  (comprensivo dell'indennità per vacanze) di fr. 16.-. Secondo le affermazioni - rimaste incontestate - della cassa convenuta, __________ è in possesso di un diploma di impiegata di commercio, professione in cui certamente - dal profilo medico non presenta limitazione alcuna.

                                         L'esercizio di detta professione procurerebbe, senza ombra di dubbio, un reddito superiore - ma, in ogni caso, perlomeno uguale - a quello che le procurava la sua attività di cameriera.

                                         Non risulta, pertanto, già ad un primo esame,  realizzato il requisito di uno scapito economico di almeno il 20% posto dalla giurisprudenza  per il diritto a prestazioni di riformazione professionale.

                                         La cassa convenuta non è, pertanto, legittimata ad invocare l'art 29 lett. a e f CGA per liberarsi dall'obbligo al pagamento delle prestazioni assicurate.

                               2.6.   L’art 61 cpv. 1 LCA (il cui titolo marginale é “obbligo di salvataggio”) dispone quanto segue:

"  In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

  Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."

                                         Il TF, nella sentenza 23.10.1998 in re __________ c. E.M. ha al proposito osservato quanto segue:

"  ... La tesi ricorsuale è fondata. L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer (Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che, per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per nuova decisione... "

  (STF cit. consid 2c)

                                         Dunque, anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute.

                               2.7.   E' chiaro che la capacità lavorativa dell'assicurata in attività diverse da quella di cameriera non è limitata dall'affezione diagnosticata dal dott. __________.

                                         E', pertanto, da lei  esigibile, in applicazione dell'art 61 LCA interpretato così come alla sentenza federale citata, un cambiamento d'attività onde ridurre il danno economico derivante dal danno salute.

                               2.8.   Nei casi in cui risulta esigibile un cambiamento d'attività,  secondo il principio stabilito dal TFA nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie ed applicabile anche all'assicurazione privata visto il richiamo fatto dal TF nella sentenza succitata, all'assicurato, deve essere concesso un  periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle pecu­liarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 cons. 3d; 111 V 239 cons. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss; STFA non pubbl. cit.).

                                         Il TFA ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p. 113ss).

                                         In concreto, vista la giovane età dell'assicurata e l'ampia gamma di attività in cui l'assicurata non ha limitazioni di sorta, lo scrivente TCA ritiene adeguata l'assegnazione di un termine di 3 mesi per la ricerca di un'attività adeguata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, la __________ è condannata a versare all'attrice le prestazioni assicurate ancora per i mesi di maggio, giugno e luglio 1998.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La __________ verserà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.1999.156 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.05.2000 36.1999.156 — Swissrulings